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CCIAA di Taranto
 
  
 


RAVVEDIMENTO OPEROSO

Per tutte le violazioni compiute dopo l’entrata in vigore del D.M. n. 54/2005 (4.05.2005) trova applicazione il ravvedimento di cui all’art. 6 del suddetto decreto (art. 13 del Regolamento camerale) che prevede, per le violazioni non ancora contestate, la possibilità di accedere al ravvedimento operoso (già previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 472/97 e succ. modifiche ed integrazioni) con le seguenti misure di sanzione ridotta:

  • 1/8 del 30% (3,75% *) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamentoc.d. ravvedimento breve –;

  • 1/5 del 30% (6% *) se il versamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di versamentoc.d. ravvedimento lungo.

    (*) le nuove frazioni determinate dalla Legge 13/12/2010 n. 220 art. 1 (che ha da ultimo modificato l’art. 13 del D. Lgs. n. 472/97) non si applicano automaticamente all’art. 6 del D.M. n. 54/2005, giusta interpretazione data dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare prot. n. 62417 del 30/12/2008, in occasione di precedente modifica dello stesso articolo.

E’ bene evidenziare inoltre che il termine da cui far partire il ravvedimento operoso è, sempre, il termine ordinario di versamento:

  • per le imprese e i soggetti solo R.E.A. già iscritti al 1 gennaio dell’anno di riferimento, questo termine, per la maggior parte dei soggetti, è il 16 giugno (salve le proroghe stabilite per l’anno 2011 con DPCM 12/05/2011);

  • nel caso di imprese e di soggetti solo R.E.A. nonché di unità locali e/o sedi secondarie di nuova iscrizione il termine ordinario è quello dei 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o di annotazione, e di conseguenza il termine per il ravvedimento breve o lungo è di 30+30 o 30+365 gg dalla data di presentazione della domanda.

Le imprese potranno sanare la violazione relativa al diritto annuale tramite il ravvedimento operoso sulla base della tipologia di violazione:

  • versamenti tardivi: a fronte di un versamento tardivo eseguito (si considerano versamenti tardivi per le imprese ed i soggetti R.E.A. già iscritti al 1 gennaio quei versamenti eseguiti oltre la scadenza del termine ordinario di versamento ed entro i 30 giorni dal suddetto termine, senza l’aggiunta dell’interesse corrispettivo dello 0,40%, mentre per le imprese, i soggetti R.E.A. e le unità locali e/o le sedi secondarie che si iscrivono in corso d’anno il versamento eseguito dal 31° al 60°giorno dalla presentazione della domanda di iscrizione. Il ravvedimento in tal caso consente di sanare la violazione con il versamento contestuale dell’interesse legale (calcolato dalla data di scadenza del termine ordinario alla data del versamento effettuato) e della sanzione ridotta (3,75 o 6% a seconda se eseguito entro il termine per il “ravvedimento breve” o “ravvedimento lungo”);

  • versamenti omessi: il ravvedimento prevede la possibilità di sanare la violazione eseguendo contestualmente il versamento dell’importo del diritto dovuto (senza eventualmente l’aggiunta dello 0,40% di interesse corrispettivo) + interessi + sanzione ridotta (3,75 o 6% a seconda se entro il termine per il “ravvedimento breve” o “ravvedimento lungo”).

IMPORTANTE:

Nel caso di versamenti parziali eseguiti oltre il termine ordinario di scadenza gli interessi si calcolano sull’importo già versato sino alla data del primo versamento eseguito e sul residuo diritto dovuto sino alla data del pagamento con ravvedimento, la sanzione si calcola sull’intero diritto dovuto (in quanto il versamento parziale oltre la scadenza si considera comunque omesso).

Nel caso di versamenti parziali eseguiti entro il termine ordinario di scadenza invece il calcolo degli interessi e della sanzione si esegue sul residuo importo ancora dovuto.

E’ sempre bene comunque contattare preventivamente l’Ufficio delle Entrate della Camera di commercio comunicando i dati dell’impresa che intende effettuare il ravvedimento per verificare l’importo dovuto, e quindi conteggiare correttamente il ravvedimento.

Due sono le condizioni per poter effettuare il ravvedimento :

  1. che al contribuente non sia già stata contestata da parte della Camera la violazione relativa all’annualità che si intende ravvedere con una delle modalità previste dal regolamento in materia;

  2. che venga eseguito contestualmente il pagamento del tributo dovuto e non versato (o versato in misura inferiore), degli interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera e della sanzione ridotta (rif. art. 6 comma 3 e 4 del D.M. n. 54/2005 e circolare Ministero Attività Produttive n. 3587/C).

    Per “versamento contestuale” si intende infatti il senso letterale del termine, e cioè il versamento eseguito nel medesimo giorno .

TERMINI E MODALITA’ RAVVEDIMENTO OPEROSO 2011

Per regolarizzare il tardivo o omesso versamento del diritto annuale 2011 si potrà procedere con il ravvedimento operoso tenendo presente che i termini di 30 giorni (ravvedimento breve) o un anno (ravvedimento lungo) si considerano sempre dal termine ordinario di versamento.

IMPORTANTE:

Non è assolutamente possibile spostare il termine per il ravvedimento aggiungendo al diritto dovuto lo 0,40% di interesse corrispettivo come accade per la prassi operativa dei ravvedimenti di altri tributi.

TERMINI RAVVEDIMENTO OPEROSO ANNO 2011

Soggetti già iscritti al 1.01.2011

Termine ordinario di versamento 16/06/2011

(società di persone, società semplici, tra avvocati, soggetti iscritti solo al R.E.A., società di capitali che per disposizioni di legge approvano il bilancio, o avrebbero dovuto approvarlo, entro il 5° mese successivo alla chiusura dell’esercizio non soggette a studi di settore)

il ravvedimento breve va dal 17/06/2011 al 16/07/2011 (1)

il ravvedimento lungo va dal 19/07/2011 al 16/06/2012 (2)

(1) termine che cadendo di sabato è spostato al 18/07/2011

(2) termine che cadendo di sabato è spostato al 18/06/2012

Soggetti già iscritti al 1.01.2011

Termine ordinario di versamento al 6/07/2011

(imprese individuali, società di persone, società semplici, tra avvocati, soggetti iscritti solo al R.E.A., società di capitali che per disposizioni di legge approvano il bilancio, o avrebbero dovuto approvarlo, entro il 5° mese successivo alla chiusura dell’esercizio con applicazione della proroga di versamento giusto DPCM 12.05.2011 art. 1 commi 1 e 2 )

il ravvedimento breve va dal 7/07/2011 al 05/08/2011

il ravvedimento lungo va dal 06/08/2010 al 06/07/2012

Imprese già iscritte al 1.01.2011

Termine ordinario di versamento 16/07/2011 (*) termine che cadendo di sabato è spostato al 18/07/2011

(per società di capitali che per disposizione di legge approvano il bilancio, o avrebbero dovuto approvarlo, entro il 6° mese successivo alla chiusura dell’esercizio)

il ravvedimento breve va dal 19/07/2011 al 20/08/2011 (1)(2)

il ravvedimento lungo va dal 20/08/2011 (1) (2) al 18/07/2012

  1. giusto differimento del termine dei versamenti per il mese di agosto disposto con l’art. 3 del DPCM 12.05.2011.

  2. il versamento del 20/08/2001 cadendo di sabato è prorogato al 22/08/2011

Imprese e soggetti R.E.A. nonché unità locali e/o sedi secondarie iscritte

nel corso dell’anno 2011

ravvedimento breve nel periodo che va dal 31° al 60° giorno dalla data di invio della domanda e/o denuncia di iscrizione al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo, o di presentazione della domanda alla Commissione Provinciale per l’Artigianato;

ravvedimento lungo nel periodo che va dal 61° giorno ad un anno e 30 giorni dalla data di invio della domanda e/o denuncia di iscrizione al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo, o di presentazione della domanda alla Commissione Provinciale per l’Artigianato;

Si mette a disposizione un foglio di calcolo da utilizzare per velocizzare il calcolo degli importi dovuti (per le modalità di compilazione del modello F24 si rinvia al paragrafo successivo). Si precisa che per data di scadenza deve essere sempre indicata l’esatta data di scadenza del versamento (ciò in quanto il conteggio dei giorni per gli interessi esclude automaticamente il giorno di partenza).

Si declina ogni responsabilità circa l’indicazione di importi e termini di scadenza non corretti, e/o non verificati con l’ufficio diritto annuale.

COME SI VERSA

Per il versamento del ravvedimento operoso, come per il diritto, si utilizza il modello F24, indicando nella Sez. ICI e TRIBUTI LOCALI:

  • codice ente la sigla della provincia a cui è dovuto il versamento (es. “TA” per Taranto);

  • codice tributo i seguenti codici :

    1. 3850” l’importo del diritto annuale dovuto;

    2. 3851” gli interessi moratori al tasso legale di interesse (vedi prospetto degli interessi legali(*) con maturazione dal giorno di scadenza del termine ordinario di versamento al giorno in cui viene eseguito il versamento, commisurati al diritto non versato o versato in ritardo secondo la formula della capitalizzazione semplice (ammontare tributo x tasso legale annuo x n. giorni)/365;

    3. 3852” la sanzione pari al 3,75% (Ravvedimento breve) o al 6%, (Ravvedimento lungo) dell’importo del diritto annuale dovuto (importo indicato al cod. 3850).

      IMPORTANTE: non è ammesso utilizzare i codici 3851 e 3852 in compensazione giusta espressa indicazione della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23.05.2003 (che ha istituito i suddetti codici);

  • anno di riferimento per tutti e tre i codici tributo l’anno da indicare è l’anno di imposta cui si riferisce la violazione (per esempio omesso versamento 2011 anno riferimento 2011 per tutti e tre i codici) e non l’anno in cui si procede alla regolarizzazione.

(*) PROSPETTO INTERESSI LEGALI (art. 1284 codice civile e successive modificazioni)

dal al Interesse legale disposizione normativa
21.04.1942 15.12.1990 5%  
16.12.1990 31.12.1996 10% Legge 26 novembre 1990, n. 353
01.01.1997 31.12.1998 5% Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999 31.12.2000 2,5% D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001 31.12.2001 3,5% D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002 31.12.2003 3% D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004 31.12.2007 2,5% D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008 31.12.2009 3,0% D.M. 12 dicembre 2007
01.01.2010 31.12.2010 1,0% D.M. 4 dicembre 2009
01.01.2011 31.12.2011 1,5% D.M. 7 dicembre 2010
01.01.2012   2,5% D.M. 12 dicembre 2011

 

Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Ufficio delle Entrate

Tel. 099 778 3150 - 099 778 3174 - 099 778 3129
dirittoannuale@ta.camcom.it

Fax 099 778 3042
orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
martedì e giovedì anche dalle 15,15 alle 17,00

Aggiornata al 20.12.2011  

 

 

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