CRONOTACHIGRAFI CEE
DM 31 ottobre 2003, n. 361; DM 11 marzo 2005; DM 23 giugno 2005;
DM 29 luglio 2005; DM 3 agosto 2005
Le Competenze delle Camere di commercio
In Italia le competenze
relative all’implementazione del cronotachigrafo digitale sono state
definite dal DM 361 del 31/10/2003, emanato dal Ministero Attività
Produttive, di concerto con il Ministero dell’Interno, il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti.
Il citato decreto ha attribuito alle Camere di commercio specifiche competenze
in tale ambito, individuandole quali Autorità per il rilascio delle
carte tachigrafiche e conferendo loro poteri di accertamento per:
– la verifica della conformità degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;
– la verifica della rispondenza delle apparecchiature delle officine e dei montatori autorizzati e la regolarità delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo.
Da tali poteri di accertamento deriva, inoltre, la competenza attribuita con DM 10 agosto 2007 dell’attività istruttoria preventiva per il rilascio dell’autorizzazione ai centri tecnici da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e del rinnovo annuale di tale autorizzazione, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti dal medesimo decreto.
Il ruolo di Autorità di rilascio delle carte tachigrafiche darà luogo alle seguenti fasi di attività, gestite in parte dalle Camere ed in parte da un centro operativo di Infocamere:
ACCETTAZIONE ISTANZA
L’istanza per l’ottenimento della carta tachigrafica viene presentata dai richiedenti presso la Camera di commercio competente per territorio
ISTRUTTORIA
l’istanza viene esaminata e sottoposta a tutti i controlli previsti
dai regolamenti e dalla normativa. I dati dei richiedenti sono immessi nell’applicazione
informatica di rilascio delle carte, ove richiesto anche con l’acquisizione
a mezzo scanner della foto del titolare;
PRODUZIONE CARTA
I dati immessi sono automaticamente rilevati da un centro operativo di Infocamere,
che provvede alla produzione fisica della carta, alla personalizzazione
ed alla stampa;
SPEDIZIONE
La carta viene consegnata al soggetto che ha presentato l’istanza
in una delle seguenti modalità a scelta del richiedente: ritiro allo
sportello camerale, inoltro - direttamente a cura del centro operativo di
Infocamere - all’indirizzo di residenza o ad altro indirizzo menzionato
nell’istanza.
L’attività istruttoria per le autorizzazioni dei centri tecnici necessiterà le seguenti attività:
ACCETTAZIONE ISTANZA
L’istanza per l’ottenimento di richiesta di autorizzazione viene presentata dai centri tecnici alla Camera di commercio competente per territorio;
ISTRUTTORIA PRATICA
L’istanza viene esaminata e sottoposta a tutti i controlli documentali
previsti. Vengono effettuati i sopralluoghi necessari presso il centro tecnico
per la verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 10.08.2007;
ISTRUTTORIA FINALE
Relazione dei sopralluoghi e della verifica dei requisiti ed inoltro della
domanda al MAP;
RILASCIO AUTORIZZAZIONE
L'autorizzazione dei centri tecnici viene rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico;
ISTRUTTORIA ISPEZIONI ANNUALI SUCCESSIVE
Sopralluoghi per la verifica della permanenza dei requisiti del centro tecnico. Comunicazione della conferma dell’autorizzazione al titolare richiedente, al MSE ed all’Unioncamere, che forma e cura l’aggiornamento dell’elenco dei centri tecnici autorizzati.
Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Ufficio Metrico
sig. Galizia Angelo (Tel. 099 778 3105) angelo.galizia@ta.camcom.it
Aggiornata al 20/04/2011






