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CCIAA di Taranto
 
  
 

TERMINI DI VERSAMENTO

Termini Versamento

Il pagamento del diritto annuale per tutte le imprese (e le unità locali) già iscritte al 01.01.2010, deve avvenire, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del D. Lgs. 9/07/1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte (termine stabilito dall’art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435 e s.m.i.)

Diverso è – come già indicato nel paragrafo precedente - il termine di versamento per le imprese e unità locali di nuova iscrizione che invece versano la prima annualità, quella dell’iscrizione appunto, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione e/o di annotazione (per cassa automatica, contestualmente alla presentazione della pratica telematica) o entro i 30 giorni successivi con modello F24. Decorso tale termine, il versamento in ritardo sarà soggetto a sanzione, salva la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso (vedi apposito capitolo e foglio di calcolo).
Unica eccezione il caso dell’impresa che si trasferisce da un’altra provincia. Il pagamento dovrà avvenire in tal caso solo a favore della Camera di commercio dove si è iscritti al 1.01.2010.

I termini per il versamento previsti dall’art. 17 del DPR n. 435/2001 (come modificato con effetto dal 1.05.2007 dal D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito con modificazioni in legge n. 248/2006 ) sono i seguenti:

  1. 16 giugno di ogni anno per le imprese individuali e le società di persone (salvo i soggetti con proroga in base al D.P.C.M. 10.06.2010 vedi relativo paragrafo);

  2. entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per le persone giuridiche con periodo di imposta coincidente con l’anno solare il cui termine di approvazione del bilancio è fissato entro i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (salvo i soggetti con proroga in base al D.P.C.M. 10.06.2010 vedi relativo paragrafo), e per i medesimi soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (c. d. esercizi a cavallo) che analogamente siano tenuti ad approvare il bilancio entro lo stesso termine;

  3. entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio per i soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvino il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio (sia con esercizio legale coincidente con l’anno solare, che non coincidente, c.d. “esercizi a cavallo”).

IMPORTANTE : se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il base alle disposizioni di legge di cui al periodo precedente, il versamento deve essere comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (sull’argomento Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005, Circolare 4.08.2006 n. 28/E Agenzia delle entrate, Circolare 14.06.2002, n. 51/E Agenzia delle Entrate).

I versamenti di cui ai punti 1) 2) e 3) possono essere effettuati entro il 30° giorno successivo ai termini previsti dalle disposizioni appena illustrate maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, anche in presenza di pagamento eseguito integralmente in compensazione con altri crediti.

L’importo così determinato deve essere arrotondato al centesimo di euro e versato con lo stesso codice tributo (3850).

Esempi:

: società con esercizio solare, approva il bilancio il 22/06/2010 con utilizzo maggior termine - come previsto dallo statuto ed indicato nella relazione di gestione ai sensi dell’art. 2364 ultimo comma C.C. – il termine ordinario di versamento è il 16/07/2010, con lo 0,40% di interesse corrispettivo il 16/08/2010 ( il 15/08/2010 è festivo) o entro il diverso termine che verrà eventualmente disposto con proroga ministeriale per i versamenti della prima quindicina di agosto;

: società con esercizio solare, approva il bilancio il 22/06/2010 in seconda convocazione, con precedente assemblea deserta del 29/04/2010 il termine ordinario di versamento è il 16/06/2010, con lo 0,40% di interesse corrispettivo il 16/07/2010;

società con esercizio solare, approva il bilancio il 03/07/2010 con precedenti assemblee deserte del 29/04/2010 e 25/05/2010, il termine ordinario di versamento resta il 16/06/2010, con lo 0,40% di interesse corrispettivo il 16/07/2010;

società con esercizio solare, approva il bilancio il 03/07/2010 con precedente assemblea deserta del 29/06/2010 per utilizzo maggior termine statutario - come previsto dallo statuto ed indicato nella relazione di gestione ai sensi art. 2364 ultimo comma C.C.– il termine ordinario di versamento è il 16/07/2010, con lo 0,40% di interesse corrispettivo il 16/08/2010 ( il 15/08/2010 è festivo, salvo eventuale proroga ministeriale per i versamenti della prima quindicina di agosto);

PROROGA TERMINI DI VERSAMENTO PER IMPRESE SOGGETTE A STUDI DI SETTORE

Con DPCM 10.06.2010 (G.U. n. 141 del 19.06.2010) è stato previsto lo slittamento dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive scadenti il 16.06.2010 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (di cui all’art. 62-bis del D.L. 30.08.1993 n. 331 convertito con modifiche nella legge 29.10.1993 n. 427) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del M. E. F.

I nuovi termini sono i seguenti:

  • dal 16 giugno al 6 luglio 2010, senza alcun pagamento aggiuntivo;

  • dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, versando una maggiorazione, a titolo di interesse corrispettivo, dello 0,40 per cento.

La proroga stabilita si applica anche al versamento del diritto annuale relativo all’anno 2010 per le imprese individuate dall’art. 1 del suddetto decreto, giusto quanto già confermato in precedenza in analoghi casi (slittamento dei termini di versamento nel 2007 e 2009) dal Ministero dello sviluppo economico con note circolari n. 55800 del 16.06.2009 e n. 6982 del 6.07.2007.

 

Società con esercizio non coincidente con l’anno solare ed esercizio prolungato

Se la società chiude l’esercizio in data diversa dal 31/12, il diritto annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della scadenza del primo acconto delle imposte, ovvero secondo i termini già indicati al punto 2 e 3 del precedente paragrafo.

L’anno di riferimento da indicare sul modello F24 per l’anno del versamento (solo nel caso di esercizio che non si chiuda al 31/12) coincide con l’anno che dà il nome al modello IRAP (es. modello IRAP 2010) utilizzato per effettuare il conteggio (essendo la base di calcolo del diritto annuale il fatturato 2009 si tratta sempre dell’esercizio che chiude il 2009). Alcuni esempi:

1° esempio: esercizio chiuso al 31/12/2009, versamento diritto annuale 2010 entro il 16/06/2010.

2° esempio: esercizio chiuso al 30/05/2010, versamento del diritto annuale 2010 entro il 16/11/2010

3° esempio:esercizio chiuso al 30/09/2010, versamento del diritto annuale 2010 entro il 16/03/2011.

Nei tre casi proposti si suppone che il bilancio sia approvato nei 4 mesi. Nel caso di bilancio approvato il quinto mese dopo la chiusura dell’esercizio le scadenze rimangono invariate, mentre se il bilancio è approvato nei 180 giorni – in base a proroga prevista nello statuto secondo le disposizioni dell’art. 2364 C.C. ultimo comma - le scadenze sopra riportate diventano rispettivamente 16/07/2010, 16/12/2010,15/04/2011.

E’ sempre possibile effettuare il pagamento negli ulteriori 30 giorni successivi al termine ordinario di versamento, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% di interesse corrispettivo (anche in caso di versamento in compensazione con altri tributi).

Nel caso di passaggio da esercizio solare a infrannuale o viceversa, si applicheranno le regole già viste: ovvero in base al fatturato dichiarato sul modello IRAP anno (n) redditi (n-1) si pagherà il diritto annuale con l’indicazione dell’anno (n). Se, a causa di tale passaggio, lo stesso modello IRAP anno (n) redditi (n-1) viene utilizzato per due esercizi consecutivi, in occasione della seconda di tali dichiarazioni si procederà ad una rideterminazione del tributo dovuto alla Camera di commercio per l’anno(n):ciò proprio per il carattere annuale del tributo.

Nel caso invece di società con esercizio prolungato (ovvero che al momento della costituzione decidano di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi), tali soggetti verseranno il diritto dovuto al momento dell’iscrizione, e l’anno successivo - quando il primo esercizio ancora non è terminato - effettueranno di nuovo il versamento per la classe minima di fatturato al momento dell’esazione ordinaria. Ciò per mantenere il carattere “annuale” del tributo. Si veda in proposito la nota Circolare MAP n. 555358 del 25.07.2003.

Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Ufficio delle Entrate

dirittoannuale@ta.camcom.it

Fax 099 778 3042
orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
martedì e giovedì anche dalle 15,15 alle 17,00

Aggiornata al 22.05.2010

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