Il Decreto legge n. 7 del 31.01.2005 (pubblicato in GU n. 24 del 31.01.2005) convertito in legge n. 43/2005 ha fissato nuovi importi per l'imposta di bollo
dal 1° febbraio 2005.
Per le pratiche telematiche e
per le pratiche presentate su supporto informatico
con utilizzo della firma digitale l'imposta di
bollo da pagare è pari
a:
Ü Euro 17,50 per le
ditte individuali
Ü Euro 59,00 per le
società di persone
Ü Euro 65,00 per le
società di capitali.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 67/e del
7.8.2002 ha chiarito che tale importo è comprensivo dell'imposta di bollo
dovuta complessivamente per la domanda e la relativa documentazione allegata.
Il Decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze del 24.05.05
(pubblicato in GU n. 123 del 28.05.2005) ha completato l'aggiornamento delle
tariffe dell'imposta di bollo avviato con il citato D.L. 7/2005. Dal
1° giugno 2005 per
le imprese
individuali o soggetti iscritti solo al R.E.A. - Repertorio Economico Amministrativo che
presentano le pratiche su carta o su supporto informatico senza firma digitale,
l'importo da pagare è pari a:
Ü Euro
14,62 per il modello
Ü Euro 14,62 per ogni quattro facciate relativamente alla documentazione allegata (qualora scontino l'imposta di bollo).
Cooperative Edilizie
Le domande ed i depositi presentati dalle società
cooperative edilizie sono soggette all’assolvimento dell’imposta
di bollo pari ad euro 65,00.
Con parere prot. n. 909-2854/2006 del 20/01/2006 la Direzione Regionale delle
Entrate dell’Emilia Romagna, ha stabilito che “le domande d’iscrizione
e di deposito nel registro delle imprese presentate dalle società cooperative
edilizie non fruiscono di alcuna agevolazione ai fini dell’imposta di
bollo, perché non rientranti nell’elencazione dell’art.
66, comma 6-bis, D.L. 331/1993 convertito in L. 427/1993”.
Consulta il parere 909-2854/2006
Non
devono pagare
l'imposta
di bollo:
N.B.
Qualsiasi tipo di ricevuta rilasciata dalla
Camera di commercio, che riporti i
diritti di segreteria per un importo superiore ad Euro 77,47 è soggetta all'applicazione
dell'imposta di bollo di quietanza pari ad Euro 1,81.