SOGGETTI OBBLIGATI
Sono tenute al pagamento del diritto annuale (istituito con l’art. 34 del D.L. n. 786/81 convertito con modificazioni nella legge n. 51/82 e successive modifiche ed integrazioni, recepito dall’art. 18 della legge n. 580/93 e regolamentato dal D.M. n. 359/2001) tutte le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle imprese, nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell’anno di riferimento.
Con la modifica dell’art. 18 della Legge n. 580/93 avvenuta con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 23/2010 sono state introdotte a partire dall’anno 2011 alcune innovazioni:
nuovi soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale: tutti i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative, mentre fino al 2010 tali soggetti – escluse le sole società con sede all’estero ed unità locali e/o sedi secondarie in Italia – erano esonerati dal pagamento del diritto annuale. Il versamento del diritto è stato stabilito in misura fissa.
tutte le imprese individuali, sia che siano iscritte alla sezione ordinaria che alla sezione speciale del Registro delle imprese, sono tenute al pagamento del diritto annuale in misura fissa, anche se tale misura è diversa fra sezione ordinaria e speciale.
per le società semplici e le società tra avvocati di cui al D.Lgs. n. 96/2001 è stata stabilita una nuova modalità di contribuzione, legata alla capacità contributiva. In via transitoria per l’anno 2011, in attesa delle modifiche regolamentari necessarie a stabilire detta capacità contributiva, il nuovo decreto ha stabilito un importo pari alla misura fissa stabilita per la sezione ordinaria, e, per le sole società semplici agricole, pari al 50% di tale misura fissa
Il diritto annuale è dovuto alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale (territorio provinciale) è iscritta la sede dell’impresa,della società, del soggetto R.E.A. nonché le eventuali sedi secondarie e unità locali.
Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella della sede legale dovranno pagare il diritto annuale a ciascuna delle Camere di commercio competenti per territorio.
Allo stesso modo, le imprese con sede legale all’estero, dovranno pagare un diritto per ogni unità locale alla Camera di commercio competente per territorio di ubicazione dell’unità locale e/o sede secondaria.
L’importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.
TRASFERIMENTI DI SEDE E TRASFORMAZIONI DI NATURA GIURIDICA :
Le imprese che trasferiscono la sede legale in altra provincia versano il diritto solo alla Camera di commercio ove è iscritta la sede al 1° gennaio 2011( fatto salvo il versamento di eventuali unità locali rimaste iscritte nella provincia di provenienza) o alla diversa data se l’impresa è costituita successivamente.
Deve essere stato però correttamente dichiarato, in sede di presentazione della domanda di iscrizione presso la nuova Camera di commercio, che detta impresa proviene da altra provincia .
Importante, quindi, non è la data di inizio dell’attività nella nuova provincia (e pertanto la data di effettivo trasferimento) ma in quale Registro delle imprese l’impresa era iscritta al 1 gennaio.
Nei casi di trasformazione di natura giuridica fra forme societarie appartenenti alla sezione ordinaria (es. da società di persone a società di capitali e viceversa) questa è del tutto ininfluente per la determinazione degli importi del diritto annuale. Infatti tali soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese pagano in base al fatturato dell’anno precedente, utilizzando la tabella per scaglioni prevista dal decreto.
Nel caso di trasformazione di natura giuridica tra una forma societaria appartenente alla sezione ordinaria a una appartenente alla sezione speciale o viceversa (es. da società semplice a società di capitali), il diritto annuale sarà pagato in base alla forma giuridica che l’impresa aveva al 1° gennaio 2011.
Nei casi di passaggio da una sezione all’altra del Registro delle Imprese senza trasformazione di natura giuridica (es. impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria che passa nella sezione speciale del registro delle imprese come piccolo imprenditore) si determina il diritto annuale avuto riguardo alla sezione in cui si era iscritti al 1° gennaio 2011.
Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Ufficio delle Entrate
dirittoannuale@ta.camcom.it
Fax 099 778 3042
orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
martedì e giovedì anche dalle 15,15 alle 17,00
Aggiornata al 19.05.2011






