AVVISO IMPORTANTE


Il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, dispone:

Art. 34
Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione

  1. L’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' abrogato. Sono attribuite ai comuni le funzioni esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di verificazione prima e verificazione periodica degli strumenti metrici.
  2. Presso ciascun comune e' individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al precedente periodo.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività delle Amministrazioni pubbliche interessate sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Secondo quanto disposto dal presente articolo, a decorrere dal 25.06.2008, le Camere di commercio hanno interrotto le seguenti attività sulle quali non hanno più competenza:

  1. i servizi di vigilanza e controllo in materia di metrologia legale espressamente trasferite ai Comuni (verifiche prime, verifiche periodiche);
  2. le attività in materia di sicurezza dei prodotti (attività ispettive);
  3. le attività sanzionatorie ex Upica;
  4. la legalizzazione delle firme su atti e documenti a valere sull'estero trasferite alle Prefetture.

ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE

  1. In relazione alle attività di verifica metrologica, si invita a non effettuare versamenti di diritti per le richieste di prestazioni che a far data dal 25 giugno 2008 non potranno più essere erogate;
  2. le Camere di commercio continueranno a provvedere al rilascio delle carte tachigrafiche, secondo quanto disposto dal D.M. n. 361 del 31 ottobre 2003;
  3. con riguardo alle funzioni delle Camere di commercio in materia di brevetti e marchi (art. 147 e ss. del D.Lgs. 30/2005), l’Ufficio continuerà ad erogare il servizio salvo successivo diverso avviso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico;
  4. con riferimento ai metalli preziosi, le Camere di commercio continueranno a tenere solo il “Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione”.