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RAVVEDIMENTO OPEROSO
Per tutte le violazioni compiute dopo l’entrata in vigore del D.M. n. 54/2005 (4.05.2005) trova applicazione il ravvedimento di cui all’art. 6 del suddetto decreto (art. 13 del Regolamento camerale) che prevede, per le violazioni non ancora contestate, la possibilità di accedere al ravvedimento operoso (così come già previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97 e succ. modifiche ed integrazioni) con le seguenti misure di sanzione ridotta:
- 1/8 del 30% (3,75% *) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento - c.d. ravvedimento breve -;
- 1/5 del 30% (6% *) se il versamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di versamento – c.d. ravvedimento lungo.
(*) le nuove frazioni determinate dall’art. 16 comma 5 del D.L. 29/11/2008 n. 185 (che ha modificato l’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97) non si applicano automaticamente all’art. 6 del D.M. n. 54/2005, giusta interpretazione data dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare prot. n. 62417 del 30/12/2008.
E’ bene evidenziare quindi che il termine da cui far partire il ravvedimento operoso é, sempre, il termine ordinario di versamento:
- per le imprese già iscritte al 1 gennaio dell’anno di riferimento, questo termine, per la maggior parte dei soggetti, è il 16 giugno;
- nel caso di imprese e/o unità locali e sedi secondarie di nuova iscrizione il termine ordinario é quello dei 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o di annotazione, e di conseguenza il termine per il ravvedimento breve o lungo è di 30+30 o 30+365 gg dalla data di presentazione della domanda.
Le imprese potranno sanare la violazione relativa al diritto annuale tramite il ravvedimento operoso sulla base della tipologia di violazione:
- versamenti tardivi: a fronte di un versamento tardivo eseguito (si considerano versamenti tardivi i versamenti eseguiti oltre la scadenza del termine ordinario di versamento ed entro i 30 giorni dal suddetto termine, senza l’aggiunta dell’interesse corrispettivo dello 0,40% -per le imprese già iscritte -) il ravvedimento prevede la possibilità di sanare la violazione eseguendo il versamento contestuale dell’interesse (calcolato dalla data di scadenza del termine ordinario alla data del versamento effettuato) e della sanzione ridotta (3,75 o 6% a seconda se entro il termine per il “ravvedimento breve” o “ravvedimento lungo”);
- versamenti omessi: il ravvedimento prevede la possibilità di sanare la violazione eseguendo contestualmente il versamento dell’importo del diritto dovuto (senza lo 0,40% di interesse corrispettivo) + interessi + sanzione ridotta (3,75 o 6% a seconda se entro il termine per il “ravvedimento breve” o “ravvedimento lungo”).
IMPORTANTE:
Nel caso di versamenti parziali eseguiti oltre il termine ordinario di scadenza gli interessi si calcolano sull’importo già versato sino alla data del primo versamento eseguito e sul residuo diritto dovuto sino alla data del pagamento con ravvedimento, la sanzione si calcola sull’intero diritto dovuto (in quanto il versamento parziale oltre la scadenza si considera comunque omesso).
Nel caso di versamenti parziali eseguiti entro il termine ordinario di scadenza invece il calcolo degli interessi e della sanzione si esegue sul residuo importo ancora dovuto.
E’ sempre bene comunque contattare preventivamente l’Ufficio delle Entrate della Camera di commercio comunicando i dati dell’impresa che intende effettuare il ravvedimento per verificare l’importo dovuto , e quindi conteggiare correttamente il ravvedimento.
Due sono le condizioni per poter effettuare il ravvedimento :
- che al contribuente non sia già stata contestata da parte della Camera la violazione relativa all’annualità che si intende ravvedere con una delle modalità previste dal regolamento in materia;
- che venga eseguito contestualmente il pagamento del tributo dovuto e non versato (o versato in misura inferiore), degli interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera e della sanzione ridotta (rif. art. 6 comma 3 e 4 del D.M. n. 54/2005 e circolare Ministero Attività Produttive n. 3587/C).
Per “versamento contestuale” si intende infatti il senso letterale del termine, e cioè versamento eseguito nel medesimo giorno.
TERMINI E MODALITA’ RAVVEDIMENTO OPEROSO 2009
E’ ancora possibile effettuare il versamento con ravvedimento operoso per l’anno 2009, si tenga presente che il termine ultimo di scadenza si applica sempre dal termine ordinario di versamento.
Dopo la scadenza del termine ordinario di versamento del diritto annuale 2010, analogamente, si potrà accedere entro 30 giorni al ravvedimento breve, dopo il 30° giorno al ravvedimento lungo con le stesse modalità già illustrate.
IMPORTANTE: Non è assolutamente possibile spostare il termine per il ravvedimento aggiungendo al diritto dovuto lo 0,40% di interesse corrispettivo come accade per la prassi operativa dei ravvedimenti di altri tributi.
TERMINI RAVVEDIMENTO ANNO 2009
Imprese già iscritte al 1.01.2009
Termine ordinario di versamento 16/06/2009
(imprese individuali, società di persone, società di capitali che per disposizioni di legge approvano il bilancio, o avrebbero dovuto approvarlo, entro il 5° mese successivo alla chiusura dell’esercizio no studi di settore) |
il ravvedimento lungo va dal 17/07/2009 al 16/06/2010. |
Imprese già iscritte al 1.01.2009
Termine ordinario di versamento 16/07/2009
(per società di capitali che per disposizione di legge approvano il bilancio, o avrebbero dovuto approvarlo, entro il 6° mese successivo alla chiusura dell’esercizio) |
il ravvedimento lungo va dal 19/08/2009 (*) al 16/07/2010
(*) salvo eventuali differimenti del termine dei versamenti per il mese di agosto disposto con DPCM. |
Imprese e/o unità locali iscritte
nel corso dell’anno 2009 |
ravvedimento lungo nel periodo che va dal 61° giorno ad un anno e 30 giorni dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o di annotazione all’albo delle imprese artigiane. |
Imprese già iscritte al 1.01.2009
Termine ordinario di versamento 6/07/2009
(imprese individuali, società di persone, società di capitali che per disposizioni di legge approvano il bilancio, o avrebbero dovuto approvarlo, entro il 5° mese successivo alla chiusura dell’esercizio con studi di settore giusto DPCM 4.06.2009) |
il ravvedimento lungo va dal 6/08/2009 al 6/07/2010. |
Si mette a disposizione un foglio
di calcolo da utilizzare per velocizzare il calcolo degli importi
dovuti (per le modalità di compilazione del modello F24 si rinvia al
paragrafo successivo). Si precisa che per data di scadenza deve essere
indicata l’esatta data di scadenza del versamento (ciò in quanto il
conteggio dei giorni per gli interessi esclude automaticamente il giorno
di partenza).
Si declina ogni responsabilità circa l’indicazione di importi e termini di scadenza non corretti, e/o non verificati con l’ufficio diritto annuale.
COME SI VERSA
Per il versamento del ravvedimento operoso, come per
il diritto, si utilizza il modello F24, indicando nella Sez.
ICI e TRIBUTI LOCALI:
- codice ente la sigla della provincia a
cui è dovuto il versamento (es. “TA” per Taranto);
- codice tributo i seguenti codici:
- “3850” l’importo del diritto
annuale dovuto;
- “3851” gli interessi moratori
al tasso legale di interesse (vedi prospetto degli interessi
legali) con maturazione dal giorno di scadenza del termine
ordinario di versamento al giorno in cui viene eseguito il versamento,
commisurati al diritto non versato o versato in ritardo secondo la
formula della capitalizzazione semplice (ammontare tributo x tasso
legale annuo x n. giorni)/365;
- “3852” la sanzione pari al
3,75% (Ravvedimento breve) o al
6%, (Ravvedimento lungo) dell’importo del
diritto annuale dovuto (importo indicato al cod. 3850).
IMPORTANTE: non è ammesso utilizzare i codici
3851 e 3852 in compensazione giusta espressa indicazione della
risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 115/E del
23.05.2003 (che ha istituito i suddetti codici);
- anno di riferimento per tutti e tre i codici
tributo l’anno da indicare è l’anno di imposta cui si riferisce la violazione
(per esempio omesso versamento 2009 anno riferimento 2009 per tutti e
tre i codici) e non l’anno in cui si procede alla
regolarizzazione.
(*) PROSPETTO INTERESSI LEGALI (art. 1284 codice civile e successive modificazioni)
dal |
al |
Interesse legale |
disposizione normativa |
21.04.1942 |
15.12.1990 |
5% |
|
16.12.1990 |
31.12.1996 |
10% |
Legge 26 novembre 1990, n. 353 |
01.01.1997 |
31.12.1998 |
5% |
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 |
01.01.1999 |
31.12.2000 |
2,5% |
D.M. 10 dicembre 1998 |
01.01.2001 |
31.12.2001 |
3,5% |
D.M. 11 dicembre 2000 |
01.01.2002 |
31.12.2003 |
3% |
D.M. 11 dicembre 2001 |
01.01.2004 |
31.12.2007 |
2,5% |
D.M. 01 dicembre 2003 |
01.01.2008 |
31.12.2009 |
3,0% |
D.M. 12 dicembre 2007 |
01.01.2010 |
|
1,0% |
D.M. 04 dicembre 2009 |
Informazioni

Camera di commercio – Taranto
Ufficio delle Entrate
Tel. 099 778 3150 - 099 778 3174 - 099 778 3129
dirittoannuale@ta.camcom.it
Fax 099 778 3042
orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
martedì e giovedì anche dalle 15,15 alle 17,00
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