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CCIAA di Taranto
 
  
 

SANZIONI

Nei casi di tardivo e omesso versamento sarà irrogata (ai sensi dell’art. 18 della legge 580/93 e successive modifiche ed integrazioni) una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell’ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia previste dal D.M. 27/01/2005 n. 54 (G.U. n. 90 del 19.04.2005) nonché dal regolamento adottato dalla Camera di commercio di Taranto con delibera consiliare n. 26 del 19.12.2005 modificato con delibera consiliare n. 57 del 18.12.2006, con decorrenza dal 1.01.2007.

Il Decreto Ministeriale 27/01/2005 n. 54 (entrato in vigore il 4 maggio 2005) nonché il Regolamento adottato in materia dalla Camera prevedono due tipologie di violazioni:

  • Tardivo versamento: si intende il versamento effettuato, per l’intero importo del diritto dovuto, con un ritardo non superiore ai 30 giorni rispetto al termine ordinario, senza il contestuale versamento dell’interesse corrispettivo vigente (quando dovuto, e cioè solo nel caso di imprese già iscritte al 31/12 dell’anno di riferimento, restano escluse le imprese neo-iscritte) anche in presenza di integrale compensazione dell’importo a versamento. La sanzione applicabile a questa violazione è pari al 10% del diritto dovuto;

NB: solo per le annualità dal 2001 al 2005, quando il contribuente dimostri che il versamento effettuato, senza il contestuale pagamento dell’interesse corrispettivo vigente, è avvenuto utilizzando lo strumento della compensazione con altri crediti, lo stesso non si considera tardivo, ma regolare (modifica introdotta all’art. 20 del Regolamento camerale con effetto dal 1.01.2007);

  • Omesso versamento: si intende oltre al versamento non eseguito interamente, anche:

  1. il versamento eseguito con un ritardo superiore al termine dei 30 gg;

  2. il versamento effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato entro i termini di scadenza (ordinario e prorogato);(*)

  3. il versamento effettuato solo in parte, ma oltre i termini di scadenza di cui al punto b) (*)

(*) modifica introdotta con delibera consiliare n. 57 del 18.12.2006 con decorrenza dal 1.01.2007

Per termine ordinario di versamento si intende il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per le imprese di vecchia iscrizione (termine stabilito dall’art. 17 DPR 435/2001 commi 1 e 3 per la maggior parte delle imprese il 20 giugno di ogni anno, dal 2007 il 16 giugno di ogni anno) mentre per le imprese e/o le unità locali o sedi secondarie di nuova iscrizione detto termine è stato definito nei decreti annuali (di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o annotazione).

Per termine prorogato di versamento si intende il termine per il versamento del tributo e della maggiorazione dell’interesse corrispettivo vigente (0,40%) fissato al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine ordinario, di cui possono avvalersi solo le imprese già iscritte al 1° gennaio dell’anno in corso.

Il versamento eseguito solo in parte sia entro il termine ordinario che entro il termine prorogato (con contestuale pagamento dell’interesse corrispettivo vigente sulla parte versata) si considera omesso per l’importo non versato. Si applica di conseguenza la sanzione del 30% sull’importo del diritto non versato, con le maggiorazioni e riduzioni di cui agli articoli 8,9 e 10 del regolamento camerale.

Nel caso di versamento eseguito solo in parte, oltre i suddetti termini, o senza il versamento dell’interesse corrispettivo sulla parte versata, lo stesso è considerato totalmente omesso, e si applica la sanzione del 30% sull’intero importo dovuto, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento.

La sanzione base del 30% stabilita dal DM n. 54/2005 e dal Regolamento camerale per gli “omessi versamenti” è incrementata ai sensi dell’art. 8 del suddetto regolamento in base alla “gravità della violazione”, fino ad una percentuale massima del 50% in relazione al danno finanziario subito dalla Camera.
Si applica inoltre, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento camerale, un incremento della suddetta percentuale in base alla “personalità del trasgressore” desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale.

La dove sia già stata effettuata una contestazione al contribuente e questo sia incorso in altre violazioni della stessa indole non definite ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 54/2005 (ravvedimento operoso) alla sanzione base già determinata si applica un incremento percentuale fino al 50% a seconda del numero di violazioni (art. 11 Incremento della sanzione per recidiva”).

Quando più favorevole rispetto al “cumulo giuridico” (somma delle singole sanzioni contestate) si applica una sanzione unica in presenza di violazioni continuate, applicando alla sanzione base più elevata un aumento percentuale che va dalla metà al triplo, a seconda del numero delle violazioni contestate (art. 12 Violazioni continuate).

Non si considera omesso (perché trattasi di c.d. “violazione formale”) il versamento effettuato in favore di una Camera di commercio incompetente per territorio, se effettuato per l’intero importo dovuto, entro i corretti termini di scadenza sopra indicati. Sono considerate altresì “violazioni formali“ anche l’errata indicazione del codice tributo camerale, e/o del codice fiscale e/o dell’anno di competenza, che non comportino accrediti di somme al di fuori del sistema camerale.
In questi casi è necessario richiedere all’Ufficio delle Entrate della Camera di commercio la rettifica del dato erroneamente indicato con modello di rettifica e/o attribuzione del modello F24.

La circolare n. 3587/C del 20.06.2005 del Ministero delle Attività Produttive presente nella sezione NORMATIVA DI RIFERIMENTO ha fornito alcuni chiarimenti sulla materia in questione.

IMPORTANTE

La Camera di commercio di Taranto sta procedendo con la contestazione delle violazioni per diritto annuale secondo le seguenti modalità:

  • tramite iscrizione a ruolo diretta senza preventiva contestazione (prevista dall’art. 17 comma 3 del D.Lgs n. 472/1997 e s.m.i. e dall’art. 14 del Regolamento camerale);

  • tramite notifica di atto contestuale di accertamento e irrogazione di sanzione ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.Lgs n. 472/97 e s.m.i. e dall’art. 14 del Regolamento camerale.

Solo nel caso di versamenti omessi anche in parte contestati con atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione viene richiesto al contribuente di calcolare gli interessi sino alla data del pagamento (da eseguirsi entro 60 gg dalla notifica dell’atto).

Nell’atto infatti sono già evidenziati gli interessi calcolati dalla data di scadenza del versamento fino alla data di emissione dell’atto, o se il versamento è già stato eseguito sino alla data del pagamento.
Per agevolare il calcolo degli interessi maturandi si mette a disposizione un foglio di calcolo excel.

Nel caso invece vengano contestati solo versamenti eseguiti in ritardo nessun calcolo dovrà essere effettuato, l’importo degli interessi già indicati nell’atto dovrà essere sommato e riportato nel modello F24 con l’unico codice tributo 3851 e l’anno di riferimento quello della prima violazione contestata nell’atto.

Il versamento con F24 andrà eseguito in unica soluzione con il codice fiscale dell’impresa (sia essa impresa individuale o società), in questo caso il pagamento da parte di uno dei coobbligati libera gli altri, salvo il diritto di regresso. Diversamente invece per le spese di notifica dell’atto di accertamento e irrogazione di sanzione, nel caso vi siano più destinatari (coobbligati) oltre all’impresa. Queste andranno pagate per ogni notifica andata a buon fine (anche in caso di mancato ritiro dell’atto) con le modalità di pagamento che verranno indicate espressamente sull’atto.

Per quanto riguarda invece il pagamento delle cartelle, si fa presente che talvolta la stessa cartella può essere notificata a più soggetti: ad esempio ai soci delle snc, agli accomandatari delle sas.
Per evitare di pagarla più volte, si dovrà controllare il numero della cartella, che sarà lo stesso con l’eventuale aggiunta di tre cifre dopo una barra: 000 (società) 001 (coobbligato 1), 002 (coobbligato 2 ) l’ordine è quello presente nella visura camerale della società all’atto dell’estrazione del ruolo.

Fino a 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento si può utilizzare il bollettino di ccp allegato alla stessa, che è comprensivo degli importi iscritti a ruolo, di una parte dei compensi di riscossione e delle spese di notifica. Trascorsi più di 60 giorni dalla notifica non si deve più utilizzare il bollettino allegato perché gli importi da versare sono diversi. Oltre agli importi iscritti a ruolo ed al compenso di riscossione totalmente a carico del contribuente, sono da versare anche gli interessi di mora ed eventuali rimborsi spese per procedure esecutive che l’Agente ha dovuto sostenere. In tal caso per effettuare il pagamento ci si dovrà recare presso gli sportelli dell’Agente della riscossione, o comunque richiedere allo stesso l’importo aggiornato alla data del versamento.

Informazioni sugli importi iscritti a ruolo, per diritto, sanzioni e interessi, devono essere sempre richieste all’Ufficio delle Entrate della Camera di commercio (responsabile procedimento: rag. Alessandra Lupo), per quanto riguarda invece i tempi e le procedure di notifica della cartella, ogni informazione dovrà essere richiesta agli sportelli dell’Agente della riscossione competente indicato nella cartella stessa (responsabile procedimento per Equitalia Pragma Spa Agente della riscossione per l’ambito di Taranto è il dott. Fernando Prò).

RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA

Nel seguenti casi:

1) errore di persona,
2) evidente errore logico o di calcolo,
3) doppia imposizione,
4) mancata attribuzione di pagamenti di diritto annuale regolarmente eseguiti,
5) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dalla Camera,

è possibile richiedere con apposita istanza in carta semplice (modello AUTOTUTELA) l’annullamento totale o parziale in autotutela dell’iscrizione a ruolo e/o dell’atto di accertamento e irrogazione di sanzione. La presentazione dell’istanza di riesame in sede di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla competente Commissione Tributaria Provinciale, ed è comunque possibile anche decorso il suddetto termine.

RATEAZIONE DI PAGAMENTO

Solo per il caso degli atti di accertamento e irrogazione di sanzione, ove l’impresa si trovi in condizione di temporanea situazione di obbiettiva difficoltà economica e per importi minimi non inferiori a 1.000,00 euro, potrà essere richiesto alla Camera di commercio il beneficio della rateazione del pagamento per diritto, sanzioni e interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili (modello ISTANZA RATEZIONE DI PAGAMENTO) .

Le modalità di richiesta e di concessione della rateazione sono disciplinate dall’art. 16 del regolamento camerale in materia (versione integrale nella sezione Normativa di riferimento e Regolamenti camerali).

Nel caso invece di iscrizione a ruolo con cartella di pagamento le modalità dell’eventuale rateazione del ruolo dovranno essere richieste direttamente all’Agente della riscossione dei tributi che ha emesso la cartella, giusti gli artt. 19 D.P.R. n. 602/73 e 26 D.Lgs. n. 46/99 così come modificati dai commi 2-bis e 2-ter dell’art. 36 del D.L. 248/2007 convertito con modifiche in legge 28.02.2008, n. 31.

REGOLARIZZAZIONE DIRITTO ANNUALE ANNI PRECEDENTI

Prima di procedere alla regolarizzazione di un diritto annuale non versato o versato in misura incompleta, ad esempio per sbloccare la certificazione, è necessario verificare due condizioni:

  1. sono scaduti o no i termini per il ravvedimento operoso,

  2. la CCIAA ha già emesso il ruolo (cartelle esattoriali) per quell’anno di competenza.

Nel caso in cui non siano ancora scaduti i termini per il ravvedimento operoso (un anno dalla scadenza del termine ordinario di versamento) è conveniente procedere senz’altro a tale forma di regolarizzazione che evita ogni successiva irrogazione di sanzione da parte dell’Ente (vedi il capitolo sul Ravvedimento operoso).

Una volta scaduti i termini per il ravvedimento, e fino all’emissione dei ruoli da parte della CCIAA, si potrà procedere con due modalità:

  1. si potrà provvedere a versare il solo tributo (codice 3850) con anno di riferimento l’annualità omessa. In seguito la Camera di commercio provvederà a contestare con cartella di pagamento o atto di accertamento le sole sanzioni e interessi (questi ultimi bloccati alla data del pagamento eseguito);

  2. ci si potrà recare presso lo sportello dell’Ufficio delle Entrate della CCIAA per ricevere la notifica diretta di un atto contestuale di accertamento e irrogazione di sanzione, con cui verranno contestati contemporaneamente il diritto dovuto e non versato, o versato in ritardo, le sanzioni e gli interessi. In tal caso dovrà presentarsi personalmente il titolare o il legale rappresentante dell’impresa o un suo delegato con modello di delega e copia dei documenti di riconoscimento di entrambi. Sarà possibile in tal caso sia il versamento direttamente allo sportello in contanti, che il versamento con modello F24 da effettuare nei 60 giorni dalla notifica.

Al momento della pubblicazione di questa guida la CCIAA di TARANTO sta procedendo all’iscrizione a ruolo delle residue violazioni riferite al diritto annuale 2006. Quando il ruolo è già stato emesso non si può più procedere a versamenti con modello F24, ma solo pagare la relativa cartella esattoriale all’Agente della riscossione competente.

Alle imprese con omessi o incompleti versamenti relativi a una o più delle annualità 2007, 2008 e 2009 è stata inviata nell’informativa 2010 una specifica segnalazione. In tali casi, è senz’altro opportuno, prima di regolarizzare il tributo con modello F24, informarsi presso l’ufficio circa gli importi dovuti, nonché sull’emissione di ulteriori ruoli.

Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Ufficio delle Entrate

Viale Virgilio n. 152 – 74121 TARANTO
tel. 099 778 3150 - 099 778 3174 - 099 778 3129 Fax diretto 099 778 3042
e- mail : dirittoannuale@ta.camcom.it

sito: www.camcomtaranto.com
Fax 099 778 3042
orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
martedì e giovedì anche dalle 15,15 alle 17,00

Aggiornata al 04.06.2009

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