TERMINI DI VERSAMENTO
Il pagamento del diritto annuale per tutte le imprese (e le unità locali) già iscritte al 01.01.2011, deve avvenire, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del D. Lgs. 9/07/1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte (termine stabilito dall’art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435 e s.m.i.)
Diverso è il termine di versamento per le imprese, le unità locali di nuova iscrizione e i soggetti iscritti solo al R.E.A. che invece versano la prima annualità, quella dell’iscrizione appunto, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione e/o di annotazione (per cassa automatica, contestualmente alla presentazione della pratica telematica) o entro i 30 giorni successivi con modello F24. Decorso tale termine, il versamento in ritardo sarà soggetto a sanzione, salva la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso (vedi apposito capitolo e foglio di calcolo).
Altra eccezione il caso dell’impresa che si trasferisce da un’altra provincia. Il pagamento dovrà avvenire in tal caso solo a favore della Camera di commercio dove si è iscritti al 1.01.2011.
I termini previsti dall’art. 17 del DPR n. 435/2001 (come modificato con effetto dal 1.05.2007 dal D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito con modificazioni in legge n. 248/2006 ) sono stati per il 2011 prorogati con D.P.C.M. 12.05.2011 pubblicato in G.U. n. 111 del 14.05.2011.
- Con l’art. 1 comma 1 del suddetto decreto è stato prorogato il termine di versamento inizialmente fissato al 16/06/2011 per tutte le imprese individuali:
- al 06 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
- dal 07 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40% di interesse corrispettivo.
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DPCM 12.05.2011 dette disposizioni si applicano ai soggetti diversi dalle imprese individuali (società di persone, società tra avvocati e soggetti solo REA) – tenuti ai versamenti risultanti delle dichiarazioni dei redditi e IRAP entro il 16/06/2011, a condizione che esercitino attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del D.L. 30/08/1993, n. 331 convertito con modifiche in Legge 29/10/1993, n. 427 ( e che dichiarino ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’economica e delle finanze).
Per le persone giuridiche, i termini previsti dall’art. 17 DPR n. 435/2001 e cioè:
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entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta - per le persone giuridiche con periodo di imposta coincidente con l’anno solare il cui termine di approvazione del bilancio è fissato entro i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, e per i medesimi soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (c. d. esercizi a cavallo) che analogamente siano tenuti ad approvare il bilancio entro lo stesso termine;
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DPCM 12/05/2011 è stato prorogato:
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al 06 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
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dal 07 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40% di interesse corrispettivo.
A condizione che i suddetti soggetti esercitino attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del D.L. 30/08/1993, n. 331 convertito con modifiche in Legge 29/10/1993, n. 427 (e che dichiarino ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’economica e delle finanze).
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entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio per i soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvino il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio (sia con esercizio legale coincidente con l’anno solare, che non coincidente, c.d. “esercizi a cavallo”).
Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al periodo precedente, il versamento deve essere comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (sull’argomento Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005, Circolare 4.08.2006 n. 28/E Agenzia delle Entrate, Circolare 14.06.2002, n. 51/E Agenzia delle Entrate).
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nel caso in cui i predetti soggetti (con esercizio chiuso al 31/12) approvino il bilancio nel mese di maggio opera la proroga di cui all’art. 1 comma 2 del DPCM 12/05/2011 al 06 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione, e dal 07 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40% di interesse corrispettivo a condizione che i predetti soggetti esercitino attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
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nel caso in cui i predetti soggetti (con esercizio chiuso al 31/12) approvino validamente il bilancio nel corso del mese di giugno potrebbe operare la proroga di cui all’art. 3 del DPCM 12.05.2011, che ha previsto “che tutti gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del D. Lgs. 9/07/1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2011 possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione (esclusivamente nel caso della scadenza del versamento con lo 0,40% di interesse corrispettivo).
-
Infatti i versamenti di cui ai punti 1 - 2 e 3 possono essere effettuati entro il 30° giorno successivo al termine ordinario previsto dalle disposizioni appena illustrate maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, anche in presenza di pagamento eseguito integralmente in compensazione con altri crediti. L’importo così determinato deve essere arrotondato al centesimo di euro e versato con lo stesso codice tributo (3850) - pena l’impossibilità di beneficiare del differimento del suddetto termine -.
IMPORTANTE
Resta ferma comunque la scadenza del versamento, maggiorato della misura dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo per i soggetti già interessati dalla proroga di cui all’art. 1 dello stesso decreto (imprese individuali e altri soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore).
Con nota prot. n. 103161 del 30.05.2011 il Ministero delle Attività Produttive ha confermato che le proroghe stabilite dal DPCM 12.05.2011 si applicano anche al diritto annuale.
Segue un prospetto riepilogativo delle scadenze dei versamenti del diritto annuale 2011.
Contribuenti interessati |
Tipologia |
Nuova scadenza |
Scadenza con |
Vecchia scadenza |
|---|---|---|---|---|
1-Imprese individuali |
Versamento diritto annuale |
6 luglio 2011 |
Dal 7 luglio al 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse |
16 giugno |
1-Società di persone, società semplici e tra avvocati, e soggetti solo R.E.A. a condizione che esercitino attività economiche soggette a studi di settore |
Versamento diritto annuale |
6 luglio 2011 |
Dal 7 luglio al 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo |
16 giugno |
2–3 a) Società di capitali e cooperative che approvano il bilancio, o che avrebbero dovuto approvarlo nel corso del 4° o 5° mese successivo alla chiusura dell’esercizio (solare) a condizione che esercitino attività economiche soggette a studi di settore |
Versamento diritto annuale |
6 luglio 2011 |
Dal 7 luglio al 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
|
16 giugno 2011 |
3-b) Società di capitali o cooperative che per disposizione di legge approvano il bilancio, o che avrebbero dovuto approvarlo, nel corso del 6° mese successivo alla chiusura dell’esercizio (solare) |
Versamento diritto annuale |
16 luglio 2011 (*) (*) cadendo di sabato viene spostato al 18 luglio 2011 |
Dal 19 luglio al 20 agosto 2011 (*) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (*) che cadendo di sabato viene spostato a lunedì 22 agosto 2011 |
16 luglio 2011 |
Società di persone, società semplici e tra avvocati, soggetti iscritti solo al R.E.A., società di capitali, cooperative che approvano il bilancio o che avrebbero dovuto approvarlo entro il 4° o 5° mese dalla chiusura dell’esercizio (solare) che esercitino attività economiche non soggette a studi di settore |
Versamento diritto annuale |
16 giugno 2011 |
Dal 17 giugno 2011 al 16 luglio 2011 (*) cadendo di sabato viene spostato al 18 luglio 2011 |
16 giugno 2011 |
Esempi:
1°: società con esercizio solare, approva il bilancio il 22/06/2011 con utilizzo maggior termine - come previsto dallo statuto ed indicato nella relazione di gestione ai sensi dell’art. 2364 ultimo comma C.C. – il termine ordinario di versamento è 16/07/2011 (18.07.2011 in quanto il 16/07 cade di sabato), con lo 0,40% di interesse corrispettivo il 16/08/2011 (il 15 agosto è festivo) prorogato al 20/08/2011 ai sensi art. 3 del DPCM 12/05/2011 (e quindi in automatico cadendo di sabato prorogato al 22/08/2011);
2°: società con esercizio solare, approva il bilancio il 22/06/2011 in seconda convocazione, con precedente assemblea deserta del 29/04/2011 il termine ordinario di versamento è il 16/06/2011, con lo 0,40% di interesse corrispettivo il 16/07/2011 (quindi 18/07/2011 cadendo il 16/07 di sabato) a meno che non rientri nel caso di proroga, stabilita dall’art. 1 del DPCM 12/05/2011, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore nel qual caso il versamento andrà effettuato entro il 06/07/2010 e con lo 0,40% di interesse corrispettivo entro il 05/08/2011;
3° società con esercizio solare, approva il bilancio il 03/07/2011 con precedenti assemblee deserte del 29/04/2011 e 25/05/2011, il termine ordinario di versamento resta il 16/06/2011, con lo 0,40% di interesse corrispettivo il 16/07/2011 (quindi 18/07/2011 cadendo il 16/07/2011 di sabato) a meno che non rientrino nel caso di proroga stabilita dall’art. 1 del DPCM 12/05/2011 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
4° società con esercizio solare, approva il bilancio il 03/07/2011 con precedente assemblea deserta del 29/06/2011 per utilizzo maggior termine statutario - come previsto dallo statuto ed indicato nella relazione di gestione ai sensi art. 2364 ultimo comma C. C. – il termine ordinario di versamento è il 16/07/2011 (prorogato al 18/07/2011), con lo 0,40% di interesse corrispettivo il versamento andrà effettuato entro 16/08/2011 (il 15/08 è festivo) prorogato al 20/08/2011 (e quindi al 22/08/2011 cadendo il 20/08 di sabato ) ai sensi art. 3 del DPCM 12/05/2011.
Società con esercizio non coincidente con l’anno solare ed esercizio prolungato
Se la società chiude l’esercizio in data diversa dal 31/12, il diritto annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della scadenza del primo acconto delle imposte, ovvero secondo i termini già indicati al punto 2 e 3 del precedente paragrafo.
Anche per questi soggetti potrebbe operare la proroga di cui al DPCM 12/05/2011 articolo 3 ove le scadenza dei versamenti (con o senza lo 0,40% di interesse corrispettivo) rientrino nel periodo compreso dal 1 al 20/08/2011.
L’anno di riferimento da indicare sul modello F24 per l’anno del versamento (solo nel caso di esercizio che non si chiuda al 31/12) coincide con l’anno che dà il nome al modello IRAP (es. modello IRAP 2011) utilizzato per effettuare il conteggio (essendo la base di calcolo del diritto annuale il fatturato 2010 si tratta sempre dell’esercizio che chiude il 2010). Alcuni esempi:
1° esempio: esercizio chiuso al 31/12/2010, versamento diritto annuale 2011 entro il 16/06/2011.
2° esempio: esercizio chiuso al 30/05/2011, versamento del diritto annuale 2011 entro il 16/11/2011
3° esempio:esercizio chiuso al 30/09/2011, versamento del diritto annuale 2011 entro il 16/03/2012.
Nei tre casi proposti si suppone che il bilancio sia approvato nei 4 mesi. Nel caso di bilancio approvato il quinto mese dopo la chiusura dell’esercizio le scadenze rimangono invariate, mentre se il bilancio è approvato nei 180 giorni – in base a proroga prevista nello statuto secondo le disposizioni dell’art. 2364 C.C. ultimo comma - le scadenze sopra riportate diventano rispettivamente 16/07/2011, 16/12/2011,16/04/2012 (salvo slittamenti per termini che cadono di giorni di sabato o festivi).
E’ sempre possibile effettuare il pagamento negli ulteriori 30 giorni successivi al termine ordinario di versamento, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% di interesse corrispettivo (anche in caso di versamento in compensazione con altri tributi).
Nel caso di passaggio da esercizio solare a infrannuale o viceversa, si applicheranno le regole già viste: ovvero in base al fatturato dichiarato sul modello IRAP anno (n) redditi (n-1) si pagherà il diritto annuale con l’indicazione dell’anno (n). Se, a causa di tale passaggio, lo stesso modello IRAP anno (n) redditi (n-1) viene utilizzato per due esercizi consecutivi, in occasione della seconda di tali dichiarazioni si procederà ad una rideterminazione del tributo dovuto alla Camera di commercio per l’anno(n):ciò proprio per il carattere annuale del tributo.
Nel caso invece di società con esercizio prolungato (ovvero che al momento della costituzione decidano di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi), tali soggetti verseranno il diritto dovuto al momento dell’iscrizione, e l’anno successivo - quando il primo esercizio ancora non è terminato – effettueranno di nuovo il versamento per la classe minima di fatturato al momento dell’esazione ordinaria. Ciò per mantenere il carattere “annuale” del tributo. Si veda in proposito la nota Circolare MAP n. 555358 del 25.07.2003.
Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Ufficio delle Entrate
dirittoannuale@ta.camcom.it
Fax 099 778 3042
orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
martedì e giovedì anche dalle 15,15 alle 17,00
Aggiornata al 08.06.2011






