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SOGGETTI OBBLIGATI Sono tenute al pagamento del diritto annuale (istituito con D.L. n. 786/81 convertito con modificazioni nella legge n. 51/82 e successive modifiche ed integrazioni, recepito dall’art. 18 della legge n. 580/93 e regolamentato dal D.M. n. 359/2001) tutte le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle imprese, nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell’anno di riferimento. Il diritto annuale è dovuto alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale (territorio provinciale) è iscritta la sede dell’impresa o della società, nonché le eventuali sedi secondarie e unità locali. Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella della sede legale dovranno pagare il diritto annuale a ciascuna delle Camere di commercio competenti per territorio. L’importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno. TRASFERIMENTI DI SEDE E TRASFORMAZIONI DI NATURA GIURIDICA : Le imprese che trasferiscono la sede legale in altra provincia versano il diritto solo alla Camera di commercio ove è iscritta la sede al 1° gennaio 2010 (deve essere posta particolare attenzione a quanto dichiarato all’atto della presentazione della domanda di iscrizione nella nuova provincia con riferimento alla corretta compilazione del riquadro in cui l’impresa indica la provenienza da un’altra provincia con i relativi estremi di iscrizione) o alla diversa data se l’impresa è costituita successivamente. Importante, quindi, non è la data di inizio dell’attività nella nuova provincia (e pertanto la data di effettivo trasferimento) ma in quale Registro delle imprese l’impresa era iscritta al 1 gennaio 2010. Nei casi di trasformazione di natura giuridica fra forme societarie appartenenti alla sezione ordinaria (es. da società di persone a società di capitali e viceversa) questa è del tutto ininfluente per la determinazione degli importi del diritto annuale. Infatti tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese pagano in base al fatturato dell’anno precedente, utilizzando la tabella per scaglioni già riportata nell’apposito capitolo. Nel caso di trasformazione di natura giuridica tra una forma societaria appartenente alla sezione ordinaria a una appartenente alla sezione speciale o viceversa (es. da società semplice a società di capitali), il diritto annuale sarà pagato in base alla forma giuridica che l’impresa aveva al 1° gennaio 2010. Nei casi di passaggio da una sezione all’altra del Registro delle Imprese senza trasformazione di natura giuridica (es. impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria che passa nella sezione speciale del registro delle imprese come piccolo imprenditore) si determina il diritto annuale avuto riguardo alla sezione in cui si era iscritti al 1° gennaio 2010. Informazioni Viale Virgilio n. 152 – 74121 TARANTO Aggiornata al 18.05.2010
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Camera
di commercio di Taranto - V.le Virgilio, 152 - 74121 Taranto Cod. Fisc.
80005050739 P.IVA 00413460734 |
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