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CCIAA di Taranto
 
  
 


La brevettazione: invenzioni industriali e modelli di utilità.

Ai sensi del D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, sono oggetto di brevettazione le invenzioni industriali e i modelli di utilità.

L'invenzione industriale

L'invenzione è una soluzione nuova ed inventiva di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale. Essa può riguardare un prodotto o un procedimento. Chiunque, persona fisica o giuridica, può effettuare il deposito di una domanda di rilascio di brevetto per invenzione industriale. Il richiedente godrà di un monopolio brevettuale di 20 anni a partire dalla data di deposito della domanda, fatti salvi i pagamenti delle tasse annuali di mantenimento in vita del brevetto stesso. La domanda per invenzione può riguardare la tutela di un solo trovato; è sottoposta ad un periodo di segretezza di 18 mesi, di cui tre inderogabili, per la verifica delle autorità competenti. Il richiedente può, comunque, esigere di rendere accessibile al pubblico la sua domanda trascorsi i primi 90 giorni. Trascorso il periodo di segretezza, l'Ufficio esamina la domanda dal punto di vista formale e di merito. Grazie ad una convenzione con l'Ufficio Europeo Brevetti, dal corrente anno, tutti i brevetti depositati in Italia saranno sottoposti all'esame preventivo della novità. Terminato l'esame, se necessario dopo interlocutoria, la domanda può essere accolta o respinta: nel primo caso sarà concesso il brevetto che verrà trasmesso agli Uffici Brevetti delle Camere di commercio (quelle che originariamente hanno ricevuto il deposito), i quali provvederanno a convocare il titolare del brevetto per la consegna del relativo attestato. Nel caso in cui la domanda venga respinta, con un motivato provvedimento di rifiuto, è ammesso ricorso, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'apposita Commissione.

Requisiti di brevettabilità

Il prodotto o procedimento, per essere considerato validamente tutelato, deve possedere i seguenti requisiti:

  • novità: l'oggetto del deposito non deve essere già compreso nello stato della tecnica, cioè non deve essere stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda del brevetto, mediante descrizione scritta, orale o utilizzando un qualsiasi altro mezzo; non deve essere stato oggetto di domande di brevetto nazionale, europeo o internazionale designanti e aventi effetto per l'Italia;
  • attività inventiva: l'oggetto del deposito deve risultare evidentemente nuovo ad una persona esperta del ramo;
  • applicazione industriale: tutto quanto depositato come invenzione industriale deve essere riproducibile ed utilizzabile in campo industriale, compresa l'industria agricola;
  • liceità: l'oggetto del deposito non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

La norma, inoltre, esclude dalla brevettabilità:

  • le scoperte e le teorie scientifiche ed i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o diagnosi;
  • i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali ed i programmi per elaboratori;
  • le presentazioni di informazioni;
  • le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, fatti salvi i procedimenti microbiologici o prodotti ottenuti con tali procedimenti.

Limiti territoriali della tutela dell'invenzione industriale
In Italia sono vigenti i brevetti per invenzione industriale depositati in uno degli Uffici Brevetti delle Camere di commercio italiane o i brevetti europei o internazionali designanti l'Italia. Pertanto, se si desidera tutelarsi a livello sovranazionale, non sarà sufficiente il solo deposito italiano ma si dovrà procedere, presso gli istituti competenti, alla richiesta di estensione della tutela sul territorio europeo o internazionale, rivendicando la data di priorità italiana se l’estensione avviene entro dodici mesi dalla data del deposito italiano.
Come ottenere il brevetto di invenzione industriale
Per ottenere un brevetto per invenzione industriale, è necessario depositare una domanda presso un Ufficio Brevetti camerale, compilando il prescritto modulo A e seguendo le apposite istruzioni per l’ulteriore documentazione da presentare ed i costi da sostenere.

Quando una domanda di deposito di invenzione industriale è irricevibile
Una domanda di invenzione industriale è irricevibile quando:

  • non sia possibile identificare il richiedente e/o il mandatario;
  • la domanda non contenga l'indicazione dell'invenzione in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo;
  • non contenga le rivendicazioni.

Quando una domanda di brevetto per invenzione industriale è nulla
Un brevetto per invenzione industriale non viene concesso perchè nullo se:

  • non è brevettabile perché non considerata invenzione (es. scoperte, teorie scientifiche, giochi, metodi matematici, programmi per elaboratore ecc.);
  • non ha il carattere di novità;
  • non presenta attività inventiva tale da consentire a persona esperta del ramo di attuarla;
  • non è considerata atta ad avere un'applicazione industriale;
  • è contrario all'ordine pubblico e al buon costume;
  • se non è descritto in maniera sufficientemente chiara e completa;
  • se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
  • se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo.

Quando un brevetto concesso decade
Il brevetto concesso decade se:

  • il prodotto o procedimento non viene attuato, o viene attuato in misura tale da risultare in grave sproporzione rispetto ai fabbisogni del Paese, entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.
Il modello di utilità

Il modello di utilità è un trovato capace di conferire a macchine o parti di esse, strumenti o oggetti d'uso, particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti, tali da rendere l'oggetto più comodo o efficace nella sua applicazione o impiego. Chiunque, persona fisica o giuridica, può effettuare il deposito di una domanda di brevetto per modello di utilità. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i pagamenti delle tasse quinquennali di mantenimento in vita del brevetto stesso. La domanda per modello di utilità può riguardare la tutela di un solo trovato; è sottoposta ad un periodo di segretezza di 18 mesi, di cui tre inderogabili, per la verifica delle autorità competenti. Il richiedente può, comunque, esigere di rendere accessibile al pubblico la sua domanda trascorsi i primi 90 giorni. Trascorso il periodo di segretezza, l'Ufficio esamina la domanda dal punto di vista formale e di merito. Terminato l'esame, se necessario dopo interlocutoria, la domanda può essere accolta o respinta: nel primo caso sarà concesso il brevetto che verrà trasmesso agli Uffici Brevetti delle Camere di commercio (quelle che originariamente hanno ricevuto il deposito), i quali provvederanno a convocare il titolare di brevetto per la consegna dello stesso. Nel caso in cui la domanda venga respinta, con un motivato provvedimento di rifiuto, è ammesso ricorso, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'apposita Commissione.
Requisiti di brevettabilità
Il modello di utilità, per essere considerato validamente tutelato, deve possedere i seguenti requisiti:

  • novità: l'oggetto del deposito non deve essere già compreso nello stato della tecnica, cioè non deve essere stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda del brevetto, mediante descrizione scritta, orale o utilizzando un qualsiasi altro mezzo;
  • attività inventiva: l'oggetto del deposito deve risultare evidentemente nuovo ad una persona esperta del ramo;
  • applicazione industriale: tutto quanto depositato come modello di utilità deve essere riproducibile ed utilizzabile in campo industriale;
  • liceità: l'oggetto del deposito non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

Limiti territoriali della tutela del modello di utilità
In Italia sono vigenti i brevetti per modello di utilità depositati in uno degli Uffici Brevetti delle Camere di commercio italiane. Qualora si desideri tutelarsi a livello sovranazionale, non sarà sufficiente il solo deposito italiano ma si dovrà procedere, presso gli istituti competenti, alla richiesta di estensione della tutela sul territorio europeo o internazionale, rivendicando la data di priorità italiana se l’estensione avviene entro dodici mesi dalla data del deposito italiano.
Come ottenere il brevetto per modello di utilità
Per ottenere un brevetto per modello di utilità, è necessario depositare una domanda presso un Ufficio Brevetti camerale, compilando il prescritto modulo U e seguendo le apposite istruzioni per l’ulteriore documentazione da presentare ed i costi da sostenere.
Quando una domanda di deposito di modello di utilità è irricevibile
Un modello di utilità è dichiarato irricevibile solo in mancanza dell'identificazione del richiedente. L'irricevibilità può essere sollevata solo dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Quando una domanda di brevetto per modello di utilità è nulla
Un brevetto per modello di utilità non viene concesso perché nullo se:

  • la domanda è priva dei requisiti richiesti;
  • rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità;
  • non presenta una descrizione sufficientemente chiara ed esaustiva;
  • l'oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
  • il titolare non aveva il diritto ad ottenerlo.

Quando un modello di utilità concesso decade
Il modello di utilità concesso decade se:

  • il prodotto o procedimento non viene attuato, o attuato in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.

Informazioni
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Camera di commercio – Taranto
Ufficio Marchi e Brevetti

Responsabile del procedimento
dr. Domenico Carbone   Tel. 099–778.3039   domenico.carbone@ta.camcom.it
dr.ssa Alessandra Volpe   Tel. 099–778.3048   alessandra.volpe@ta.camcom.it
dr.ssa Marcella Forte   Tel. 099–778.3074 –778.3053   marcella.forte@ta.camcom.it

Fax: 099 778.3046

Aggiornata al 10.11.2010  

 

 

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