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REGOLAMENTO
SULLE
MODALITA’ DI ACQUISIZIONE E DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
(Regolamento
approvato con deliberazione di Consiglio camerale n.32 del
16.11.2001, successivamente modificato con delibere n.51 del
12.5.2003, n.25 del 19.12.2005 e n.15 del 17.12.2007)
TITOLO
I
PRINCIPI
GENERALI
Art.
1 – Oggetto del regolamento
1.
Il presente regolamento disciplina le modalità di acquisizione
da parte dell’Ente camerale, nonché di sviluppo delle
risorse umane, in base alle disposizioni legislative ed ai contratti
collettivi.
2.
In particolare il regolamento definisce la gestione delle dotazioni
organiche, le forme giuridiche e le modalità di accesso,
dall’esterno e dall’interno, ai profili professionali,
individuando le procedure più coerenti con le peculiarità
strutturali ed organizzative dell’Ente.
Art.
2 – Criteri generali
I
processi di acquisizione e sviluppo delle risorse umane sono
funzionali alle politiche e agli obiettivi che l’Ente intende
perseguire e si realizzano nell’ambito delle disponibilità
esistenti in dotazione organica e delle risorse finanziarie previste
per tali finalità.
Tali
processi si ispirano a criteri di trasparenza ed efficacia delle
procedure di reclutamento, selezione e sviluppo in termini di
evidenza, snellezza, tempestività.
Per
l’espletamento di tutte quelle attività che non siano
funzioni amministrative delegate dallo Stato o attività
propriamente amministrativo-contabili interne, l’Ente utilizza al
massimo risorse esterne.
Tale
processo di “esternalizzazione” è rivolto all’acquisizione
di servizi tecnici comuni al funzionamento delle reti informatiche e
delle operazioni di data-entry, archiviazione ottica, etc., alla
gestione completa ed integrata, ivi comprese le opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di immobili e/o impianti nella
disponibilità dell’Ente camerale (global service), nonché
per assicurare servizi promozionali e talune funzioni operative
attraverso una gestione economica e funzionale di tipo manageriale.
Art.
3 – Regolamentazione di singoli istituti
Quanto
non esplicitamente previsto dalle disposizioni che seguono è
oggetto di specifici atti di organizzazione emanati dalla Giunta, dal
Segretario generale ovvero dai Dirigenti secondo le rispettive
competenze, sulla base delle norme, dei contratti collettivi e dei
principi del presente regolamento.
TITOLO
II
DEFINIZIONE
DELLA DOTAZIONE ORGANICA
Art.
4 – Struttura della dotazione organica
1.
La dotazione organica costituisce la programmata consistenza numerica
del personale dipendente dell’Ente, classificato in base al sistema
di inquadramento vigente alla data della sua definizione.
2.
La dotazione organica è approvata dal Consiglio camerale, su
proposta della Giunta, in relazione alla programmazione delle
attività dell’Ente e nell’ambito delle risorse finanziarie
disponibili.
3.
La dotazione organica riporta i profili professionali, istituiti
all’interno dell’Ente in relazione alle caratteristiche della
struttura organizzativa, e, per ognuno di essi, la rispettiva
consistenza numerica.
4.
La dotazione organica è oggetto di revisione in sede di
redazione del piano annuale del personale, ove le esigenze
organizzative interne all’Ente lo richiedano, è può
comunque essere modificata, su proposta della Giunta, ogni volta che
mutino le necessità programmatiche dell’Ente.
Art.
5 – Programmazione delle risorse umane
1.
La pianificazione e la programmazione delle risorse umane sono
funzionali alle politiche e agli obiettivi che l’Ente intende
perseguire, avvalendosi anche delle procedure di “esternalizzazione”.
2.
Il documento di programmazione delle risorse umane comprende il piano
triennale ed il piano annuale del personale di cui agli articoli
seguenti.
Art.
6 – Piano triennale del personale
1.
Su proposta della Giunta, il Consiglio camerale approva il piano
triennale del personale, tenuto conto della programmazione
complessiva dell’Ente, dei documenti di programmazione di bilancio
e degli specifici obiettivi, programmi e vincoli di spesa in essi
contenuti.
2.
Il piano triennale definisce il fabbisogno di personale dell’Ente
per il triennio successivo ed è articolato in piani annuali
del personale; deve, inoltre, contenere l’indicazione della
evoluzione complessiva dell’organico, con specifico riferimento sia
ad obiettivi di qualificazione e miglioramento dei servizi, sia ad
obiettivi di sviluppo e crescita professionale dei dipendenti.
3.L’elaborazione
del piano triennale tiene conto dei processi di esternalizzazione
attuati dall’Ente.
Art.
7 – Piano esecutivo annuale del personale
1.
Il Segretario generale, in base alle indicazioni del piano triennale
ed in ragione delle indicazioni e delle esigenze manifestate dai
Dirigenti delle aree, riguardo agli obiettivi ad ognuno assegnati e
nel rispetto dei vincoli e dei criteri indicati dall’Ente,
predispone il piano annuale del personale.
2.
Il piano annuale, nell’ambito delle risorse disponibili, definisce
il fabbisogno di personale per l’anno di riferimento; in tale piano
sono indicati i seguenti elementi:
-
la previsione numerica dei posti vacanti o che si rendono
tali nell’anno per i quali si intende procedere alla copertura mediante
selezione pubblica con specificazione della categoria e del profilo
professionale;
-
la quota dei posti della lett. a) che si intende destinare ai
rapporti di lavoro a tempo parziale;
-
la quota dei posti vacanti che si intende ricoprire mediante
mobilità esterna;
-
la quota dei posti vacanti o che si rendono tali nel periodo
considerato per i quali si intende procedere a copertura mediante
selezione interna riservata al personale in servizio;
-
la quota e la tipologia di personale che si rende opportuno
utilizzare attraverso forme di lavoro flessibile (quali contratti di formazione lavoro, telelavoro, lavoro
interinale ed altre soluzioni), specificando le esigenze organizzative che rendano opportuna
tale soluzione e le relative modalità di lavoro;
-
le condizioni per l’utilizzo di rapporti di lavoro a tempo
determinato (pieno o parziale) e le relative previsioni qualitative e
quantitative.
3.
Nel piano annuale devono indicarsi le motivazioni organizzative che
rendono necessaria la eventuale modificazione della dotazione
organica.
4.
In sede di piano annuale l’assegnazione delle unità di
organico alle aree è da considerarsi funzionale al
raggiungimento degli obiettivi e, quindi, modificabile in qualsiasi
momento.
TITOLO
III
SELEZIONE
DEL PERSONALE DALL’ESTERNO
Art.
8 – Selezione dall’esterno
1.
L’accesso dall’esterno, sia a tempo determinato che
indeterminato, pieno o parziale, avviene, nei limiti dei posti
disponibili individuati nel piano annuale, mediante:
-
selezione pubblica per esami, per titoli, per titoli ed esami
o per selezione attraverso procedure volte alla verifica della
professionalità richiesta rispetto al profilo da ricoprire;
-
selezione pubblica per corso-concorso;
-
avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per i
profili nei quali è richiesto il solo requisito della scuola
dell’obbligo, facendo salvi gli ulteriori eventuali requisiti
prescritti per specifiche professionalità indicati nel
provvedimento attuativo della selezione;
-
chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di
collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette, in
base alle disposizioni vigenti;
-
procedura di mobilità tra enti, secondo i criteri
definiti nell’art. 9 del presente regolamento;
-
utilizzo di graduatorie già approvate degli idonei di
concorsi e corsi-concorso espletati da enti e/o strutture pubbliche.
2.
La scelta della specifica procedura di selezione, tra quelle previste
dal presente regolamento, è effettuata dal Segretario generale
nell’atto di esecuzione del piano annuale del personale di cui
all’art. 7.
3.
Le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato avvengono,
nel rispetto dei principi del presente titolo e delle disposizioni
contrattuali, secondo le modalità previste dall’art. 17 del
presente regolamento.
4.
Tutte le procedure di selezione sono svolte con modalità che
ne garantiscono l’imparzialità, l’economicità e
l’efficacia, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi
automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.
Art.
9 – Accesso per mobilità tra Pubbliche Amministrazioni
1.
Il ricorso alla mobilità del personale con enti pubblici
diversi risponde ad esigenze di servizio; persegue l’obiettivo di
accelerare e rendere maggiormente economiche le procedure di ricerca
ed acquisizione delle risorse umane e di favorire scelte
professionali, qualora le stesse non risultino incompatibili con gli
interessi organizzativi.
2.
La provenienza da struttura di Ente camerale costituirà titolo
di preferenza.
Art.
10 – Requisiti di accesso
1.
Possono partecipare alle selezioni del personale dall’esterno i
soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:
-
cittadinanza italiana o di altri paesi appartenenti
all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di legge;
-
maggiore età;
-
idoneità fisica all’impiego;
-
godimento dei diritti civili e politici;
-
non aver riportato provvedimenti di destituzione o di
dispensa dall’impiego, ovvero non essere stati licenziati da una
pubblica amministrazione, ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego è
stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e/o comunque
con mezzi fraudolenti;
-
titolo di studio richiesto per la categoria e profilo
professionale cui afferisce il posto messo a selezione.
2.
Per l’ammissione a particolari profili professionali, il bando di
selezione può prescrivere ulteriori requisiti, in aggiunta a
quelli elencati al comma 1; nel bando vengono, altresì,
definiti gli eventuali, specifici titoli d’accesso al profilo per
il quale è indetta la selezione.
3.
L’Ente si riserva, peraltro, di valutare, a proprio insindacabile
giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro che
abbiano riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo
del reato, dell’attualità o meno del comportamento negativo
in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a
concorso.
4.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea possono accedere
agli impieghi purché abbiano, in aggiunta ai requisiti
richiesti ai cittadini della Repubblica, fatta eccezione della
cittadinanza italiana:
-
il godimento dei diritti civili e politici anche negli stati
di appartenenza o provenienza;
-
adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel
corso dello svolgimento delle prove di selezione o con specifica prova
qualora si tratti di selezione per soli titoli.
Non
può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per
l’accesso ai posti di livello dirigenziale. E’ richiesto altresì
il possesso della cittadinanza italiana per l’esercizio di funzioni
che comportino l’elaborazione, la decisione, l’esecuzione di
provvedimenti autorizzativi e coercitivi nonché per le
funzioni di controllo di legittimità e di merito.
5.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione
della domanda di ammissione.
6.
L’accertamento del possesso dei requisiti dei candidati può
essere effettuato, al termine della selezione, in relazione ai soli
candidati utilmente collocati in graduatoria. In caso di successiva
utilizzazione delle graduatorie l’accertamento è effettuato
all’atto dell’assunzione.
7.
Il provvedimento di esclusione dalla selezione, di competenza del
Segretario generale, deve essere motivato e comunicato
tempestivamente agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento delle Poste italiane S.p.a..
8.
Il difetto dei requisiti prescritti comporta da parte dell’Ente il
diniego alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con
il vincitore della selezione risultato idoneo alle prove d’esame.
Art.
11 – Selezioni pubbliche
1.
Le selezioni pubbliche possono essere articolate sulla base di una
pluralità di momenti valutativi, strutturati in modo
diversificato in relazione alla peculiarità del profilo
oggetto della selezione e alla complessità professionale della
categoria nella quale il profilo stesso è collocato.
2.
Si tiene conto, a tal fine, delle declaratorie di
professionalità
di ogni categoria, stabilite dall’allegato A al CCNL del 31.03.1999
per la revisione del sistema di classificazione del personale,
nonché
delle specifiche declaratorie definite per i singoli profili
professionali all’interno dell’Ente.
3.
I distinti momenti valutativi, disgiunti e non necessariamente tutti
presenti, possono avere ad oggetto:
-
la partecipazione a significative esperienze formative, debitamente documentate da società, istituti, studi o
enti presso cui la formazione é avvenuta;
-
le esperienze professionali e di lavoro adeguatamente
documentate, con particolare riferimento ai risultati conseguiti e alle
capacità professionali e gestionali dimostrate;
-
le prove di capacità finalizzate a verificare la
idoneità allo svolgimento delle mansioni tipiche del profilo
oggetto della selezione, per i profili delle categorie A e B;
-
le prove pratiche, per i profili delle categorie C e D; le
prove possono consistere nella redazione di un elaborato, di un
progetto, di uno o più pareri, nella formulazione di atti
amministrativi o tecnici o di gestione con i poteri del privato datore
di lavoro, nella risposta a più quesiti a risposta multipla con
risposta predefinita o, infine, a quesiti a risposta sintetica;
-
le prove ed eventuali test psico-attitudinali, per i profili
di categoria D; le prove e i test sono finalizzati alla verifica delle
attitudini del candidato all’assolvimento di compiti caratterizzati da
elevato livello di iniziativa e autonomia, le prove e i test sono
elaborati avvalendosi della collaborazione di esperti;
-
la prova orale o colloquio; che, per le categorie C e D, deve
tendere ad accertare la più elevata idoneità culturale e
professionale del candidato con riferimento ai contenuti tipici del
profilo oggetto di selezione, e, per i profili di categoria D, anche le potenzialità relative agli aspetti
dell’analisi, della valutazione, della direzione e dei controlli;
-
per tutte le categorie può essere previsto nel
programma d’esame l’accertamento dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e di una lingua straniera
a livello di conoscenza scolastica. Tale accertamento viene
diversamente graduato in relazione alla specificità del profilo
oggetto di selezione.
Art.
12 – Corso-concorso
1.
Il corso-concorso consiste in una selezione di candidati per
l’ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla
formazione specifica dei candidati stessi ed organizzato, su base
territoriale o nazionale, dall’Unione italiana delle Camere di
commercio o da altra struttura pubblica. Il bando definisce, in base
alla categoria ed alle mansioni relative ai posti da ricoprire, le
prove selettive, la durata ed i programmi del corso. Al termine del
corso un’apposita commissione, di cui possono far parte uno o
più
docenti, procede ad esami scritti e/o orali con predisposizione della
graduatoria di merito per il conferimento dei posti.
2.
Il numero dei posti disponibili per il corso è maggiorato del
30%, arrotondato per eccesso, rispetto ai posti messi a concorso.
3.
Ai partecipanti al corso può essere concessa una borsa di
studio.
4.
Ai dipendenti dell’Ente partecipanti al corso, viene conservato il
trattamento economico in godimento; la partecipazione al corso non
può comunque determinare la corresponsione di compensi per
lavoro straordinario o recuperi connessi ad eventuali eccedenze di
orario rispetto al monte orario d’obbligo.
Art.
13 – Preselezione
1.
Per il perseguimento di obiettivi di celerità,
economicità
ed efficacia, l’Ente può procedere a forme di preselezione
sulla base dei titoli espressamente indicati dal bando per tale
finalità di selezione.
2.
Di norma il numero degli ammessi, dopo le preselezioni, non può
essere inferiore a cinque volte il
numero dei posti da conferire, con un minimo di quindici candidati.
Art.
14 – Titoli di studio e professionali per l’accesso alle
selezioni pubbliche
1.
I titoli di studio o professionali per l’accesso dall’esterno
agli impieghi dell’Ente sono i seguenti:
-
categoria A: licenza di scuola media inferiore (o
dell’obbligo);
-
categoria B: licenza di scuola media inferiore (o
dell’obbligo) e qualificazione professionale, se richiesta;
2.
Per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea
l’equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base
alle disposizioni statali vigenti
3.
I bandi per le selezioni pubbliche stabiliscono esattamente la natura
e la tipologia dei requisiti culturali e professionali che devono
essere posseduti dai candidati in relazione ai contenuti peculiari
dei profili oggetto della selezione, nel rispetto delle indicazioni
espressamente contenute nella declaratoria dei profili professionali
definita dall’Ente.
Art.
15 – Commissioni esaminatrici – composizione
1.
Le commissioni esaminatrici delle selezioni pubbliche previste nel
presente Regolamento sono nominate con provvedimento della Giunta
camerale.
2.
Le commissioni esaminatrici sono composte da:
-
il Segretario generale o un Dirigente camerale, con funzioni
di Presidente;
-
due esperti nelle materie oggetto della selezione.
3.
Per ogni componente delle commissioni, compreso il Presidente, l’Ente
può nominare un supplente. I supplenti intervengono alle
sedute della commissione in caso di assenza o impedimento degli
effettivi. In caso di rinuncia o dimissioni di componenti effettivi,
subentrano ad essi i componenti supplenti sino al termine delle
operazioni di selezione. La sostituzione di uno o più
componenti della commissione non comporta la rinnovazione delle
operazioni di selezione già effettuate.
4.
Almeno un terzo dei posti dei componenti delle Commissioni, salva
motivata impossibilità, è riservato alle donne.
5.
Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli
esami di lingua straniera, per le prove speciali sull’uso della
strumentazione informatica e per le materie speciali. Gli stessi
parteciperanno ai rispettivi colloqui previsti dalla prova d’esame
orale.
6.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell’Ente in
relazione alla categoria per la quale si svolge la selezione e,
specificatamente:
-
per le categorie A, B e C da un dipendente di categoria C;
-
per la categoria D e per i Dirigenti da un dipendente di
categoria D.
7.
Ai componenti delle Commissioni esaminatrici ed al personale addetto
alla sorveglianza delle selezioni verrà corrisposto un
compenso nella misura e con le modalità previste da norme
dispositive dell’Ente.
Art.
16 – Incompatibilità
1.
Non possono far parte delle commissioni giudicatrici: i membri del
Parlamento nazionale ed europeo; i componenti delle Giunte e dei
Consigli regionali, provinciali e comunali; i componenti degli
organi delle Camere di commercio; i componenti degli organi direttivi
nazionali e a qualsiasi livello organizzativo territoriale, di
partiti, movimenti politici, associazioni sindacali e di
rappresentanza di lavoratori comunque denominati.
2.
I componenti, presa visione dell’elenco dei candidati,
sottoscrivono una dichiarazione di non sussistenza, ai
sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, di
situazioni di incompatibilità tra lo stesso ed i concorrenti.
Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste
dalla legge per i componenti delle commissioni giudicatrici.
Art.
17 – Assunzioni a tempo determinato
1.
Le assunzioni a tempo determinato possono avvenire nei casi e con i
limiti previsti dalle disposizioni vigenti al momento delle
assunzioni medesime.
2.
Per le assunzioni a tempo determinato relative alla categoria A si fa
ricorso all’ufficio di collocamento o comunque denominato; per le
assunzioni per altre categorie si fa ricorso ad un avviso di
selezione adeguatamente pubblicizzato.
3.
Per le assunzioni a tempo determinato tramite chiamata dal
collocamento o comunque denominato valgono le disposizioni dettate
per le assunzioni a tempo indeterminato.
4.
Le assunzioni a tempo determinato tramite avviso di selezione possono
avvenire per titoli, per titoli ed esami, per esami, o sulla base di
colloqui di selezione.
5.
La graduatoria che deriva dalle procedure di selezione per assunzione
a tempo determinato ha una validità stabilita di volta in
volta nei bandi di selezione.
TITOLO
IV
PROCEDIMENTO
DI SELEZIONE
Art.
18 – Contenuti del bando di selezione
1. Le selezioni esterne sono indette e bandite con atto del
Segretario generale da affiggere all’Albo camerale sino alla scadenza
del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Tale
pubblicità sostituisce quella prevista in Gazzetta Ufficiale per
i concorsi pubblici e costituisce nei confronti degli interessati
notifica ad ogni effetto di legge. Il bando verrà pubblicizzato
sulla stampa, con avvisi sui maggiori quotidiani provinciali, regionali e
nazionali. Il bando di concorso, altresì, sarà inserito
integralmente sul sito internet dell’Ente.
2.
Il bando di selezione deve indicare:
-
il numero, la categoria, il profilo professionale delle
posizioni messe a selezione;
-
il numero dei posti riservati agli aventi diritto a norma
delle vigenti disposizioni legislative;
-
i requisiti soggettivi generali per l’ammissione dei
candidati e i requisiti specifici per il posto oggetto di selezione;
-
i titoli che danno luogo a precedenza e/o preferenza a
parità di punteggio, nonché le modalità della loro
presentazione;
-
le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto
di quelle pratiche o tecnico-pratiche o dei test attitudinali e le
relative modalità di svolgimento;
-
la eventuale documentazione da allegare a conferma delle
relative dichiarazioni e la tempistica di allegazione;
-
gli eventuali titoli valutabili, il punteggio massimo
attribuibile per categoria e le modalità di presentazione degli
stessi;
-
la votazione minima richiesta per il superamento delle
singole prove e la ripartizione del punteggio massimo complessivo fra
le prove pratiche, scritte, le prove orali e i titoli;
-
i termini e le modalità per la compilazione e la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione con
l’elencazione delle dichiarazioni da effettuare obbligatoriamente nella
stessa, per la firma della medesima, nonché l’avviso per la
determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed
eventualmente pratiche. Al bando è allegato il fac-simile della
domanda;
-
l’indicazione dell’eventuale prova di preselezione e dei
relativi elementi di valutazione.
3.
Il termine per la presentazione delle domande non può essere
inferiore a 30 giorni dalla data di affissione all’Albo camerale.
Art.
19 – Domanda e documenti per l’ammissione alle selezioni
1.
Per l’ammissione alla selezione i concorrenti debbono presentare
una domanda, a mezzo raccomandata ovvero consegnata a mano, redatta
in carta semplice utilizzando esclusivamente lo schema tipo allegato
al bando, indirizzata all’Ente, e nella quale, secondo le
disposizioni vigenti, sono tenuti a dichiarare, sotto propria
personale responsabilità:
-
cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed
eventuale recapito;
-
l’indicazione della selezione alla quale intendono
partecipare;
-
il possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati
della Unione Europea);
-
il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse;
-
le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali
procedimenti penali in corso o, in caso negativo, l’inesistenza di condanne o procedimenti
penali;
-
per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva: la
posizione nei riguardi di tale obbligo e quella relativa agli obblighi
del servizio militare;
-
il titolo o i titoli di studio posseduti;
-
i titoli che danno diritto a fruire della riserva, se
prevista dal bando;
-
il possesso di ogni altro requisito, generale o specifico,
previsto dal bando di selezione facendone specifica e analitica
menzione;
-
l’appartenenza a categorie protette con diritto a precedenza
o preferenza ai sensi della normativa vigente;
-
gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche
Amministrazioni nonché le cause di risoluzione di eventuali
precedenti rapporti di impiego presso le stesse;
-
l’eventuale situazione di portatore di handicap, il tipo di
ausilio per la partecipazione alla selezione e gli stimati eventuali
tempi necessari aggiuntivi.
2.
La domanda deve essere firmata dal concorrente, a pena di esclusione.
3.
Le domande non complete in conformità allo schema allegato al
bando non saranno prese in considerazione.
Art.
20 – Processo verbale delle operazioni d’esame e formazione delle
graduatorie
1.
Di tutte le operazioni di selezione e delle decisioni prese dalla
commissione selezionatrice si redige giorno per giorno un processo
verbale sottoscritto da tutti i componenti e
dal segretario della
commissione.
2.
Nelle selezioni per titoli ed esami o selezione per verifica delle
professionalità, la valutazione dei titoli – previa
eventuale integrazione da parte della commissione dei
criteri individuati dal bando – viene effettuata nei confronti dei
soli candidati che si sono presentati a sostenere le prove scritte o
tecniche o tecniche-pratiche e prima che si proceda alla valutazione
delle risultanze delle prove dei candidati.
3.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato una votazione media finale di almeno 24/30 nelle prove
scritte o pratiche o tecnico-pratiche, nonché una votazione di
almeno 21/30 in ciascuna delle stesse, fermo restando il preventivo
superamento del test psico-attitudinale, ove previsto.
4.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale, deve essere data comunicazione con l’indicazione della valutazione
riportata. L’avviso per la presentazione alla prova orale deve
essere spedito o trasmesso ai singoli candidati almeno venti giorni
prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
5.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale , la commissione
forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei
voti da ciascun riportati, che sarà affisso nella sede degli
esami. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno
24/30 o equivalente.
6.
Al termine delle prove di esame, la graduatoria finale di merito dei
candidati è formata dalla commissione secondo l’ordine
decrescente del punteggio complessivo riportato
da ciascun candidato; punteggio complessivo ottenuto sommando i
punteggi ottenuti nelle singole prove o nei test, nonché
quelli eventualmente attribuiti ai titoli.
Ai
titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 10/30.
7.
In caso di parità di punteggio, si tiene conto delle
preferenze previste dall’art.5 del D.P.R. 487/94 così come
modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n.693 e di quanto stabilito
dalla L. 191/98, relativamente al più giovane di età.
8.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
oggetto della selezione, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto da
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
9.
Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono approvate dalla Giunta
camerale e sono affisse per 60 gg. all’Albo camerale. Dalla data di
affissione di detto avviso decorrono i termini per le eventuali
impugnative.
10.
Le graduatorie finali delle selezioni rimangono efficaci per un
termine di 24 mesi dal primo giorno di affissione all’Albo
camerale; per l’eventuale copertura di posti che si venissero a
rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per
quelli istituiti o trasformati successivamente alla adozione del
bando, si fa riferimento alle previsioni della programmazione
triennale dei fabbisogni.
Art.
21 – Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva della
nomina
1.
I concorrenti che abbiano superato positivamente qualsiasi
forma di selezione dovranno far pervenire all’Ente, entro il
termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto l’ultima fase di
selezione, dichiarazione attestante il possesso dei titoli di
riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, con
la relativa documentazione in carta semplice comprovante
il possesso del titolo; il relativo invito alla suddetta
presentazione viene formulato dalla commissione selezionatrice.
2.
I candidati appartenenti a categorie previste dalla L. n.482/68, e
successive modificazioni e integrazioni o da disposizioni analoghe,
che abbiano conseguito l’idoneità, vengono inclusi nella
graduatoria dei positivamente selezionati, purché
risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso le
Direzioni provinciali del lavoro o comunque denominate e risultino
disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all’atto
dell’assunzione.
Art.
22 – Norma finale
Per
quanto non specificatamente disposto dal presente regolamento, sono
richiamate e fatte proprie le disposizioni di cui al D.P.R. n.487/94,
e successive modifiche ed integrazioni, nonché all’art.35
del D.Lgs. n.165/2001, e successive modifiche ed integrazioni.
TITOLO
V
SELEZIONE
DEL PERSONALE DALL’INTERNO
Art.
23 – Selezioni interne
1. La valorizzazione professionale (progressione verticale) dei
dipendenti di ruolo dell’Ente avviene mediante selezioni interne ad
essi riservate, nell’ambito delle disponibilità in organico
esistenti e a tale finalità destinate in conformità alla
programmazione dei fabbisogni adottata dall’Ente secondo quanto
previsto nel titolo II del presente Regolamento.
2. Al fine di valorizzare la professionalità del
personale interno, possono essere riservati all’accesso dall’interno il
50% dei posti – riferiti a professionalità acquisibile
all’interno dell’amministrazione – vacanti nelle varie categorie.
Art.
24 – Requisiti per la partecipazione alle selezioni interne
1.
Possono partecipare alle selezioni interne per il passaggio alla
categoria immediatamente superiore i dipendenti in servizio, non in
prova, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande i quali:
a) risultino classificati nella categoria professionale immediatamente
inferiore a quella correlata al profilo e al posto oggetto della
selezione, a prescindere dalla posizione economica conseguita in base
alla progressione orizzontale;
b) siano in possesso dei titoli di seguito indicati per ogni categoria:
B1
per:
Accesso
da A:
Licenza
di scuola media inferiore ed anzianità di servizio triennale
in categoria A (o precedenti qualifica funzionale corrispondente).
B3
per :
Accesso
da A:
Licenza
di scuola media inferiore ed anzianità di servizio
quinquennale in
categoria A (o precedente qualifica funzionale corrispondente).
Accesso
da B1:
Licenza
di scuola media inferiore ed anzianità di servizio triennale
in categoria B1 (o precedente qualifica funzionale corrispondente).
Diploma
di scuola secondaria superiore o diploma di qualifica professionale
ed anzianità di servizio biennale in
categoria B1 (o precedente qualifica funzionale corrispondente).
C
per:
Accesso
da B:
Diploma
di scuola media inferiore ed anzianità di servizio
quinquennale in categoria B (o precedente qualifica funzionale
corrispondente).
Diploma
di scuola secondaria superiore o diploma di qualifica professionale
ed anzianità di servizio triennale in categoria B (o
precedente qualifica funzionale corrispondente).
D1
per:
Accesso
da C:
Diploma
di laurea o laurea breve ed anzianità di servizio triennale in
categoria C (o precedente qualifica funzionale corrispondente).
Diploma
di scuola secondaria superiore ed anzianità di servizio
quinquennale in categoria C (o precedente qualifica funzionale
corrispondente).
D3
per:
Accesso
da C:
Diploma
di laurea o laurea breve ed anzianità di servizio triennale in
categoria C (o precedente qualifica funzionale corrispondente).
Diploma
di scuola secondaria superiore ed anzianità di servizio
quinquennale in categoria C (o precedente qualifica funzionale
corrispondente).
Accesso
da D1:
Diploma
di laurea ed anzianità di servizio biennale in categoria D1 (o
precedente qualifica funzionale corrispondente).
Diploma
di scuola secondaria superiore ed anzianità di servizio
triennale in categoria D1 (o precedente qualifica funzionale
corrispondente).
Ai
fini del calcolo dell’anno si stabilisce che le frazioni pari ad
almeno 6 mesi costituiscono anno intero.
2.
I titoli di studio, le specializzazioni e i requisiti previsti per
l’eventuale iscrizione in albi professionali, ordinariamente
richiesti per l’accesso dall’esterno, sono inderogabilmente
prescritti anche per la partecipazione a selezioni interne per la
categoria D3 quando
gli stessi requisiti sono richiesti in base all’ordinamento vigente
per il legittimo esercizio delle funzioni correlate al profilo
oggetto di selezione. Tali requisiti specifici sono espressamente
indicati a corredo della declaratoria dei singoli profili
professionali definita dall’ente nel rispetto dei contratti
collettivi di lavoro.
3.
Ulteriori titoli potranno essere valutati così come indicato
nei singoli bandi di selezione.
Art.
25 – Contenuti delle selezioni interne
1.
Le procedure selettive consisteranno in una prova scritta, a
contenuto pratico, diretta ad accertare la conoscenza delle
competenze e delle funzioni camerali, nonché l’attitudine
alla soluzione di questioni connesse alle attività
istituzionali della Camera di commercio e in un colloquio finale,
tendente a verificare la professionalità e la preparazione
acquisita sulle materie riguardanti il profilo professionale oggetto
della progressione.
2.
Il colloquio verterà sulle materie oggetto del percorso
formativo e consisterà in due domande per ogni materia.
Art.
26 – Modalità di svolgimento
1.
La selezione interna è indetta e bandita dal Segretario
generale con provvedimento, da pubblicare all’Albo camerale, che
deve contenere:
-
il numero, la categoria ed il profilo professionale delle
posizioni messe a selezione;
-
i requisiti soggettivi generali per l’ammissione dei
candidati e i requisiti specifici per il posto oggetto di selezione;
-
i titoli che danno luogo a precedenza e/o preferenza a
parità di punteggio, nonché le modalità della loro
presentazione;
-
il contenuto delle prove della selezione (colloquio,
tecnico-pratiche e pratiche) e le relative modalità di
svolgimento;
-
le modalità per la compilazione e la presentazione
della domanda di ammissione alla selezione con l’elencazione delle
dichiarazioni da effettuare obbligatoriamente nella stessa.
2.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione è pari a giorni 30, decorrenti dal primo giorno di
affissione all’Albo camerale del provvedimento che bandisce la
selezione.
3.
Il servizio Affari del personale provvede a istruire le domande ai
fini della loro ammissibilità e rimette le stesse al
Presidente della commissione selezionatrice.
4.
L’esclusione dalla selezione è disposta con provvedimento
del Segretario generale ed è comunicata all’interessato a
mezzo lettera raccomandata.
Art.
27 – Le commissioni selezionatrici
Le
commissioni selezionatrici, nominate dalla Giunta camerale, sono
composte, come di seguito indicato:
Cat.
D - C - B
1.
Il Segretario generale o un Dirigente camerale, con funzioni di
Presidente e due esperti nelle materie oggetto della selezione,
scelti anche tra i Dirigenti di Camere di commercio.
2.
Per ogni componente delle commissioni, compreso il Presidente, l’Ente
può nominare un supplente. I supplenti intervengono alle
sedute della commissione in caso di assenza o impedimento degli
effettivi. In caso di rinuncia o dimissioni di componenti effettivi,
subentrano ad essi i componenti supplenti sino al termine delle
operazioni di selezione. La sostituzione di uno o più
componenti della commissione non comporta la rinnovazione delle
operazioni di selezione già effettuate.
3.
Almeno un terzo dei posti dei componenti delle Commissioni, salva
motivata impossibilità, è riservato alle donne.
4.
Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per le
eventuali prove speciali sull’uso della strumentazione informatica.
5.
Le funzioni di segretario sono svolte da personale dell’Ente di
categoria D o in caso di impossibilità assoluta di categoria
C.
6.
Ai componenti delle Commissioni esaminatrici ed al personale addetto
alla sorveglianza delle selezioni verrà corrisposto un
compenso nella misura e con le modalità previste da norme
dispositive dell’Ente.
Art.
28 – Formazione della graduatoria
1.
Terminata la selezione, la commissione formula la graduatoria di
merito dei candidati, secondo l’ordine decrescente del punteggio
conseguito da ciascun candidato.
2.
In caso di parità di punteggio, si tiene conto della maggiore
anzianità di servizio.
3.
Con atto di Giunta camerale sono dichiarati i vincitori collocati in
posizione utile nella graduatoria, fino alla concorrenza dei posti
disponibili.
4. La graduatoria di cui al punto 3
è affissa per 30 gg. all’Albo
camerale. Dalla data di affissione decorrono i termini per le
eventuali impugnative.
Art.
29 – Norma finale
Le
disposizioni di cui al presente titolo sono valide e applicabili
esclusivamente per le fattispecie di cui all’art. 23; per quanto da
esse non specificamente disposto, sono richiamate le disposizioni di
cui ai titoli III e IV.
TITOLO
VI
ACCESSO
ALLA QUALIFICA DIRIGENZIALE
Selezione
del personale dall’esterno
Art.
30 – Criteri generali
L’accesso
dall’esterno alla qualifica dirigenziale, sia a tempo determinato
che indeterminato, avviene, nel limite dei posti disponibili, per
selezione pubblica attraverso esami ovvero titoli ed esami. La scelta
della specifica procedura di selezione, tra quelle previste dal
presente regolamento, è effettuata dal Segretario generale con
l’atto di indizione della selezione.
La
votazione minima per il superamento di ciascuna delle prove è
pari a 24/30. Ai titoli non può essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a 10/30.
Art.
31
– Requisiti per l’accesso e modalità di svolgimento
Alle
selezioni per l’accesso alla qualifica dirigenziale possono
partecipare i soggetti che, in aggiunta a quelli previsti dall’art.10
del presente regolamento, siano in possesso di almeno uno dei
seguenti requisiti:
| A) |
- diploma di laurea;
- esperienza di servizio effettivo di almeno
5 anni presso pubbliche amministrazioni posizioni funzionali per l’accesso
alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; |
| |
| B) |
- possesso della qualifica di dirigente in pubbliche amministrazioni;
-
diploma di laurea;
- svolgimento di funzioni dirigenziali per almeno un
biennio; |
In
relazione alle caratteristiche dei singoli posti da ricoprire, i
relativi bandi di selezione potranno specificare le discipline dei
corsi di laurea richieste per l’ammissione.
Le
prove d’esame consisteranno in prove scritte e orali anche a
carattere teorico pratico sulle competenze della posizione richiesta.
Art.32
– Commissione esaminatrice
La
Commissione esaminatrice del concorso, nominata dalla Giunta
camerale, sarà composta dal Segretario generale o da un
Dirigente, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle materie
del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente
di ruolo dell’Ente camerale appartenente alla categoria D.
Per
ogni componente delle commissioni, compreso il Presidente, l’Ente
può nominare un supplente. In caso di rinuncia o dimissioni di
componenti effettivi, subentrano ad essi i componenti supplenti sino
al termine delle operazioni di selezione. La sostituzione di uno o
più componenti della commissione non comporta la rinnovazione
delle operazioni di selezione già effettuate.
Almeno
un terzo dei posti dei componenti delle Commissioni, salva motivata
impossibilità, è riservato alle donne.
Alle
Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di
lingua straniera, per le prove speciali sull’uso della
strumentazione informatica e per le materie speciali. Gli stessi
parteciperanno ai rispettivi colloqui previsti dalla prova d’esame
orale.
Ai
componenti delle Commissioni esaminatrici ed al personale addetto
alla sorveglianza delle selezioni verrà corrisposto un
compenso nella misura e con le modalità previste dall’Ente.
Art.33
– Norma di chiusura
Per
quanto non specificatamente disposto, sono richiamate, per quanto
compatibili, le disposizioni dei titoli III e IV del presente
regolamento.
Selezione
del personale dall’interno
Art.34
– Criteri generali
Alla
copertura dei posti di qualifica dirigenziale e, nell’ambito delle
risorse finanziarie previste per tali finalità, l’Ente
può
provvedere anche mediante selezioni interne riservate al personale di
ruolo inquadrato in profili professionali D.
Art.35
– Requisiti di accesso
Possono
partecipare alle selezioni interne i dipendenti di ruolo dell’Ente,
in possesso del diploma di laurea ed anzianità di servizio
nell’Ente di almeno cinque anni in posizioni funzionali per
l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea. Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione.
In
relazione alle caratteristiche dei singoli posti da coprire, i
relativi bandi provvederanno a specificare le discipline dei corsi di
laurea richieste per l’ammissione.
Le
selezioni interne sono indette e bandite con atto del Segretario
generale da affiggere all’Albo camerale sino alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
Art.36
– Contenuti della selezione
Le
procedure selettive di cui al presente regolamento si articoleranno
in prove scritte e/o orali, anche a carattere teorico pratico
sulle competenze richieste.
Le
materie oggetto della prova d’esame e le procedure di selezione
adottate sono indicate nel bando di selezione.
Nel
caso il bando preveda prove scritte e prove orali, i candidati
dovranno riportare una votazione media finale di almeno 24/30 nelle
prove scritte o pratiche o tecnico-pratiche, nonché una
votazione di almeno 21/30 in ciascuna delle stesse.
Il
colloquio si intende superato con una votazione di almeno 24/30.
Art.37 –
Ammissione ed esclusione dalla selezione
Il
termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione è pari a giorni 30, decorrenti dal primo giorno di
affissione all’Albo camerale del provvedimento che bandisce la
selezione.
L’Ufficio
competente provvede a verificare le domande ai fini della loro
ammissibilità e rimette le stesse al Presidente della
commissione selezionatrice.
L’esclusione
dalla selezione è disposta con provvedimento del Segretario
generale ed è comunicata all’interessato a mezzo lettera
raccomandata.
Art.38
- Commissione esaminatrice
La
Commissione esaminatrice del concorso, nominata dalla Giunta
camerale, sarà composta dal Segretario generale o da un
Dirigente di pari livello, con funzioni di Presidente, e da due
esperti nelle materie del concorso; le funzioni di segretario sono
svolte da un dipendente di ruolo dell’Ente di categoria D.
Per
ogni componente delle commissioni, compreso il Presidente, l’Ente
può nominare un supplente. In caso di rinuncia o dimissioni di
componenti effettivi, subentrano ad essi i componenti supplenti sino
al termine delle operazioni di selezione. La sostituzione di uno o
più componenti della commissione non comporta la rinnovazione
delle operazioni di selezione già effettuate.
Almeno
un terzo dei posti dei componenti delle Commissioni, salva motivata
impossibilità, è riservato alle donne.
Alle
Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di
lingua straniera, per le prove speciali sull’uso della
strumentazione informatica e per le materie speciali.
Ai
componenti delle Commissioni esaminatrici ed al personale addetto
alla sorveglianza delle selezioni verrà corrisposto un
compenso nella misura e con le modalità previste da norme
dispositive dell’Ente.
Art.39
– Formazione della graduatoria
1.Terminata
la selezione, la commissione formula la graduatoria di merito dei
candidati, secondo l’ordine decrescente del punteggio, con
l’indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun
candidato e dato dalla somma dei punteggi riportati nelle singole
prove.
2.In
caso di parità di punteggio, si tiene conto delle preferenze
previste dall’art.5 del D.P.R. 487/94 così come modificato
dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n.693 e di quanto stabilito dalla L.
191/98, art.2, punto 9., relativamente al più giovane di
età.
3.
Con atto di Giunta camerale sono dichiarati i vincitori collocati in
posizione utile nella graduatoria, fino alla concorrenza dei posti
disponibili.
4. La graduatoria di cui al punto 3
è affissa per 30 gg. all’Albo
camerale. Dalla data di affissione decorrono i termini per le
eventuali impugnative.
5.Le
graduatorie finali di ciascuna selezione conservano validità
di ventiquattro mesi dalla data di affissione all’Albo camerale.
Art.40 – Norma di chiusura
Per
quanto non specificatamente disposto, sono richiamate, per quanto
compatibili, le disposizioni dei titoli III e IV del presente
regolamento.
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