Iscrizione obbligatoria nel Registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata delle società (d.l. 185/2008)

L’art. 16 c. 6 del decreto legge 185/2008 – entrato in vigore il 29 novembre 2008 – prevede che:
Le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese…”.

La comunicazione al Registro delle imprese, per tutte le società costituite dal 29 novembre 2008 in poi, va assolto nel momento in cui venga chiesta la prima iscrizione della società nel registro stesso, indicando l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata nel Mod. S1, riquadro 5 (software Fedra 6.0 o versione equivalenti).

In fase di prima applicazione ed in via transitoria – allo scopo di non rallentare la pubblicità degli atti costitutivi nel periodo di fine anno – nel mese di dicembre (e non oltre la data di conversione in legge del predetto decreto) saranno comunque evase le richieste di iscrizione di società prive di indirizzo di posta elettronica certificata.

Terminata la fase transitoria le domande di iscrizione di società prive dell’indirizzo di posta elettronica certificata dovranno essere regolarizzate ed in mancanza si procederà a rifiutare l’iscrizione.

Si segnala che la casella di posta elettronica certificata è acquistabile on line rivolgendosi ai soggetti abilitati dal CNIPA (v. elenco in www.cnipa.gov.it).

Inoltre, si fa presente che l’art. 16 c. 6 prevede che “entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata”.

La richiesta di iscrizione del solo indirizzo della posta elettronica certificata e le sue eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dal pagamento dei diritti di segreteria. In questo caso l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata va indicato nel Mod. S2, riquadro 5.