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CCIAA di Taranto
 
  
 


IMPORTI

Il diritto annuale è dovuto in maniera diversa a seconda che l’impresa sia iscritta nella sez. speciale oppure nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.

Gli importi definiti per l’anno 2011 con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 aprile 2011, sentite Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono indicati:

  • per le imprese individuali iscritte sia in sezione speciale che in sezione ordinaria, in misura fissa;
  • per i tutti i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative in misura fissa;
  • per le unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero, in misura fissa;
  • per le imprese iscritte in sezione ordinaria (escluse solo le imprese individuali) in misura proporzionale al fatturato dell’esercizio precedente, sulla base di scaglioni predefiniti;
  • per le società semplici e le società di cui al D.Lgs. n. 96/2001 in via transitoria per il solo 2011 in misura fissa.

Le indicazioni già fornite dal Ministero Sviluppo Economico con nota circolare n. 19230 del 3.03.2009, valide anche per il versamento del diritto annuale 2011.

SEZIONE SPECIALE (imprese già iscritte al 31.12.2010) E IMPORTI PREDEFINITI :

Sono iscritti in sezione speciale:

  1. piccoli imprenditori individuali, coltivatori diretti, imprese agricole;
  2. le imprese individuali artigiane (si tratta in questo caso di “annotazione” nella sez. speciale);
  3. società semplici agricole e non (si intendono società semplici agricole quelle che oltre ad avere nell’oggetto sociale l’attività agricola, abbiano anche dichiarato al Registro delle Imprese l’inizio della suddetta attività; diversamente le stesse sono tenute al pagamento dell’importo come società semplici non agricole. E’ quindi necessario verificare l’avvenuta dichiarazione di inizio attività al Registro delle Imprese);
  4. società tra avvocati previste dall’art. 16 comma 2 del D.Lgs. n. 96/2001.

Sono trattate in questa sezione anche tutti i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative ( R.E.A.), le unità locali e le sedi secondarie (anche se iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle imprese) di imprese estere, le società semplici e le società tra avvocati che ancora per quest’anno, in via transitoria, versano in “misura fissa”.

Per quanto riguarda i soggetti REA si fa presente che, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 sono tenuti ad iscriversi al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.) gli “esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali”. A tal proposito si invita a leggere la Circolare n. 3407/C del 9.01.1997 emanata dal Ministero in occasione dell’entrata in vigore del regolamento.

Diritto annuale 2011 imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese e soggetti iscritti al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.) Importi
impresa
Importi unità locale
(pari al 20% dell’importo dovuto per la sede con arrotondamento finale in base a nota MSE n. 19230/2009)
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale 88,00   17,60 (1)  
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 200,00   40,00  
Società semplici agricole 100,00   20,00  
Società semplici non agricole 200,00   40,00  
Società tra avvocati (art. 16 D. Lgs n. 96/2001) 200,00   40,00  
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero (per ciascuna unità locale) art. 9, comma 2 lettera b) D.P.R. n. 581/95 e s.m.i. 110,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Associazioni, Fondazioni, Comitati, Enti non societari, che svolgono attività economica, ecc, ecc)  30,00

Al fine di auto-liquidare correttamente l’importo da versare a titolo di diritto annuale si deve tenere conto oltre che dell’importo dovuto per l’impresa anche dell’importo dovuto per le unità locali, sia quelle ubicate nella stessa provincia della sede, sia quelle eventualmente ubicate in altre province, in base alla scheda allegata.

(1) Il Ministero dello Sviluppo economico con nota circolare n. 19230 del 03.03.2009 ha chiarito che l’importo dovuto per ogni unità locale deve essere determinato applicando la percentuale del 20% al diritto dovuto per la sede principale (con importo massimo di euro 200,00) moltiplicando l’importo così determinato (con utilizzo di cinque decimali ed eventuale arrotondamento al quinto decimale secondo la regola matematica in base al sesto decimale) per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia della sede.

L’importo così determinato deve essere sommato all’importo dovuto per la sede, e successivamente arrotondato prima al centesimo di euro con il metodo matematico in base al terzo decimale (ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all’arrotondamento al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all’arrotondamento per eccesso) e in ultimo all’unità di euro (sempre in base al metodo matematico).

Quindi: Importo sede +(importo singola unità locale x n. unità locali)= importo finale da arrotondare

Per le unità locali presenti in altre province si moltiplica l’importo base dovuto per ogni unità locale (con arrotondamento al quinto decimale) per il numero delle unità locali iscritte nelle singole province al 1.01.2011, applicando altresì - se dovuta - la percentuale di maggiorazione stabilita per quella provincia sull’intero importo dovuto alla Camera che ha deliberato l’eventuale maggiorazione ai sensi dell’art. 18 comma 10 della Legge n. 580/93. L’importo così ottenuto dovrà essere arrotondato prima al centesimo di euro e poi all’unità di euro e riportato sul modello F24 con un rigo separato individuando la Camera di commercio destinataria del versamento con l’apposito codice ente ( = sigla provincia).

Per esempi di calcolo visionare la nota ministeriale del 3.03.2009.

ATTENZIONE: in caso di difformità tra la situazione reale dell’impresa e quella presente nella scheda si consiglia di verificare quanto risulta attualmente dichiarato al Repertorio Economico Amministrativo delle singole province così da presentare le eventuali denunce di variazione e/o cancellazione che siano state fin qui omesse. Le unità locali che abbiano cessato l’attività al 31 dicembre 2010, la cui denuncia di cessazione sia stata presentata successivamente al 30 gennaio 2011 (termine prorogato quest’anno al 31 gennaio 2011) sono tenute al pagamento del diritto annuale per l’anno 2011.

Le unità locali iscritte nel corso del 2011 ove indicate nella scheda non vanno conteggiate nel calcolo del diritto annuale dovuto alla scadenza ordinaria in quanto già tenute al pagamento del diritto annuale all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, o entro 30 giorni mediante modello F24. Nel caso il suddetto versamento non sia stato eseguito dovrà essere effettuato con l’istituto del ravvedimento operoso nel termine di 30 giorni o un anno dalla violazione.

Si mette a disposizione un foglio per il calcolo del diritto annuale con alcune segnalazioni preliminari per il corretto utilizzo dello stesso:

  • –  indicare l’importo dovuto per la sede ricavato dagli importi indicati per tipologia
  • –  indicare il numero delle unità locali già iscritte al 1/01/2011 nella stessa provincia della sede, e nel riquadro più in basso le unità locali eventualmente iscritte nelle altre province solo nel caso si tratti di impresa e non per i soggetti R.E.A. che non pagano per le unità locali
  • –  le unità locali iscritte nel corso del 2011 devono aver già effettuato il pagamento all’atto della presentazione della domanda o nei successivi 30 giorni; nel caso di omesso versamento si potrà effettuare separatamente il relativo ravvedimento operoso.

SEZIONE ORDINARIA (imprese già iscritte al 31.12.2010):

Solo a partire dal versamento del diritto annuale 2008 è entrata pienamente in vigore la riforma del diritto annuale introdotta dall’art. 17 della Legge n. 488/99 (finanziaria 2000) che ha modificato con effetto dal 2001 l’art. 18 della Legge n. 580/93 sul finanziamento delle Camere di commercio.

Con D.Lgs. n. 23/2010 lo stesso art. 18 della Legge n. 580/1993 è stato ulteriormente modificato, e ciò ha prodotto - a partire dall’anno 2011 - alcune novità rispetto al passato.
Sono iscritti in sezione ordinaria: gli imprenditori individuali non piccoli, le società di persone, le società di capitali, le società cooperative, i consorzi con attività esterna, i gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.), gli enti pubblici con attività economica esclusiva o prevalente.

A partire dall’anno 2011 per le sole imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese è stato stabilito con il decreto 21.04.2011 un importo in misura fissa pari al primo scaglione di fatturato:

€ 200,00 per la sede ed € 40,00 per ciascuna unità locale.

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (ancorché annotate anche in una delle altre sezioni speciali del Registro delle imprese) determinano il diritto base della sede legale sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato 2010 (1) come dichiarato sul modello IRAP 2011 o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall’art. 2214 e seguenti del C.C. (diritto dovuto per il primo scaglione – misura fissa – più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato fino a concorrenza del fatturato complessivo dell’impresa, con il limite dell’importo massimo previsto dal decreto in euro 40.000) mantenendo i cinque decimali.

La nota circolare del Ministero dello Sviluppo economico n. 19230 del 3.03.2009, consultabile integralmente, individua i righi del modello IRAP (rimasti invariati sul modello di quest’anno) base di calcolo del diritto annuale per le diverse tipologie di imprese oltre a dare indicazioni per alcune imprese che invece determinano il fatturato con riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi propri della tipologia di attività, così come rappresentati nelle scritture contabili previste dall’art. 2214 C.C., (a puro titolo esemplificativo: le imprese di assicurazione, le società in regime forfetario ed i Confidi come definiti dall’art. 13 comma 1 del D.L. n. 269/2003 convertito in legge 24.11.2003 n. 326).

Scaglioni di fatturato
da euro        a euro
Aliquote
0,00   100.000,00   € 200,00
(misura fissa)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00
0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

Le imprese che esercitano attività senza unità locali dovranno versare il diritto determinato applicando la misura fissa e tutti i successivi scaglioni di fatturato fino a concorrenza del fatturato complessivo dell’impresa con arrotondamento matematico prima al quinto decimale, successivamente al centesimo di euro ed in ultimo all’unità di euro.

Nel caso di imprese che esercitano l’attività anche tramite unità locali (nella stessa provincia della sede) queste dovranno calcolare il diritto annuale sommando all’importo determinato per la sede (applicando la misura fissa e tutti i successivi scaglioni fino a concorrenza del fatturato complessivo dell’impresa) con arrotondamento matematico al quinto decimale, l’importo dovuto per ciascuna unità locale, pari al 20% dell’importo della sede legale (con tetto massimo di euro 200,00) con arrotondamento anche in questo caso ai cinque decimali.
L’importo del diritto calcolato per ciascuna unità locale dovrà essere moltiplicato per il numero delle unità locali dell’impresa iscritte al 1 gennaio 2011 nella stessa provincia della sede (indicate nella scheda impresa allegata) e sommato all’importo già determinato per la sede legale.
L’importo così ottenuto (con arrotondamento ai cinque decimali secondo la regola matematica) dovrà essere prima arrotondato al centesimo di euro (2) (effettuato con metodo matematico in base al terzo decimale, cioè se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all’arrotondamento al centesimo per difetto mentre se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all’arrotondamento per eccesso) e poi all’unità di euro riportando sul modello F24 l’intero importo dovuto con il codice ente della Camera di commercio (“TA” sigla provincia di Taranto).

Quindi : importo sede +(importo singola unità locale x n. unità locali) = importo totale da arrotondare

Nel caso di imprese che esercitano l’attività con unità locali iscritte in altre province si moltiplica l’importo base dovuto per ogni unità locale (con arrotondamento al quinto decimale) per il numero delle unità locali iscritte al 1.01.2011 nelle singole province (come indicato nell’eventuale scheda riepilogativa allegata), applicando altresì - se dovuta - la percentuale di maggiorazione eventualmente deliberata dalle singole Camere di commercio ai sensi dell’art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993 sull’importo complessivamente dovuto alle suddette. L’importo così ottenuto dovrà essere arrotondato prima al centesimo di euro e poi all’unità di euro e riportato sul modello F24 con un rigo separato in relazione al proprio codice ente (= sigla provincia).

Le percentuali di maggiorazione stabilite dalle Camere di commercio, ove deliberate, verranno pubblicate sul sito http://www.camcom.gov.it/dirittoannuale/ alla voce “Qual è l’importo”, oppure saranno reperibili sui siti delle singole Camere di commercio.

Si ricorda che le modalità di calcolo illustrate sono state individuate dalla nota ministeriale già citata. L’importo da versare a ciascuna Camera di commercio per diritto annuale è sempre espresso in unità di euro, tranne che nel caso di versamento del diritto annuale nei 30 giorni successivi al termine ordinario, in tal caso l’importo del diritto dovuto, incrementato dello 0,40% di interesse corrispettivo deve essere indicato sul modello F24 con l’importo espresso in centesimi di euro, con arrotondamento matematico in base al terzo decimale.

ATTENZIONE: in caso di difformità tra la situazione reale dell’impresa e quella presente nella scheda si consiglia di verificare quanto risulta attualmente dichiarato al Registro delle Imprese e/o al Repertorio Economico Amministrativo delle singole province, così da poter presentare le eventuali denunce di variazione e/o cancellazione che siano state fin qui omesse. Le unità locali che abbiano cessato l’attività al 31 dicembre 2010, la cui denuncia di cessazione sia stata presentata successivamente al 30 gennaio 2011 (termine prorogato quest’anno al 31 gennaio 2011) sono tenute al pagamento del diritto annuale per l’anno 2011.

Le unità locali iscritte nel corso del 2011, se indicate nella scheda, non vanno conteggiate nel calcolo del diritto annuale dovuto alla scadenza ordinaria in quanto già tenute al pagamento del diritto annuale all’atto della presentazione della domanda di iscrizione o entro 30 giorni mediante modello F24. Nel caso il suddetto versamento non sia stato eseguito dovrà essere effettuato con l’istituto del ravvedimento operoso nel termine di 30 giorni o un anno dalla violazione (l’importo del diritto dovuto in questo caso è di euro 40,00 per ogni unità locale, cioè il 20% della misura fissa).

Si mette a disposizione un foglio di calcolo per la determinazione dell’importo dovuto.

I dati necessari per il calcolo sono i seguenti:

  • il fatturato 2010 individuato con i criteri elencati nell’apposita nota e nel prospetto sotto indicato;
  • il numero di unità locali, per ogni provincia, iscritte al 1.01.2011 (quelle iscritte nel corso del 2011 devono aver già effettuato il pagamento all’atto della presentazione della domanda o nei successivi 30 giorni; nel caso di omesso versamento si potrà effettuare separatamente il relativo ravvedimento operoso)

Per schematizzare quanto indicato in precedenza si riporta il diagramma di flusso che esplica le modalità di calcolo indicate nella nota Ministeriale n. 19230 del 3.03.2009.

schema di calcolo in base alla circolare ministeriale 2011

1) DEFINIZIONE DI FATTURATO:

La definizione di fatturato è quella prevista dall’art. 1 lettera f) del D.M. 11.05.2001 n. 359.
La nota del Ministero Sviluppo Economico n. 19230 del 3.03.2009 individua i righi del modello IRAP (rimasti invariati anche per il 2011 con particolare riferimento alle varie tipologie di imprese ed ai relativi modelli che dovranno essere presentati.

Prima di riepilogare le istruzioni per ogni tipo di impresa, si sottolineano alcuni criteri generali:

  • anche per i soggetti che applicano l’art. 5-bis del D. Lgs. n. 446/97, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell’importo dovuto per diritto annuale non rileva l’adeguamento agli studi di settore;
  • i contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del modello IRAP, ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono procedere alla somma dei valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP.
quadri del modello IRAP 2011
quadri del modello IRAP 2011

 

Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Ufficio delle Entrate

Tel. 099 778 3150 - 099 778 3174 - 099 778 3129
dirittoannuale@ta.camcom.it

Fax 099 778 3042
orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
martedì e giovedì anche dalle 15,15 alle 17,00

Aggiornata al 08.06.2011  

 

 

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