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CCIAA di Taranto
 
 
  
 

 

STATUTO


TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – PRINCIPI


Articolo 1

Natura

  1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, nel seguito denominata semplicemente “Camera di commercio”, è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’art.118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali, nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale e del dettato del presente statuto.

Articolo 2

Autonomia statutaria e potestà regolamentare

  1. La Camera di commercio ha autonomia statutaria, funzionale, organizzativa e finanziaria che esplica nell’ambito delle leggi vigenti.
  2. In attuazione dell’art.1 comma 6 della legge 16 giugno 1998, n.191 essa esplica la potestà regolamentare.
  3. La Camera di commercio assicura, altresì, la raccolta e la pubblicazione degli usi e delle consuetudine provinciali.

Articolo 3

Sede

  1. La sede principale della Camera di commercio è in Taranto.
  2. Ai fini dell’attuazione del decentramento dei servizi sul territorio, la Camera di commercio si avvale di sedi distaccate.

Articolo 4

Pubblicità

  1. La Camera di commercio ha, presso la sede centrale, l’Albo camerale per la pubblicazione dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni, delle determinazioni, degli atti, degli avvisi, dei documenti e delle comunicazioni. Il Segretario generale, o un suo delegato, sono responsabili della pubblicazione.
  2. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sul sito informatico dell’ente della notizia relativa all’atto o al provvedimento secondo le modalità di legge.
  3. Per i provvedimenti camerali di maggiore rilevanza la Camera di commercio può istituire un bollettino periodico.

Articolo 5

Diritto di accesso ai documenti amministrativi

  1. La Camera di commercio garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche e integrazioni e secondo le modalità fissate dall’apposito regolamento.

Articolo 6

Logo e sigillo

  1. Il logo della Camera di commercio – ricavato da un’antica moneta della Magna Grecia per sottolineare sia il valore storico del ruolo di Taranto, sia la sua antica vocazione alla propulsione economica – è costituito da un’immagine grafica nera raffigurante i due Dioscuri a cavallo, con un tratteggio sottostante di colore azzurro.
  2. Il sigillo riproduce la medesima immagine racchiusa in una circonferenza recante, lungo i bordi, la dicitura “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Taranto”.

CAPO II – FUNZIONI


Articolo 7

Funzioni e competenze

  1. Nell’ambito della propria autonomia la Camera di commercio svolge, nel territorio provinciale, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le riserve di cui all’art.2, comma 1 della legge 29.12.1993, n.580 (di seguito: legge 580/93), funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.
  2. Per l’espletamento dei compiti istituzionali la Camera di commercio ha competenza nei seguenti settori:
    1. Pubblicità, certificazione e funzioni giuridico-amministrative.
      La Camera di commercio provvede alla raccolta ed alla divulgazione di dati; all’accertamento di requisiti richiesti da norme giuridiche; alla gestione dell’Ufficio del Registro delle imprese; alla gestione di albi, ruoli ed elenchi, al rilascio di certificati, autorizzazioni e licenze; al deposito di marchi. Espleta le funzioni ispettive, di controllo e sanzionatorie nelle competenze attribuite dalla legge e dai regolamenti vigenti.
    2. Regolamentazione e tutela del mercato.
      Presso la Camera di commercio opera la “Camera arbitrale nazionale ed internazionale di Taranto”. Essa persegue le seguenti finalità:
      • diffondere l’idea e l’uso dell’arbitrato, studiare i problemi pratici, tecnici e teorici dell’arbitrato, dell’arbitraggio, della conciliazione e della perizia contrattuale;
      • organizzare un servizio di arbitrato rituale e irrituale, di arbitraggio, di conciliazione e di perizia contrattuale nelle controversie di natura nazionale ed internazionale tra soggetti privati e tra privati e pubblici; provvedere, attraverso la propria organizzazione, a quanto occorre per la relativa attuazione;
      • organizzare e promuovere convegni, incontri, tavole rotonde, istituire commissioni di studio, instaurare rapporti e accordi con organismi arbitrali e con enti pubblici, aziende speciali, organizzazioni ed associazioni con analoghi interessi per promuovere idonee iniziative intese a studiare, diffondere ed utilizzare l’arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie;
      • istituire sezioni o Camere arbitrali specializzate composte dai rappresentanti dei relativi settori economici e professionali;
      • predisporre clausole compromissorie – tipo per arbitrati nazionali ed internazionali; contribuire, altresì, a predisporre e promuovere i contratti tipo di cui all’art.2 , comma 2, lettera h) della legge 580/93 contenenti clausole compromissorie;
      • organizzare ogni altro servizio utile al raggiungimento degli scopi istituzionali.

      La Camera di commercio, inoltre, è impegnata a:
      • predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
      • promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
      • costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio;
      • promuovere l’azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell’art.2601 del codice civile.

    3. Promozione economica, supporto e servizi al sistema delle imprese.
      Per l’espletamento delle funzioni in materia la Camera di commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati ad organismi anche associativi, ed enti, a consorzi e a società, in conformità a quanto previsto dall’art.2 della legge n.580/93.
      La Camera di commercio, nel rispetto dei criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, in forma singola o associata e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme di diritto privato per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell’economia.
      La Camera di commercio, anche in collaborazione con l’Unione regionale o con l’Unione italiana delle Camere di commercio, può partecipare agli accordi di programma ai sensi dell’art.34 del d. lgs. 18.8.2000, n.267. Essa può stipulare contratti, convenzioni, protocolli d’intesa e partecipare ai patti territoriali e agli altri strumenti di programmazione negoziata.
    4. Sussidiarietà.
      La Camera di commercio svolge le funzioni ad essa delegate dallo Stato e dalle Regioni o da altre Pubbliche amministrazioni e quelle nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali.
    5. Funzione consultiva e propositiva.
      La Camera di commercio può formulare proposte e pareri alle Amministrazioni dello Stato, alle Regioni ed agli Enti locali sulle questioni di interesse per l’economia locale.


Articolo 8

Attività

  1. La Camera di commercio, in quanto titolare di funzioni proprie e di autonomia finanziaria, impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e pubblicità.
  2. Per le modalità di funzionamento degli organismi previsti dalla legge operanti presso la Camera di commercio, si fa rinvio al dettato delle specifiche norme giuridiche vigenti in materia. In mancanza, si rinvia alla disciplina determinata con i regolamenti camerali adottati allo scopo.


Articolo 9

Relazioni con il sistema camerale

  1. La Camera di commercio aderisce al sistema camerale e, in qualità di componente dell’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ne sostiene l’attività tramite una quota di finanziamento, ai sensi dell’art.7 della legge n.580/93 e dello statuto della predetta Unione.
  2. La Camera di commercio, come parte del sistema camerale, riconosce:
    • il valore ed il rapporto di associazione con l’Unione regionale delle Camere di commercio di Puglia, di cui è componente ai sensi dell’art.6 della legge n.580/93;
    • la necessità di integrazione tra le Camere di commercio circa le modalità organizzative ed operative connesse all’istituzione del Registro delle imprese ai sensi dell’art.8 della legge n.580/93, attraverso la partecipazione alla rete informatica nazionale ed europea.
  3. La Camera di commercio può proporre l’accorpamento delle circoscrizioni territoriali con altre Camere di commercio ai sensi e con le modalità previste dall’art.1, comma 5 della legge n.580/93. Può, altresì, definire intese, accordi, convenzioni con altre Camere di commercio per il perseguimento di fini istituzionali o per l’esercizio in comune di attività a carattere tecnico-operativo.


Articolo 10

Cooperazione

  1. Nel perseguimento degli scopi istituzionali, la Camera di commercio ispira la propria attività ai principi di collaborazione e di cooperazione con la Comunità Economica Europea; con lo Stato; con la Regione; con la Provincia; con i Comuni; con gli altri Enti ed istituzioni nazionali ed internazionali, pubblici o privati, che hanno poteri di intervento nell’economia locale; con le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali.


TITOLO II

ORGANI STATUTARI

CAPO I – ELENCO


Articolo 11

Organi

  1. Sono organi della Camera di commercio:
    1. il Consiglio;
    2. la Giunta;
    3. il Presidente;
    4. il Collegio dei revisori dei conti.

  2. Il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Puglia esercitano il controllo sugli organi camerali nei limiti e secondo le modalità di cui alla normativa vigente.



CAPO II – IL CONSIGLIO


Articolo 12

Natura e funzioni del Consiglio

  1. Il Consiglio è l’organo primario di governo della Camera di commercio. Esso definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare.
  2. Quale sintesi istituzionale dei vari interessi in esso rappresentati, è l’organo politico che esprime la volontà della Camera di commercio tramite le deliberazioni.
  3. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.
    In particolare il Consiglio espleta le seguenti funzioni:
    1. predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;
    2. elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta;
    3. nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell’art.17 della legge n.580/93 e della normativa di riferimento vigente;
    4. determina gli indirizzi generali dell’attività della Camera di commercio;
    5. approva il programma pluriennale;
    6. approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;
    7. verifica la rispondenza dei risultati dell’attività della Giunta agli indirizzi generali impartiti;
    8. delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di commercio in base ai criteri determinati in attuazione dell’art.11, lettera e) della legge n. 580/93 e della normativa di riferimento vigente;
    9. adotta i regolamenti per la disciplina delle attività della Camera di commercio ai sensi dell’art.2 del presente statuto;
    10. adempie ad ogni altra funzione prevista dalla legge.


Articolo 13

Composizione del Consiglio

  1. Il numero dei componenti del Consiglio e la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale sono determinati ai sensi dell’art.10 della legge n.580/93.
  2. Ai fini della procedura per la costituzione del Consiglio, del calcolo per la determinazione del numero dei suoi componenti e per la ripartizione degli stessi in ragione di ciascun settore economico, si fa rinvio alle norme di attuazione dell’art.12, commi 1 e 2 della legge n.580/93 ed alla normativa di riferimento vigente.


Articolo 14

Nomina del Consiglio

  1. I componenti del Consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all’art.10 comma 2 della legge n. 580/93 nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti ai sensi dell’art.10 comma 6 della legge n. 580/93.
  2. Il Presidente della Giunta regionale nomina con decreto i componenti e stabilisce la data dell’insediamento del Consiglio, ponendo all’ordine del giorno la nomina del Presidente da effettuare ai sensi dell’art.16 della legge n. 580/93.
  3. La seduta di insediamento e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal componente più anziano d’età.


Articolo 15

Requisiti per la nomina, cause ostative, decadenza e dimissioni dei consiglieri

  1. I requisiti e le cause ostative alla nomina a consigliere camerale sono stabiliti dall’art.13 della legge n. 580/93 e successive modificazioni.
  2. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica di consigliere.In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere il Presidente della Camera di commercio ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale che provvede con decreto, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla nomina del successore sulla base delle indicazioni dell’organizzazione imprenditoriale, sindacale e dell’associazione dei consumatori che aveva designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto.
  3. I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono alla scadenza del quinquennio di validità del Consiglio.


Articolo 16

Autonomia dei consiglieri

  1. I consiglieri non possono essere in nessun caso revocati dalle associazioni che li hanno designati.
  2. Essi esercitano le loro funzioni con piena libertà d’espressione e di voto, nell’interesse generale del sistema delle imprese, del mercato e dell’economia provinciale, senza alcun vincolo con l’associazione che li ha designati.


Articolo 17

Funzionamento del Consiglio

  1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di giugno per l’approvazione del bilancio di esercizio, entro il mese di ottobre per l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l’aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l’approvazione del preventivo economico.
  2. Si riunisce in via straordinaria quando lo richiedono il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l’indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
  3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Non sono ammesse deleghe. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche salvo diversa disposizione del Presidente.
  4. Le deliberazioni del Consiglio, fatti salvi i casi in cui si richieda a norma di legge o di statuto una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto a parità di voti, la proposta si intende respinta.
  5. Il funzionamento del Consiglio, per ogni aspetto non stabilito dalla legge, è disciplinato da apposito regolamento, con particolare riguardo alle modalità di convocazione delle sedute, ai requisiti di validità delle stesse, alle modalità di votazione, di verbalizzazione, di intervento del Segretario generale, alla possibilità di ammissione ai soggetti esterni al Consiglio e, comunque, ad ogni altro aspetto del suo funzionamento.


Articolo 18

Commissioni consiliari

  1. In relazione all’esercizio delle proprie competenze ai sensi della legge n. 580/93 il Consiglio può individuare ed istituire al proprio interno commissioni – secondo le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento – per procedere all’approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse.
  2. Le commissioni consiliari sono composte da membri del Consiglio, eventualmente coordinate da un membro della Giunta camerale.
  3. A far parte di tali commissioni possono essere chiamati degli esperti.
  4. Le commissioni sono prive di poteri deliberativi, hanno carattere consultivo non vincolante e cessano alla conclusione del mandato loro affidato.


Articolo 19

Diritti dei consiglieri

  1. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantire l’effettivo esercizio, ha diritto di:
    1. esercitare iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
    2. presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
    3. intervenire nelle discussioni del Consiglio;
    4. ottenere dal Segretario generale e dai dirigenti della Camera di commercio, nonché dalle aziende e dalle società dipendenti o collegate, copie di atti, documenti e informazioni qualora siano utili e pertinenti all’espletamento del proprio mandato.
  2. A ciascun consigliere è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alla riunione del Consiglio, nella misura fissata dal Consiglio medesimo in base ai criteri determinati in attuazione dell'art.11 lettera e) della legge n. 580/93 e di altra normativa di riferimento vigente.


Articolo 20

Doveri dei consiglieri

  1. I consiglieri sono tenuti al segreto su dati e notizie nei casi specificatamente determinati dalla legge.
  2. I consiglieri esplicano le loro funzioni secondo criteri di eticità ed imparzialità.
  3. Ciascun consigliere deve astenersi dal voto nei casi di incompatibilità e deve allontanarsi dalla seduta nei casi in cui ricorra un interesse personale.


Articolo 21

Durata

  1. Il Consiglio dura in carica cinque anni, decorrenti dalla data del suo insediamento, fatte salve diverse circostanze stabilite dalla legge.


Articolo 22

Scioglimento del Consiglio

  1. Il Consiglio è sciolto con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico ovvero con decreto del Presidente della Giunta regionale nei casi e secondo le procedure previste dall’art.5 della legge n. 580/93.


CAPO III – LA GIUNTA


Articolo 23

Natura e ruolo della Giunta

  1. La Giunta è l’organo esecutivo collegiale della Camera di commercio.


Articolo 24

Composizione della Giunta

  1. La Giunta è composta dal Presidente e da 4 membri eletti dal Consiglio al suo interno in rappresentanza dei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura.


Articolo 25

Elezione della Giunta

  1. L’elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto secondo le modalità determinate dalla legge e dalla normativa regolamentare vigente.


Articolo 26

Funzioni della Giunta

  1. La Giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
  2. La Giunta svolge, inoltre, le seguenti funzioni:
    1. predispone per l’approvazione del Consiglio il programma pluriennale di attività e i relativi aggiornamenti annuali;
    2. predispone per l’approvazione del Consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio;
    3. elabora piani e progetti in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dal Consiglio. Stabilisce le direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;
    4. verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
    5. delibera sulla partecipazione della Camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestione di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di aziende speciali;
    6. delibera l’istituzione di sedi distaccate nel Comune capoluogo e in altri comuni della circoscrizione provinciale;
    7. nomina o designa i rappresentanti nei vari organismi esterni.
  3. La Giunta adotta ogni altro atto per l’espletamento delle funzioni e delle attività della Camera di commercio previste dalla legge n.580/93 e del presente statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge e dallo statuto al Consiglio o al Presidente.
  4. Nell’esercizio delle proprie finalità istituzionali, per il conseguimento degli scopi, degli obiettivi e dei programmi e progetti di attività, la Giunta può avvalersi di consulenti ed esperti mediante conferimenti di singoli incarichi a persone fisiche, giuridiche, organismi ed enti pubblici e privati. Tale facoltà può essere esercitata per esigenze cui non sia possibile far fronte con personale della Camera di commercio e, tra l’altro, per la trattazione di specifici problemi in ordine ai quali siano necessarie particolari competenze, esperienze e qualificazione. I criteri per il conferimento di incarichi professionali e di consulenza sono disciplinati da apposito regolamento nel rispetto della normativa vigente.
  5. La Giunta ratifica, nella prima seduta successiva, gli atti di propria competenza adottati in via straordinaria e per motivi di urgenza dal Presidente.
  6. La Giunta delibera, infine, in casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio nella prima riunione successiva per la ratifica.
  7. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato esclusivamente all’interno dell’organo collegiale e con l’autonomia di cui all’art.16 dello statuto. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni della Giunta o del Presidente.


Articolo 27

Commissioni

  1. In relazione all’esercizio delle proprie competenze la Giunta può istituire commissioni secondo le modalità previste dal regolamento per procedere all’approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse.
  2. Le commissioni sono prive di poteri deliberativi ed hanno carattere consultivo non vincolante.
  3. Cessano alla conclusione del mandato loro affidato.


Articolo 28

Durata e modalità di funzionamento della Giunta

  1. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile secondo le modalità di legge.
  2. La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente che ne determina l’ordine del giorno. La convocazione è effettuata almeno una volta al mese.
  3. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno due componenti con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
  4. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
  5. Le deliberazioni della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale quello del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
  6. Le modalità di funzionamento della Giunta, per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto, sono disciplinate da apposito regolamento.


Articolo 29

Diritti e doveri dei membri di Giunta

  1. I membri partecipano alle sedute della Giunta con diritto di voto.
  2. I membri della Giunta hanno diritto ad ottenere dal Segretario generale e dai dirigenti della Camera di commercio, nonché dalle aziende e dalle società dipendenti o collegate, copie di atti, documenti e informazioni utili all’espletamento del proprio mandato.
  3. A ciascun membro di Giunta è attribuito un gettone di presenza nella misura fissata dal Consiglio in base ai criteri determinati in attuazione dell’art.11 lettera e) della legge n.580/93 e di altra normativa di riferimento vigente. I membri di Giunta sono tenuti al segreto sui dati e notizie nei casi specificatamente determinati dalla legge.


Articolo 30

Decadenza della Giunta

  1. La Giunta decade:
    1. per scioglimento del Consiglio;
    2. per approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva votata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.


Articolo 31

Mozione di sfiducia costruttiva

  1. La mozione di sfiducia costruttiva, debitamente motivata, può essere presentata da un terzo dei componenti il Consiglio solo nelle seguenti ipotesi:
    1. per gravi e persistenti violazioni di legge, dello statuto e delle delibere del Consiglio;
    2. qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio;
    3. per atti altamente lesivi del prestigio, dell’immagine e della dignità della Camera di commercio.
  2. La mozione proposta nei confronti dell’intera Giunta contiene la lista dei candidati a componenti di Giunta. L’approvazione della mozione comporta la decadenza della Giunta sfiduciata e l’elezione della Giunta proposta.


Articolo 32

Decadenza dalla carica di membro di Giunta

  1. Il membro di Giunta decade dalla carica nel caso di:
    1. perdita dei requisiti di consigliere di cui all’articolo 13 della legge n.580/93 e successive modificazioni;
    2. un numero di assenze, reiterate e senza giustificato motivo, alle riunioni dell’organo secondo le modalità previste da apposito regolamento.


Articolo 33

Dimissioni del membro di Giunta

  1. Le dimissioni dalla carica di membro di Giunta sono rimesse nelle mani del Presidente della Camera di commercio ed hanno carattere irrevocabile.


Articolo 34

Sostituzione dei membri di Giunta decaduti o dimissionari

  1. Il membro di Giunta decaduto o dimissionario viene sostituito attraverso una nuova elezione a scrutinio segreto secondo le modalità ed i termini di cui all’art.25.


CAPO IV – IL PRESIDENTE


Articolo 35

Ruolo del Presidente

  1. Il Presidente è il legale rappresentante della Camera di commercio e ne assicura l’unitarietà d’indirizzo politico-amministrativo.


Articolo 36

Elezione del Presidente

  1. Il Presidente è eletto secondo le modalità di cui all’art.16 della legge n.580/93.


Articolo 37

Durata in carica e rieleggibilità del Presidente

  1. Il Presidente dura in carica secondo le modalità di legge, in coincidenza con la durata del Consiglio, e può essere rieletto per un numero di volte definito dalla legge.


Articolo 38

Funzioni del Presidente

  1. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto. In particolare il Presidente:
    1. esercita la rappresentanza istituzionale della Camera di commercio;
    2. convoca, in via ordinaria e straordinaria, e presiede il Consiglio, disponendone l’ordine del giorno nelle modalità previste dal regolamento;
    3. convoca, in via ordinaria e straordinaria, e presiede la Giunta, disponendone l’ordine del giorno nelle modalità previste dal regolamento;
    4. ogni anno, in occasione del preventivo economico, presenta al Consiglio una relazione generale della Giunta sullo stato della Camera di commercio e sulla situazione dell’economia provinciale, sulla base della quale il Consiglio formula il proprio indirizzo politico-amministrativo, individua gli obiettivi ed i programmi da attuare;
    5. in occasione della presentazione del bilancio di esercizio, presenta al Consiglio la relazione della Giunta sullo stato della Camera di commercio e sulla situazione dell'economia provinciale;
    6. controlla e verifica il rispetto dei deliberati del Consiglio e della Giunta, garantisce la rispondenza dell'attività della Camera di commercio ai predetti atti e relaziona ai citati organi nelle modalità previste dal regolamento;
    7. in caso di urgenza può adottare gli atti di competenza della Giunta, salvo ratifica.


Articolo 39

Diritti del Presidente

  1. Il Presidente ha diritto all'indennità di carica determinata ai sensi dell'art.11 lettera e) della legge n.580/93 e di altra normativa di riferimento vigente.


Articolo 40

Decadenza del Presidente

  1. Il Presidente decade:
    1. per scioglimento del Consiglio;
    2. per approvazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità previste dall'art.41 del presente statuto.


Articolo 41

Mozione di sfiducia costruttiva al Presidente

  1. Il Presidente decade dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva, debitamente motivata, approvata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
  2. La mozione di sfiducia può essere presentata da un terzo dei componenti il Consiglio solo nelle seguenti ipotesi:
    1. per gravi e persistenti violazioni di legge, dello statuto e delle delibere del Consiglio;
    2. qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio;
    3. per atti altamente lesivi del prestigio, dell'immagine e della dignità della Camera di commercio.
  3. La mozione di sfiducia contiene l'indicazione del nuovo candidato a Presidente, il quale presenta al Consiglio una relazione programmatica previsionale.
  4. L'approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente sfiduciato e l'elezione del nuovo Presidente nella persona del candidato indicato.
  5. Il nuovo Presidente così eletto dura in carica per il restante periodo di durata del Consiglio.


Articolo 42

Vincolo di mandato

  1. Il Presidente svolge le proprie funzioni senza alcun vincolo di mandato, salvo quello previsto dalla legge.


CAPO V – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


Articolo 43

Nomina del Collegio dei revisori dei conti

  1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio secondo le modalità previste dall'art.17 della legge n.580/93 e da altra normativa di riferimento vigente.
  2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente dalla data della nomina. Ove nel Collegio si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell’incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell’intero Collegio.
  3. I revisori hanno diritto ad una indennità determinata ai sensi dell'art.11 lettera e) della legge n.580/93 e di altra normativa di riferimento vigente.


Articolo 44

Compiti del Collegio dei revisori dei conti

  1. Il Collegio dei revisori dei conti, nell'ambito dell'autonomia della Camera di commercio, svolge i compiti stabiliti dall'art.17 della legge n.580/93, nonché i compiti previsti dalle altre disposizioni vigenti in materia.
  2. Il Collegio, in particolare, quale strumento interno di controllo, garantisce la legittimità e la correttezza dell'attività camerale attraverso la verifica della regolarità amministrativa e contabile.
  3. Per il perseguimento dei suoi compiti si avvale dell'apporto del Nucleo di controllo.


TITOLO III

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI


Articolo 45

Ripartizione di funzioni e competenze

  1. La Camera di commercio è ordinata secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo, che sono di pertinenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e funzioni di attuazione e gestione, che spettano al Segretario generale ed ai dirigenti, secondo le indicazioni del d. lgs. 30.3.2001, n.165.
  2. Con regolamento sono definiti, sulla base del principio di cui al comma 1, l'ordinamento interno e l'organizzazione della Camera di commercio


Articolo 46

Principi organizzativi

  1. Nell'ambito dell'ordinamento di cui all'art.45, per l'espletamento dell'attività la Camera di commercio informa la sua organizzazione ai seguenti principi:
    • decentramento dei servizi su tutto il territorio provinciale;
    • flessibilità delle forme organizzative;
    • semplificazione dei procedimenti amministrativi;
    • completa informatizzazione avanzata di tutti gli uffici;
    • circolazione dell'informazione, interna ed esterna, per garantire la più ampia partecipazione all'attività della Camera di commercio;
    • accessibilità ai documenti ed ai procedimenti amministrativi;
    • qualità dei procedimenti interni ed efficienza e tempestività dei servizi erogati.


Articolo 47

Ordinamento della dirigenza

  1. Ai sensi dell'art.4 comma 2 del d. lgs. n.165/2001 ai dirigenti spetta l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.


CAPO II – STRUTTURE ORGANIZZATIVE


Articolo 48

Il Segretario generale

  1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.20 della legge n.580/93, dell’art.4 comma 2, dell’art.16 e dell’art.70 comma 7 del d. lgs. n.165/2001 e dell'art.47 del presente statuto il Segretario generale svolge le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di commercio, esercita i compiti che gli sono assegnati dalle norme ed assiste gli organi della Camera di commercio. In particolare:
    1. svolge funzioni di segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio e della Giunta, con facoltà di parola durante le rispettive sedute e con facoltà di presentare proposte in merito all'individuazione dei servizi ed uffici camerali;
    2. coadiuva il Presidente nella sua attività e nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
    3. cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo ed attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire ed attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
    4. adotta gli atti relativi all'organizzazione delle aree in cui è articolata la struttura giuridica funzionale della Camera di commercio;
    5. adotta atti e provvedimenti amministrativi – anche in forma di determinazioni e di ordinanze – compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di acquisizione di entrate, di organizzazione delle risorse strumentali e di controllo;
    6. dirige, coordina e controlla l’attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e promuove l’adozione nei confronti dei dirigenti delle misure previste dalla normativa di riferimento vigente;
    7. promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere nel rispetto dei criteri definiti da apposito regolamento;
    8. svolge attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro.
  2. Il Segretario generale è designato dalla Giunta camerale ed è nominato dal Ministero delle attività produttive secondo le modalità previste dall’art.20 della legge n.580/93 e dalla normativa di riferimento vigente.


Articolo 49

Funzioni vicarie di Segretario generale

  1. La Giunta con propria deliberazione, su proposta del Segretario generale, individua il dirigente che assume le funzioni vicarie di quest’ultimo.
  2. Nel caso di assenza contemporanea del Segretario generale e del dirigente di cui al precedente comma, le funzioni sono svolte dal dirigente più anziano nella qualifica.


Articolo 50

I dirigenti

  1. I dirigenti rivestono la qualifica di vice Segretario generale.
  2. Ai sensi del combinato disposto dell’art.17 del d. lgs. n.165/2001, dell’art.47 del presente statuto i dirigenti esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
    1. formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario generale;
    2. curano l’attuazione dei progetti e le gestioni degli incarichi ad essi assegnati dal Segretario generale, adottando conseguentemente atti e provvedimenti amministrativi anche in forma di determinazioni o di ordinanze, compresi gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante poteri di spesa e di acquisizione di entrate;
    3. svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario generale;
    4. nominano i responsabili dei procedimenti amministrativi nei confronti dei quali esplicano, in caso di inerzia, poteri sostitutivi;
    5. dirigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti;
    6. provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.


Articolo 51

Nucleo di controllo e valutazione strategica

  1. Il Nucleo di controllo e valutazione strategica è organo collegiale, composto da esperti esterni, che opera in posizione di autonomia all'interno della Camera di commercio per l'ottimizzazione della funzione amministrativa.
  2. Esso risponde esclusivamente al Consiglio, alla Giunta ed al Presidente. Collabora con il Segretario generale per la valutazione dei dirigenti camerali e informa il Collegio dei revisori in merito a tutte le rilevazioni effettuate.
  3. Il Nucleo, in particolare, è lo strumento per la valutazione della dirigenza e dei responsabili di posizione organizzativa, attende al controllo strategico.
  4. La composizione, l'esercizio delle funzioni, la durata, i compensi ed ogni altro aspetto, non normato dalla legge, sono disciplinati da apposito regolamento.


Articolo 52

Il personale

  1. La dotazione organica del personale della Camera di commercio è determinata periodicamente ed almeno a scadenza triennale dal Consiglio, su proposta della Giunta, previa programmazione del fabbisogno individuato sulla base di esigenze di funzionalità e di attribuzione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi.
  2. La determinazione della dotazione organica del personale viene effettuata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.
  3. Al personale della Camera di commercio si applicano le norme di legge nonché le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza.


Articolo 53

Organizzazione degli uffici

  1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base dei principi stabiliti dalla legge, dalle altre norme giuridiche e dal presente statuto, è disciplinata da apposito regolamento.


TITOLO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE


Articolo 54

Disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria

  1. La gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di commercio è disciplinata dal regolamento di cui all’art.4-bis, comma 1, della legge n.580/93.


Articolo 55

Aziende speciali

  1. Le aziende speciali sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Esse hanno rilevanza esterna, autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, e possono essere costituite per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell’economia. In particolare le aziende speciali possono essere istituite per la realizzazione e la gestione di infrastrutture di trasporto e di commercializzazione, per la formazione imprenditoriale, per l’erogazione di informazione specializzata, per la gestione di laboratori di analisi chimiche dei prodotti, per la gestione di centri congressuali e di aree espositive, per l’offerta di servizi relativi all’innovazione tecnologica, allo sviluppo ed alla promozione del sistema delle imprese. La gestione delle aziende speciali trova fondamento e disciplina nei rispettivi statuti, sottoposti all’approvazione della Giunta.
  2. Le aziende speciali operano secondo le norme del codice civile diritto privato in conformità al regolamento di cui all’art.4-bis, comma 1, della legge n.580/93 ed in base al proprio statuto.
  3. Le aziende speciali sono costituite con deliberazione della Giunta la quale, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e dell’economicità dell’attività delle aziende, con particolare riferimento alla previsione dei costi e all’individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
  4. Al fine di garantire il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di commercio e la verifica costante dell’efficacia e dell’economicità dell’attività aziendale, le cariche di Presidente e di Direttore delle aziende sono attribuite, rispettivamente, ad un componente del Consiglio camerale ed al Segretario generale pro tempore della Camera di commercio. Per il conseguimento delle medesime finalità possono far parte del Consiglio di amministrazione delle aziende anche altri consiglieri della Camera di commercio nel numero definito dagli statuti aziendali.
  5. Gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta secondo criteri e modalità stabiliti nei rispettivi statuti.


Articolo 56

Rappresentanti della Camera di commercio in aziende, società, consorzi ed associazioni

  1. I rappresentanti nominati o designati dalla Camera di commercio presso aziende, società, consorzi ed associazioni devono redigere annualmente un rapporto informativo sulla gestione di detti organismi da sottoporre al Consiglio ed alla Giunta.


TITOLO VI

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE. I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI, DEI CONSUMATORI E CON GLI ORDINI PROFESSIONALI


Articolo 57

Istituti di partecipazione

  1. La Camera di commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e dei professionisti alle attività ed ai servizi camerali secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento.


TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE


Articolo 58

Pubblicazione dello statuto e dei regolamenti

  1. Lo statuto ed i regolamenti sono pubblicati nell’albo sul sito internet istituzionale della Camera di commercio.
  2. Lo statuto è inviato al Ministero dello Sviluppo Economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.


Articolo 59

Adozione dei regolamenti

  1. I regolamenti previsti nel presente statuto devono essere adottati entro sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso.
  2. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad essere applicate le norme regolamentari vigenti, purché non in contrasto con la legge e con il presente statuto.


Articolo 60

Entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti

  1. Lo statuto, i regolamenti e le rispettive modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet istituzionale della Camera di commercio. In particolari e motivati casi di necessità o di urgenza, possono entrare in vigore il giorno stesso della loro adozione.


Articolo 61

Revisione dello statuto

  1. Il presente statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta o di un terzo dei consiglieri. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l’approvazione del presente statuto.


Articolo 62

Norma di rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari con esso compatibili.


Articolo 63

Composizione del Consiglio camerale

  1. Il Consiglio della Camera di commercio di Taranto è composto da n.27 consiglieri, così ripartiti in rappresentanza dei rispettivi settori economici:
  2. E’ assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese, ai sensi dell’art.10, comma 5 della legge n.580/93, computata all’interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura.
 agricoltura  n.4 (quattro)  consiglieri
 industria  n.5 (cinque)  "
 artigianato  n.3 (tre)  "
 commercio  n.5 (cinque)  "
 cooperazione  n.1 (uno)  "
 turismo  n.1 (uno)  "
 trasporti e spedizioni  n.1 (uno)  "
 servizi alle imprese  n.4 (quattro)  "
 vitivinicolo e oleario  n.1 (uno)  "
 organizzazioni sindacali dei lavoratori  n.1 (uno)  "
 associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti  n.1 (uno)  "

 



 

 

 


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Camera di commercio di Taranto - V.le Virgilio, 152 - 74121 Taranto Cod. Fisc. 80005050739 P.IVA 00413460734
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