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CCIAA di Taranto
 
  
 

IMPORTI

Il diritto annuale è dovuto in maniera diversa a seconda che l’impresa sia iscritta nella sez. speciale oppure nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.

Gli importi definiti annualmente con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono indicati:

  • per le imprese iscritte in sezione speciale, in misura fissa;

  • per le unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero, in misura fissa;

  • per le imprese iscritte in sezione ordinaria, in misura proporzionale al fatturato dell’esercizio precedente, sulla base di scaglioni predefiniti.

Il Decreto interministeriale 22.12.2009 ha determinato le misure del diritto annuale 2010. Le indicazioni già fornite dal Ministero Sviluppo Economico con nota circolare n. 19230 del 03.03.2009, restano valide anche per il versamento dell diritto annuale 2010.

SEZIONE SPECIALE (imprese già iscritte al 31.12.2009) E IMPORTI PREDEFINITI :

Sono iscritti in sezione speciale:

  1. piccoli imprenditori individuali, coltivatori diretti, imprese agricole;

  2. le imprese individuali artigiane (si tratta in questo caso di “annotazione” nella sez. speciale);

  3. società semplici agricole e non (si intendono società semplici agricole quelle che oltre ad avere nell’oggetto sociale l’attività agricola, abbiano anche dichiarato al Registro delle Imprese l’inizio della suddetta attività; diversamente le stesse sono tenute al pagamento dell’importo come società semplici non agricole. E’ quindi necessario verificare l’avvenuta dichiarazione di inizio attività al Registro delle Imprese);

  4. società tra avvocati previste dall’art. 16 comma 2 del D.Lgs. n. 96/2001

Sono trattate in questa sezione anche le unità locali (iscritte nel Repertorio Economico Amministrativo) e le sedi secondarie (iscritte invece nella Sezione Ordinaria del Registro delle imprese) di imprese estere, perché anch’esse versano in “misura fissa”.

 

Diritto annuale per imprese iscritte o annotate nella sezione speciale - UL/Sedi secondarie imprese estere

Importi

impresa

Importi unità locale


Imprese individuali e società semplici agricole

88,00

17,60000 (20% dell’importo dovuto per la sede max euro 200,00)

Società semplici non agricole

144,00

28,80000 (20% dell’importo dovuto per la sede max euro 200,00)

Società tra avvocati (art. 16 D. Lgs n. 96/2001)


170,00

34,00000 (20% dell’importo dovuto per la sede max euro 200,00)

Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero (per ciascuna unità locale) art. 9, comma 2 lettera b) D.P.R. n. 581/95 e s.m.i.

110,00

Al fine di auto liquidare correttamente l’importo da versare a titolo di diritto annuale si deve tenere conto oltre che dell’importo dovuto per l’impresa anche dell’importo dovuto per le unità locali, sia quelle iscritte nella stessa provincia della sede, sia quelle eventualmente iscritte in altre province, in base alla scheda allegata all’informativa inviata all’impresa.

Si intende per unità locale l’impianto operativo o amministrativo–gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche (a puro titolo esemplificativo: laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, filiali, agenzie, esposizioni etc).

ATTENZIONE = Le unità locali iscritte nel corso del 2010 ove indicate nella scheda non vanno conteggiate nel calcolo del diritto annuale dovuto alla scadenza ordinaria in quanto già tenute al pagamento del diritto annuale all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, o entro 30 giorni mediante modello F24. Nel caso il suddetto versamento non sia stato eseguito potrà essere effettuato con l’istituto del ravvedimento operoso nel termine di 30 giorni o un anno dalla violazione (cioè nel termine suo proprio)

In caso di difformità tra la situazione reale dell’impresa e quella presente nella scheda allegata all’informativa si consiglia di verificare quanto risulta attualmente dichiarato al Registro delle Imprese delle singole province così da poter presentare le eventuali denunce di variazione e/o cancellazione che siano state fin qui omesse. Le unità locali che abbiano cessato l’attività al 31 dicembre 2009, la cui denuncia di cessazione sia stata presentata successivamente al 30 gennaio 2010 (termine prorogato quest’anno al 1 febbraio 2010) sono tenute al pagamento del diritto annuale per l’anno in corso.

Il Ministero dello Sviluppo economico con nota circolare n. 19230 del 03.03.2009 ha chiarito che l’importo dovuto per ogni unità locale deve essere determinato applicando la percentuale del 20% al diritto dovuto per la sede principale (con importo massimo di euro 200,00) moltiplicando l’importo così determinato (con utilizzo di cinque decimali ed eventuale arrotondamento al quinto decimale secondo la regola matematica in base al sesto decimale) per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia della sede.

L’importo così determinato deve essere sommato all’importo dovuto per la sede, e successivamente arrotondato prima al centesimo di euro con il metodo matematico in base al terzo decimale (ovverossia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all’arrotondamento al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all’arrotondamento per eccesso) e in ultimo all’unità di euro (sempre in base al metodo matematico).

Per le unità locali presenti in altre province si moltiplica l’importo base dovuto per ogni unità locale (con arrotondamento al quinto decimale) per il numero delle unità locali iscritte nelle singole province al 01.01.2010, applicando altresì - se dovuta - la percentuale di maggiorazione stabilita per quella provincia sull’intero importo dovuto a quella Camera (nella scheda impresa sono indicate le province che hanno deliberato l’eventuale maggiorazione ai sensi dell’art. 18 comma 6 della Legge n. 580/93 con la relativa percentuale). L’importo così ottenuto dovrà essere arrotondato prima al centesimo di euro e poi all’unità di euro e riportato sul modello F24 con un rigo separato ed il codice ente (= sigla provincia).

Se il versamento è eseguito nei 30 giorni successivi al termine ordinario di versamento all’importo dovuto (espresso in unità di euro), va aggiunto l’interesse corrispettivo dello 0,40%, con arrotondamento al centesimo di euro (arrotondamento matematico in base al terzo decimale).

Per esempi di calcolo visionare la nota ministeriale n. 19230 del 03.03.2009

Tutti i conteggi, sia per la sezione speciale che per la sezione ordinaria, possono essere effettuati con il foglio excel presente sul sito.

SEZIONE ORDINARIA (imprese già iscritte al 31.12.2009):

Già a partire dal versamento del diritto annuale 2008 è entrata pienamente in vigore la riforma del diritto annuale introdotta dall’art. 17 della Legge n. 488/99 (finanziaria 2000) che ha modificato l’art. 18 della Legge n. 580/93 sul finanziamento delle Camere di commercio.

Sono iscritti in sezione ordinaria: gli imprenditori individuali non piccoli, le società di persone, le società di capitali, le cooperative, i consorzi con attività esterna, i gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.), gli enti pubblici con attività economica esclusiva o prevalente.

Tutte imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (ancorché annotate anche nella sezione speciale) determinano il diritto base della sede legale sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato 2009 (1) come dichiarato sul modello IRAP 2010 o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall’art. 2214 e seguenti del C.C. (diritto dovuto per il primo scaglione – misura fissa – più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato fino a concorrenza del fatturato complessivo dell’impresa, con il limite dell’importo massimo previsto dal decreto in euro 40.000) mantenendo i cinque decimali.

La nota circolare del Ministero dello Sviluppo economico n. 19230 del 03.03.2009 consultabile integralmente individua i righi del modello IRAP (rimasti invariati sul modello di quest’anno) base di calcolo del diritto annuale per le diverse tipologie di imprese oltre a dare indicazioni per alcune imprese che invece determinano il fatturato con riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi propri della tipologia di attività, così come rappresentati nelle scritture contabili previste dall’art. 2214 C.C., (a puro titolo esemplificativo: le imprese di assicurazione, le società in regime forfetario ed i Confidi come definiti dall’art. 13 comma 1 del D.L. n. 269/2003 convertito in legge 24.11.2003 n. 326).

Scaglioni di fatturato

Aliquote

da euro
a euro

0,00

100.000,00

200,00
(misura fissa)

oltre 100.000,00

250.000,00

0,015%

oltre 250.000,00

500.000,00

0,013%

oltre 500.000,00

1.000.000,00

0,010%

oltre 1.000.000,00

10.000.000,00

0,009%

oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

0,005%

oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

0,003%

oltre 50.000.000,00


0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

Sull’importo determinato per la sede legale, mantenendo i cinque decimali, deve essere calcolato l’importo eventualmente dovuto per ciascuna unità locale (ai fini del calcolo per il diritto annuale si intendono sia le unità locali che le sedi secondarie) pari al 20% dell’importo dovuto per la sede legale (con tetto massimo di euro 200,00), con arrotondamento anche in questo caso ai cinque decimali.

L’importo del diritto così calcolato per ciascuna unità locale dovrà essere moltiplicato per il numero delle unità locali dell’impresa iscritte al 1 gennaio 2010 nella stessa provincia della sede e sommato all’importo già determinato per la sede legale. L’importo totale (con arrotondamento ai cinque decimali secondo la regola matematica) dovrà essere prima arrotondato al centesimo di euro e poi all’unità di euro riportando sul modello F24 l’intero importo dovuto con il codice ente della Camera di commercio (“TA” sigla provincia di Taranto).

L’arrotondamento al centesimo di euro, effettuato con metodo matematico in base al terzo decimale, (se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all’arrotondamento al centesimo per difetto; se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all’arrotondamento per eccesso) si configura come passaggio intermedio obbligatorio, prima di procedere all’arrotondamento all’unità di euro (anche questo ultimo arrotondamento è eseguito secondo la regola dell’arrotondamento matematico). Nei calcoli intermedi invece devono essere utilizzati sempre i cinque decimali.

Per le unità locali presenti in altre province si moltiplica l’importo base dovuto per ogni unità locale (con arrotondamento al quinto decimale) per il numero delle unità locali iscritte al 01.01.2010 nelle singole province, applicando altresì - se dovuta - la percentuale di maggiorazione stabilita per quella provincia sull’intero importo dovuto a quella Camera (nella scheda impresa sono indicate le province che hanno deliberato l’eventuale maggiorazione ai sensi dell’art. 18 comma 6 della Legge n. 580/93 e la relativa percentuale). L’importo così ottenuto dovrà essere arrotondato prima al centesimo di euro e poi all’unità di euro e riportato sul modello F24 con un rigo separato ed il codice ente (= sigla provincia).

Quindi è importante ricordare che l’importo da versare a ciascuna Camera di commercio per diritto annuale è espresso sempre in unità di euro, solo nel caso di versamento del diritto annuale nei 30 giorni successivi al termine ordinario l’importo del diritto dovuto, incrementato dello 0,40% di interesse corrispettivo deve essere esposto nel modello F24 e versato con arrotondamento al centesimo di euro (arrotondamento matematico in base al terzo decimale rif. circolare Agenzia delle entrate n. 106/E del 21.12.2001).

Per agevolare nel calcolo le imprese con unità locali viene allegata all’informativa una scheda riepilogativa della situazione delle unità locali distinte per singola provincia.

Le unità locali iscritte nel corso del 2010, ove indicate nella scheda, non vanno conteggiate nel calcolo del diritto annuale dovuto alla scadenza ordinaria in quanto già tenute al pagamento del diritto annuale all’atto della presentazione della domanda di iscrizione o entro 30 giorni mediante modello F24. Nel caso il suddetto versamento non sia stato eseguito potrà essere effettuato con l’istituto del ravvedimento operoso nel termine di 30 giorni o un anno dalla violazione (l’importo del diritto dovuto in questo caso è di euro 40,00 per ogni unità locale, cioè il 20% della misura fissa).

ATTENZIONE:in caso di difformità tra la situazione reale dell’impresa e quella presente nella scheda si consiglia di verificare quanto risulta attualmente dichiarato al Repertorio Economico Amministrativo e/o al Registro delle Imprese delle singole province, così da poter presentare le eventuali denuncie di variazione e/o cancellazione che siano state fin qui omesse. Le unità locali che abbiano cessato l’attività al 31 dicembre 2009, la cui denuncia di cessazione sia stata presentata successivamente al 30 gennaio 2010 (termine prorogato quest’anno al 1 febbraio 2010) sono tenute al pagamento del diritto annuale per l’anno in corso.

Per esempi di calcolo visionare la nota ministeriale n. 19230 del 03.03.2009.

Tutti i conteggi, sia per la sezione speciale che per la sezione ordinaria, possono essere effettuati con il foglio excel presente sul sito.

I dati necessari per il calcolo sono i seguenti:

  • il fatturato 2009 individuato con i criteri elencati nell’apposita nota;

  • il numero di unità locali, per ogni provincia, iscritte al 01.01.2010 (quelle iscritte nel 2010 devono aver già effettuato il pagamento all’atto della presentazione della domanda o nei successivi 30 giorni; nel caso di omesso versamento si potrà effettuare separatamente il relativo ravvedimento operoso)

Per schematizzare quanto indicato in precedenza si riporta il diagramma di flusso che esplica le modalità di calcolo indicate nella nota Ministeriale n. 19230 del 3.03.2009.

(1) DEFINIZIONE DI FATTURATO:

La definizione di fatturato è quella prevista dall’art. 1 lettera f) del D.M. 11.05.2001 n. 359. La nota del Ministero Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009 individua i righi del modello IRAP (rimasti invariati anche per il 2010) con particolare riferimento alle varie tipologie di imprese ed ai relativi modelli che dovranno essere presentati.

Prima di riepilogare le istruzioni per ogni tipo di impresa, si sottolineano alcuni criteri generali:

  • anche per i soggetti che applicano l’art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/97, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell’importo dovuto per diritto annuale non rileva l’adeguamento agli studi di settore;

  • i contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del modello IRA, ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono procedere alla somma dei valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP.

IRAP1

IRAP2

Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Ufficio delle Entrate

dirittoannuale@ta.camcom.it

Fax 099 778 3042
orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
martedì e giovedì anche dalle 15,15 alle 17,00

Aggiornata al 18.05.2010

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