Deposito Bilanci ed elenco soci
Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato delle società di capitali (Spa, Srl, Sapa, Soc. cooperative) e delle società estere avente sede secondaria in Italia, dei GEIE e delle società consortili per azioni o a responsabilità limitata deve essere inviato telematicamente con firma digitale oppure presentato agli sportelli del registro delle imprese su floppy disk o CD con firma digitale, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dall’approvazione (ai sensi dell’articolo 2435 codice civile).
Il bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere corredato:
- dalla relazione sulla gestione degli amministratori (tale documento può essere omesso, se il bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435 bis codice civile, purché la nota integrativa contenga le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’articolo 2428 codice civile);
- dalla relazione del collegio sindacale laddove esista questo organo sociale;
- dal verbale di approvazione dell’assemblea.
Le società per azioni, ad esclusione di quelle quotate nei
mercati regolamentati, devono depositare, contestualmente al bilancio l’elenco
dei soci, contenente l’indicazione delle partecipazioni (azioni) possedute
da ciascuno di essi alla data di approvazione del bilancio e delle eventuali
annotazioni nel libro dei soci delle cessioni avvenute tra la data di approvazione
del bilancio appena chiuso e quella di approvazione del bilancio precedente.
Sono escluse dal deposito dell’elenco soci le società a responsabilità limitata
e le società cooperative.
A partire dal 1° gennaio 2000 tale deposito deve essere effettuato solo nel
caso in cui l’elenco sia variato rispetto a quello già iscritto nel registro
delle imprese e riferito alla data di approvazione del bilancio del precedente
esercizio.
I consorzi con attività esterna di cui all’articolo 2612 codice civile devono
depositare (con le modalità di cui sopra), entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio
annuale, la situazione patrimoniale, osservando le norme relative al bilancio
di esercizio delle società per azioni.
Cooperative Edilizie
Le domande ed i depositi presentati dalle società cooperative edilizie
sono soggette all’assolvimento dell’imposta di bollo pari ad € 65,00.
Con parere prot.
n. 909-2854/2006 del 20.01.2006 la Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia
Romagna, ha stabilito che “le domande d’iscrizione e di deposito nel registro
delle imprese presentate dalle società cooperative edilizie non fruiscono
di alcuna agevolazione ai fini dell’imposta di bollo, perché non rientranti
nell’elencazione dell’art. 66, comma 6-bis, D.L. 331/1993 convertito in L.
427/1993”.
Direttiva del Conservatore n. 1, aprile 2011 – Deposito dei bilanci – Indicazioni operative e procedurali...>>>
Manuale operativo per il deposito bilanci al Registro delle imprese - Campagna bilanci 2011...>>>
21.02.2011 - Deposito della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna ..>>>
Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Registro imprese
P.E.C. R.I. registroimprese@ta.legalmail.camcom.it
Telefono 099 778.3111
Fax 099 778.3092
Call center 199 172310 (lunedì-venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00)
aggiornata al 02.05.2011






