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Il controllo dei dati Collegato in maniera sicura ai sensori del veicolo, il cronotachigrafo digitale registra nella sua memoria i dati relativi all’uso del veicolo per il periodo di un anno. In particolare, vengono rilevati: l’identità del o dei conducenti, i tempi di guida e di riposo, le modalità di guida (singolarmente o in équipe). Le altre funzioni L’apparecchio
registra inoltre: L’utilizzo del
tachigrafo, come strumento di misurazione della velocità e dei tempi
di guida nasce dall’applicazione di una normativa europea sull’armonizzazione
di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada,
avente come obiettivo primario la sicurezza stradale. Il precedente strumento
analogico introdotto nel 1985 si è dimostrato nel tempo poco affidabile
in termini di sicurezza e rilevazione dei dati e conseguentemente l’Unione
Europea ha deciso di procedere alla realizzazione ed alla diffusione di
un nuovo apparecchio di controllo, grazie alla nuova tecnologia digitale,
più efficace nelle prestazioni e nella capacità di utilizzo. • si tratterà di un apparecchio di semplice utilizzo per il conducente, che garantirà elevate prestazioni per le imprese nella gestione dei dati relativi al proprio parco veicolare ed ai propri autisti. I soggetti interessati La nuova normativa si rivolge a tutti i soggetti che svolgono attività di trasporto e che rientrino nei seguenti requisiti: guidino veicoli che
superano le 3,5 tonnellate di PMA (Peso Massimo Autorizzato) per il trasporto
di merci (rimorchio compreso) o i 9 posti (autista compreso) per il trasporto
di viaggiatori, sia con carico che a vuoto; I tempi di guida e di riposo previsti dal Reg. (CEE) 3820/85 Tempi di guida La regola generale prevede un tempo massimo di nove ore di guida giornaliere. I tempi massimi sono così ripartiti: • guida continua: massimo 4 ore e 30 senza interruzione, seguite da una pausa di almeno 45 minuti, per una sola volta. Questa interruzione può essere sostituita da diverse pause di almeno 15 minuti ciascuna, ripartite per il periodo di guida continuativa ed il cui totale sia uguale a 45 minuti. • guida giornaliera:
massimo 9 ore, con la possibilità di guidare per 10 ore consecutive
due giorni a settimana. Tempi di riposo settimanale La regola generale prevede 45 ore consecutive di riposo. In ogni caso, sono ammesse le seguenti eccezioni: • riduzione a 36 ore consecutive, se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente. Le ore di riposo non godute devono in tal caso essere recuperate nelle tre settimane successive, in un unico blocco insieme a un altro riposo di almeno 8 ore. • riduzione a 24 ore consecutive, se preso in luogo diverso dal luogo di stazionamento abituale del veicolo o dalla sede del conducente. Le ore di riposo non godute devono in questo caso essere recuperate nelle tre settimane successive insieme ad un altro riposo di almeno 8 ore. Un caso particolare riguarda il trasporto occasionale ed internazionale di viaggiatori. In tale situazione è possibile guidare per 12 giorni consecutivi, per un limite massimo di 90 ore; il riposo compensativo corrispondente a due settimane sarà goduto in blocco alla fine dei dodici giorni. Tempi di riposo giornaliero La regola generale prevede 11 ore consecutive di riposo. Sono ammesse le seguenti eccezioni: • riduzione a 9 ore consecutive, al massimo per tre giorni alla settimana. Le ore di riposo non prese devono allora essere recuperate prima della fine della settimana successiva, insieme ad un altro riposo di almeno 8 ore goduto presso il proprio domicilio. • frazionamento in diversi periodi (massimo tre) nel corso della giornata, con riserva di rispettare le tre condizioni seguenti: riposo giornaliero totale della durata di 12 ore, di cui almeno 8 consecutive e comunque per periodi mai inferiori ad un’ora.
Informazioni
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