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CCIAA di Taranto
 
  
 


ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Modello F24 2011

Il modello F24 deve essere compilato telematicamente per tutti i soggetti titolari di partita IVA (art. 37 comma 49 D.L. 4/07/2006 n. 223 convertito con modificazioni in legge n. 248/2006, art. 1 D.P.C. 4.10.2006) seguendo le istruzioni che seguono:

  • Contribuente si deve indicare il C.F. ( non la Partita IVA) dichiarato all’ufficio del Registro delle Imprese e riportato nell’informativa inviata a tutte le imprese già iscritte al 1.01.2011 (in caso di difformità contattare l’ufficio delle entrate per le necessarie rettifiche ), i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
  • sezione da compilare: sez. ICI ed altri tributi locali;
  • codice ente locale: sigla della provincia della Camera di commercio presso cui l’impresa è iscritta e destinataria del versamento (TA) da indicare nei primi due spazi a sinistra. Le imprese che esercitano l’attività in più province con unità locali devono indicare distintamente la sigla della provincia e l’importo dovuto per ogni singola Camera di commercio (secondo la scheda allegata all’informativa annuale), distinguendo il versamento con il diverso codice ente ( = sigla provincia);
  • codice tributo: 3850;
  • rateazione: non essendo tributo soggetto a rateazione si può omettere di compilare il campo;
  • anno di riferimento: 2011 (*);
  • importi a debito: indicare l’importo dovuto con arrotondamento:
    1. all’unità di euro alla scadenza ordinaria del versamento (dedotto dal calcolo in base alla tabelle di seguito riportate e comprensivo anche dell’importo relativo alle unità locali presenti nella medesima provincia della sede),
    2. al centesimo di euro quando invece il versamento sia eseguito entro i 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento, con l’aumento dello 0,40% di interesse corrispettivo (aggiunto sullo stesso codice tributo) sommato al diritto dovuto espresso in unità di euro e di seguito arrotondato al centesimo di euro con arrotondamento matematico in base al terzo decimale;
  • importi a credito compensati: compilare con riga autonoma in caso di compensazione di crediti vantati per lo stesso diritto annuale con il medesimo codice tributo (3850) indicando l’anno di riferimento relativo al credito (è possibile utilizzare in compensazione il credito accertato con l’ufficio relativo all’anno precedente, es. anno 2010).

L’utilizzo del modello F24 e il termine di versamento unificato rende sempre più agevole la possibilità di usufruire della compensazione con quanto dovuto a titolo di diritto annuale con eventuali crediti per altri tributi e/o contributi a favore dell’Erario e/o di altri Enti, nonché con lo stesso diritto annuale (per importi già verificati con l’ufficio relativi all’anno precedente). Si consiglia pertanto di utilizzare un unico modello di versamento alle prescritte scadenze.

Il pagamento dovrà essere effettuato con modalità telematiche, ovvero tramite entratel o analoghi servizi on-line di home o corporate banking, direttamente dall’impresa oppure con delega a intermediario abilitato.

In caso di errata compilazione e/o di errata trasmissione del modello F24 (es. errato codice tributo, anno di riferimento, C.F. errato e/o non validato da Anagrafe Tributaria) è possibile richiedere all’Ufficio delle entrate della Camera di commercio la rettifica e/o la diversa attribuzione del versamento con il modello appositamente predisposto.

Se l’errata compilazione del modello o l’errata trasmissione ha comportato errore nell’indicazione del Codice Ente (es. l’importo dovuto anziché essere versato a favore della CCIAA di TARANTO con indicazione codice ente “TA” è stato versato a favore della CCIAA di BARI con compilazione e/o trasmissione del codice ente “BA” ) si consiglia di contattare l’Ufficio delle Entrate per la procedura da adottare (vedi al riguardo il capitolo “Sanzioni”).

Si raccomanda di non utilizzare altri codici, né altre sezioni del modello F24, perché in tal caso la Camera sarebbe costretta a richiedere un nuovo versamento.

(*) Per le imprese iscritte in sezione ordinaria, che pagano in base al fatturato, si ricorda che il diritto annuale è calcolato sulla base del fatturato 2010, ma che – a differenza delle imposte sul reddito – il versamento deve portare l’indicazione dell’anno 2011. Infatti sulla base della dichiarazione IRAP 2011 – redditi 2010 dovrà essere pagato il diritto annuale 2011. Ciò vale anche per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare. Ad es. una società che chiude gli esercizi al 30 settembre verserà il diritto annuale 2011 entro il giorno 16 del mese di marzo 2012, sulla base del proprio quadro “IRAP 2011 – redditi 2010”. Quindi le società che hanno un esercizio che non si chiude al 31/12 pagano il diritto annuale – con riferimento all’anno di competenza indicato sul modello F24 – sempre con una scadenza successiva rispetto alle altre, mai in anticipo.

Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Ufficio delle Entrate

Tel. 099 778 3150 - 099 778 3174 - 099 778 3129
dirittoannuale@ta.camcom.it

Fax 099 778 3042
orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
martedì e giovedì anche dalle 15,15 alle 17,00

Aggiornata al 19.05.2011

 

 

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