Etichettatura calzature
Con il Decreto Ministeriale dell' 11/04/1996 (come modificato dal Decreto Ministeriale del 30/01/2001) è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva n. 94/11/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/03/1994, che ha introdotto l'obbligo dell'etichetta sulle calzature destinate alla vendita al consumatore finale.
Campo di Applicazione
L'espressione "calzature" si riferisce
a tutti i prodotti dotati di suole, volti a proteggere o coprire il piede, comprese
le parti messe in commercio separatamente.
La normativa si applica, quindi, ad una varia tipologia di articoli che includono,
a titolo esemplificativo:
- scarpe con o senza tacco da portare all'esterno o all'interno, e stivali di qualunque altezza
- sandali di tipo vario, espadrilles;
- scarpe da tennis, da jogging, da bagno e altre calzature di tipo sportivo, calzature speciali concepite per un'attività sportiva, quali quelle per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato, il ciclismo, calzature che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, comprese quelle cui sono fissati dei pattini da ghiaccio o a rotelle, scarpe da ballo;
- calzature in gomma o plastica in un unico pezzo (esclusi gli articoli usa e getta in materiali poco resistenti quali carta, fogli di plastica), senza suole riportate;
- calzature usa e getta con suole riportate;
- calosce portate sopra altre calzature, calzature ortopediche.
Sono esclusi dalla normativa i seguenti prodotti:
- calzature d'occasione usate;
- calzature aventi la caratteristica di giocattoli;
- calzature di protezione disciplinate dal Decreto Legislativo 475/92 (dispositivi di protezione individuale);
- calzature disciplinate dal DPR 904/82 (sostanze pericolose).
Le calzature si compongono di tre parti:
tomaia: la superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna;
rivestimento tomaia e suola interna: fodera e sottopiede, interni alla scarpa;
suola esterna: superficie inferiore attaccata alla tomaia, soggetta ad usura.
I materiali usati nella produzione delle calzature sono: il cuoio (pelle o pellame di un animale che conserva la struttura fibrosa originaria, debitamente conciato per evitare la marcescenza), il cuoio rivestito (strato molto sottile di cuoio accoppiato con altro materiale pressato, come cartone, gomma e stoffa), le materie tessili (naturali e sintetiche o non tessute), altre materie (para o gomma).
L'etichetta:![]()
- deve essere presente su almeno una delle calzature e deve contenere le informazioni relative al materiale da cui è composta ciascuna parte della scarpa;
- deve fornire le informazioni mediante i simboli adottati o mediante indicazioni scritte in lingua italiana;
- deve contenere le informazioni concernenti il materiale che costituisce almeno l'80 % della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura o almeno l'80 % del volume della suola esterna ( se nessun materiale raggiunge tale limite, l'etichetta deve riportare indicazioni sulle due componenti principali dell'articolo);
- deve essere ben visibile, saldamente applicata e durevole;
- deve essere necessariamente leggibile (con i simboli di dimensioni sufficienti per rendere agevole la comprensione delle informazioni) ed accessibile al consumatore;
- non deve indurre in errore il consumatore; a tal fine, nei luoghi di vendita deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia utilizzata;
- può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato;
- può contenere anche altre indicazioni, per chiarire la qualità e le finiture delle calzature, in quanto la normativa stabilisce solo il livello minimo delle informazioni (ad esempio la dicitura "cuoio pieno fiore", che indica un cuoio di migliore qualità);
Il fabbricante di suole può specificare l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "suola prodotta in Italia" esclusivamente nella parte interna della suola stessa (in lingua Italiana o in altra lingua della Comunità Europea).
Simbologia adottata sull'etichetta
per le parti della scarpa:


Esempio di etichetta di
calzatura realizzata interamente in cuoio:

Responsabilità
Il fabbricante, oppure il suo rappresentante con sede nell'Unione Europea,
deve fornire l'etichetta ed è personalmente responsabile per l'esattezza
delle informazioni in essa contenute. Se né il fabbricante, né
il suo rappresentante hanno sede nella Comunità è responsabile
il soggetto che introduce la merce nel mercato
comunitario. Il venditore al dettaglio
deve, in ogni caso, verificare la presenza dell'etichetta sulla calzatura in
vendita, oltre ad esporre in modo chiaro il cartello con la simbologia.
Vigilanza
La vigilanza del mercato compete al Ministero
dello Sviluppo Economico che la esercita attraverso le Camere
di commercio, competenti per territorio,
avvalendosi eventualmente della collaborazione degli enti aventi specifiche
competenze in materia, nonché degli ufficiali e degli agenti di Polizia
Giudiziaria. In caso di mancanza di etichettatura o di etichettatura non conforme
viene assegnato un termine perentorio al fabbricante o al suo rappresentante
o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature, o al
venditore al dettaglio per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale
l'Autorità di Vigilanza dispone il ritiro dal mercato delle calzature.
- Direttiva n. 94/11/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/03/1994, che ha introdotto l'obbligo dell'etichetta sulle calzature, destinate alla vendita al consumatore finale.
- Decreto Ministeriale 11/04/1996 così come modificato dal Decreto Ministeriale 30/01/2001 (con cui la direttiva 94/11/CE è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano)
Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Ufficio attività ispettive






