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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
Il modello F24 deve essere compilato telematicamente per tutti i soggetti titolari di partita IVA (art. 37 comma 49 D.L. 4/07/2006 n. 223 convertito con modificazioni in legge n. 248/2006, art. 1 D.P.C. 4.10.2006) seguendo le istruzioni che seguono:
L’utilizzo del modello F24 e il termine di versamento unificato rende sempre più agevole la possibilità di usufruire della compensazione con quanto dovuto a titolo di diritto annuale con eventuali crediti per altri tributi e/o contributi a favore dell’Erario e/o di altri Enti, nonché con lo stesso diritto annuale (per importi già verificati con l’ufficio relativi all’anno precedente). Si consiglia pertanto di utilizzare un unico modello di versamento alle prescritte scadenze. Il pagamento dovrà essere effettuato con modalità telematiche, ovvero tramite entratel o analoghi servizi on-line di home o corporate banking, direttamente dall’impresa oppure con delega a intermediario abilitato. In caso di errata compilazione e/o di errata trasmissione del modello F24 (es. errato codice tributo, anno di riferimento, C.F. errato e/o non validato da Anagrafe Tributaria) è possibile richiedere all’Ufficio delle entrate della Camera di commercio la rettifica e/o la diversa attribuzione del versamento con il modello appositamente predisposto (nella sezione Modulistica on-line – Diritto Annuale). Se l’errata compilazione del modello o l’errata trasmissione ha comportato errore nell’indicazione del Codice Ente (es. l’importo dovuto anziché essere versato a favore della CCIAA di TARANTO con indicazione codice ente “TA” è stato versato a favore della CCIAA di BARI con compilazione e/o trasmissione del codice ente “BA” ) si consiglia di contattare l’Ufficio delle Entrate per la procedura da adottare (vedi al riguardo il capitolo “Sanzioni”). Si raccomanda di non utilizzare altri codici, né altre sezioni del modello F24, perché in tal caso la Camera sarebbe costretta a richiedere un nuovo versamento. (*) Per le imprese iscritte in sezione ordinaria, che pagano in base al fatturato, si ricorda che il diritto annuale è calcolato sulla base del fatturato 2009, ma che – a differenza delle imposte sul reddito – il versamento deve portare l’indicazione dell’anno 2010. Infatti sulla base della dichiarazione IRAP 2010 – redditi 2009 dovrà essere pagato il diritto annuale 2010. Ciò vale anche per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare. Ad es. una società che chiude gli esercizi al 30 settembre verserà il diritto annuale 2010 entro il giorno 16 del mese di marzo 2011, sulla base del proprio quadro “IRAP 2010 – redditi 2009”. Quindi le società che hanno un esercizio che non si chiude al 31/12 pagano il diritto annuale – con riferimento all’anno di competenza indicato sul modello F24 – sempre con una scadenza successiva rispetto alle altre, mai in anticipo. Informazioni Viale Virgilio n. 152 – 74121 TARANTO Aggiornata al 18.05.2010
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Camera
di commercio di Taranto - V.le Virgilio, 152 - 74121 Taranto Cod. Fisc.
80005050739 P.IVA 00413460734 |
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