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Sicurezza
generale dei prodotti
Con
il D.Lgs. n. 172 del 21.5.2004, pubblicato sulla G.U. n. 165 del
16.07.2004, è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza
generale dei prodotti, che ha sostituito la precedente direttiva
92/59/CEE.
Dal 23 ottobre 2005 tale normativa è stata però
sostituita dal cosiddetto “Codice del
Consumo” (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
pubblicato nel Suppl. Ord. n. 162/L alla G.U. n. 235 dell‘8 ottobre
2005), il Testo unico che ha
riordinato varie disposizioni emanate nel
corso degli anni precedenti in materia di tutela del consumatore.
In particolare, gli articoli del Codice che regolamentano la garanzia
per i beni di consumo sono gli articoli 102-113, che tra l‘altro:
- impongono
a produttori e distributori l‘obbligo generale di immettere sul mercato
solo prodotti sicuri e rispetto alla precedente normativa;
- definiscono
come campo di applicazione della normativa tutti i prodotti destinati
al consumatore (inclusi quelli forniti al consumatore, per essere da
questi utilizzati, nell‘ambito di una prestazione di servizi), con
l‘esclusione dei prodotti regolati da apposite disposizioni (p.es. i
prodotti rientranti nel campo di applicazione di direttive di
armonizzazione tecnica che prevedono l´apposizione della
marcatura CE) e dei prodotti alimentari;
- fanno
riferimento alle norme tecniche europee e nazionali come elemento che
garantisce una presunzione di conformità agli obiettivi della
direttiva 2001/95/CE;
- prevedono
un sistema di controlli sui prodotti ed il sistema di allerta europeo
(RAPEX) per consentire un più rapido ritiro dal mercato dei
prodotti pericolosi;
- stabiliscono
le sanzioni a carico dei produttori e distributori che immettano sul
mercato prodotti pericolosi.
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