Imposta di Bollo  

 

Il Decreto legge n. 7 del 31.01.2005 (pubblicato in GU n. 24 del 31.01.2005) convertito in legge n. 43/2005 ha fissato nuovi importi per l'imposta di bollo

dal 1° febbraio 2005.

Per le pratiche telematiche e per le pratiche presentate su supporto informatico con utilizzo della firma digitale l'imposta di bollo da pagare è pari a:

Ü      Euro 17,50 per le ditte individuali ai sensi dell'art. 1 comma 205 della L.244/07 - Legge Finanziaria 2008

Ü      Euro 59,00 per le società di persone

Ü      Euro 65,00 per le società di capitali.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 67/e del 7.8.2002 ha chiarito che tale importo è comprensivo dell'imposta di bollo dovuta complessivamente per la domanda e la relativa documentazione allegata.



Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24.05.05 (pubblicato in GU n. 123 del 28.05.2005) ha completato l'aggiornamento delle tariffe dell'imposta di bollo avviato con il citato D.L. 7/2005. Dal 1° giugno 2005 per le imprese individuali o soggetti iscritti solo al R.E.A. - Repertorio Economico Amministrativo che presentano le pratiche su carta o su supporto informatico senza firma digitale, l'importo da pagare è pari a:

Ü      Euro 14,62 per il modello

Ü      Euro 14,62 per ogni quattro facciate relativamente alla documentazione allegata (qualora scontino l'imposta di bollo).

 

Cooperative Edilizie

Le domande ed i depositi presentati dalle società cooperative edilizie sono soggette all’assolvimento dell’imposta di bollo pari ad euro 65,00.

Con parere prot. n. 909-2854/2006 del 20/01/2006 la Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia Romagna, ha stabilito che “le domande d’iscrizione e di deposito nel registro delle imprese presentate dalle società cooperative edilizie non fruiscono di alcuna agevolazione ai fini dell’imposta di bollo, perché non rientranti nell’elencazione dell’art. 66, comma 6-bis, D.L. 331/1993 convertito in L. 427/1993”.

Consulta il parere 909-2854/2006

Non devono pagare l'imposta di bollo: le società cooperative Onlus

 

N.B.
Qualsiasi tipo di ricevuta rilasciata dalla Camera di commercio, che riporti i diritti di segreteria per un importo superiore ad Euro 77,47 è soggetta all'applicazione dell'imposta di bollo di quietanza pari ad Euro 1,81.