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TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI CAPO
I –
PRINCIPI
Articolo1
Natura
1. Articolo 2
Autonomia statutaria e potestà regolamentare 1. 2. In attuazione dell’art.1
comma 6 della legge 16 giugno 1998, n.191 essa esplica la potestà regolamentare. 3. Articolo 3
Sede
1. La sede principale della Camera di commercio
è in Taranto. 2. Ai fini dell’attuazione del decentramento dei servizi sul territorio, Articolo 4
Pubblicità
1. 2. Per i provvedimenti camerali di maggiore rilevanza Articolo 5
Diritto
di accesso ai documenti amministrativi
1. Articolo 6
Logo e sigillo 1. Il logo della Camera di commercio – ricavato
da un’antica moneta della Magna Grecia per sottolineare
sia il valore storico del ruolo di Taranto, sia la sua antica vocazione alla
propulsione economica – è costituito da un’immagine grafica nera raffigurante i
due Dioscuri a cavallo, con un tratteggio sottostante
di colore azzurro. 2. Il sigillo riproduce la medesima immagine
racchiusa in una circonferenza recante, lungo i bordi, la dicitura “Camera di
commercio industria artigianato e agricoltura Taranto”. CAPO II – FUNZIONI
Articolo 7
Funzioni e competenze
1. Nell’ambito della propria autonomia 2. Per l’espletamento dei compiti istituzionali a)
Pubblicità,
certificazione e funzioni giuridico-amministrative. b) Regolamentazione e tutela del mercato. Presso - diffondere l’idea e l’uso dell’arbitrato, studiare i
problemi pratici, tecnici e teorici dell’arbitrato, dell’arbitraggio, della
conciliazione e della perizia contrattuale; - organizzare un servizio di arbitrato rituale e irrituale, di arbitraggio, di conciliazione e di perizia
contrattuale nelle controversie di natura nazionale ed internazionale tra
soggetti privati e tra privati e pubblici; provvedere, attraverso la propria
organizzazione, a quanto occorre per la relativa attuazione; - organizzare e promuovere convegni, incontri, tavole
rotonde, istituire commissioni di studio, instaurare rapporti e accordi con
organismi arbitrali e con enti pubblici, aziende speciali, organizzazioni ed
associazioni con analoghi interessi per promuovere idonee iniziative intese a
studiare, diffondere ed utilizzare l’arbitrato come metodo di risoluzione delle
controversie; - istituire sezioni o Camere arbitrali specializzate
composte dai rappresentanti dei relativi settori economici e professionali; - predisporre clausole compromissorie – tipo per arbitrati
nazionali ed internazionali; contribuire, altresì, a predisporre e promuovere i
contratti tipo di cui all’art.2 , comma 1°, lettera
b) della legge 580/93 contenenti clausole compromissorie; - organizzare ogni altro servizio utile al raggiungimento
degli scopi istituzionali. -
predisporre e
promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di
tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti; - promuovere forme di controllo sulla presenza di
clausole inique inserite nei contratti; - costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti
contro l’economia pubblica,
l’industria ed il commercio; -
promuovere
l’azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell’art.2601 del codice civile. c) Promozione economica, supporto e servizi al
sistema delle imprese. Per l’espletamento delle funzioni in materia d) Sussidiarietà. e)
Funzione
consultiva e propositiva. Articolo 8
Attività 1. 2. Per le modalità di funzionamento degli
organismi previsti dalla legge operanti presso CAPO
III – RELAZIONI E COOPERAZIONE
Articolo 9
Relazioni con il sistema camerale 1. 2. - il valore ed il rapporto di associazione con
l’Unione regionale delle Camere di commercio di Puglia, di cui è componente ai
sensi dell’art.6 della legge n.580/93; - la necessità di integrazione tra le Camere di
commercio circa le modalità organizzative ed operative connesse all’istituzione
del Registro delle imprese ai sensi dell’art.8 della
legge n.580/93, attraverso la partecipazione alla
rete informatica nazionale ed europea. 3. Articolo 10
Cooperazione 1. Nel perseguimento degli scopi istituzionali, TITOLO II
ORGANI
STATUTARI CAPO I
– ELENCO
Articolo
11
Organi 1. Sono organi della Camera di commercio: a)
il Consiglio; b)
c)
il Presidente; d)
il Collegio dei
revisori dei conti. 2. CAPO II – IL CONSIGLIO
Articolo
12
Natura e funzioni del Consiglio 1.
Il
Consiglio è l’organo primario di governo della Camera di
commercio. Esso definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare. 2.
Quale
sintesi istituzionale dei vari interessi in esso
rappresentati, è l’organo politico che esprime la volontà della Camera di
commercio tramite le deliberazioni. 3.
Il suo
funzionamento è disciplinato da apposito regolamento. In particolare il Consiglio espleta le seguenti funzioni: a)
predispone e
delibera lo statuto e le relative modifiche; b)
elegge tra i suoi
componenti, con distinte votazioni, il Presidente e c)
nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti,
ai sensi dell’art.17 della legge n.580/93
e della normativa di riferimento vigente; d)
determina gli
indirizzi generali dell’attività della Camera di commercio; e)
programma
l’attività della Camera di commercio attraverso la predisposizione di programmi
pluriennali e di loro modificazioni o integrazioni; f)
delibera il
bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo; g)
verifica la
rispondenza dei risultati dell’attività della Giunta agli indirizzi generali
impartiti; h)
delibera gli
emolumenti per i componenti degli organi della Camera di commercio in base ai
criteri determinati in attuazione dell’art.11,
lettera e) della legge n. 580/93 e della normativa di riferimento vigente; i)
adotta i
regolamenti per la disciplina delle attività della Camera di commercio ai sensi
dell’art.2 del presente statuto; j)
adempie ad ogni
altra funzione prevista dalla legge. Articolo
13
Composizione del Consiglio 1. Il numero dei componenti
del Consiglio e la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche
economiche della circoscrizione provinciale sono determinati ai sensi dell’art.10 della legge n.580/93. 2. Ai fini della procedura per la costituzione
del Consiglio, del calcolo per la determinazione del numero dei suoi componenti e per la ripartizione degli stessi in ragione di
ciascun settore economico, si fa rinvio alle norme di attuazione dell’art.12, commi 1 e 2 della legge n.580/93 ed alla normativa di riferimento
vigente. Articolo
14
Nomina del Consiglio 1. I componenti del
Consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese
appartenenti ai settori di cui all’art.10 comma 2
della legge n. 580/93 nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti ai
sensi dell’art.10 comma 6 della legge n. 580/93. 2. Il Presidente della Giunta regionale nomina
con decreto i componenti e stabilisce la data
dell’insediamento del Consiglio, ponendo all’ordine del giorno la nomina del
Presidente da effettuare ai sensi dell’art.16 della
legge n. 580/93. 3. La seduta di insediamento
e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono
presiedute dal componente più anziano d’età. Articolo
15
Requisiti per la nomina, cause ostative,
decadenza e dimissioni dei consiglieri 1. I requisiti e le cause ostative alla nomina a
consigliere camerale sono stabiliti dall’art.13 della
legge n. 580/93 e successive modificazioni. 2. La perdita dei requisiti comporta la
decadenza dalla carica di consigliere.In caso di
decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere il Presidente della Camera di
commercio ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale che
provvede con decreto, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla nomina del
successore sulla base delle indicazioni dell’organizzazione imprenditoriale,
sindacale e dell’associazione dei consumatori che aveva
designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto. 3. I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono alla scadenza del quinquennio di validità
del Consiglio. Articolo
16
Autonomia dei consiglieri 1. I consiglieri non possono essere in nessun
caso revocati dalle associazioni che li hanno designati. 2. Essi esercitano le loro funzioni con piena
libertà d’espressione e di voto, nell’interesse generale del sistema delle
imprese, del mercato e dell’economia provinciale, senza alcun vincolo con
l’associazione che li ha designati. Articolo
17
Funzionamento del Consiglio 1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in
due sessioni, entro i termini stabiliti dalla normativa di riferimento, per
l'approvazione del conto consuntivo e per l’approvazione del bilancio
preventivo. 2. Si riunisce in via straordinaria
quando lo richiedono il Presidente o 3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la
presenza della maggioranza dei componenti. Non sono
ammesse deleghe. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche salvo diversa
disposizione del Presidente per gravi motivi. 4. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a
maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti,
prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto a parità di voti,
la proposta si intende respinta. 5. Il funzionamento del Consiglio, per ogni
aspetto non stabilito dalla legge, è disciplinato da apposito
regolamento, con particolare riguardo alle modalità di convocazione delle
sedute, ai requisiti di validità delle stesse, alle modalità di votazione, di verbalizzazione, di intervento del Segretario generale,
alla possibilità di ammissione ai soggetti esterni al Consiglio e, comunque, ad
ogni altro aspetto del suo funzionamento. Articolo
18
Commissioni consiliari 1. In relazione all’esercizio delle proprie competenze ai sensi
della legge n. 580/93 il Consiglio può individuare ed istituire al proprio
interno commissioni – secondo le modalità previste dal presente statuto e dal
regolamento – per procedere all’approfondimento di specifiche questioni e per
riferire su di esse. 2. Le commissioni consiliari sono composte da membri del Consiglio, eventualmente coordinate da un
membro della Giunta camerale. 3. A far parte di tali commissioni possono
essere chiamati degli esperti. 4. Le commissioni sono prive di poteri
deliberativi, hanno carattere consultivo non vincolante e cessano alla
conclusione del mandato loro affidato. Articolo
19
Diritti dei consiglieri 1. Ciascun consigliere, secondo procedure e
modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantire l’effettivo
esercizio, ha diritto di: a) esercitare iniziativa per tutti gli atti di competenza
del Consiglio; b) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni; c) intervenire nelle discussioni del Consiglio; d) ottenere dal Segretario generale e dai dirigenti
della Camera di commercio, nonché dalle aziende e dalle società dipendenti o
collegate, copie di atti, documenti e informazioni qualora siano utili e
pertinenti all’espletamento del proprio
mandato. 2. A ciascun consigliere è attribuito un gettone
di presenza per la partecipazione alla riunione del Consiglio, nella misura
fissata dal Consiglio medesimo in base ai criteri determinati in attuazione
dell'art.11 lettera e) della legge n. 580/93 e di altra normativa di riferimento vigente. Articolo
20
Doveri dei consiglieri 1. I consiglieri sono tenuti al segreto su dati
e notizie nei casi specificatamente determinati dalla legge. 2. I consiglieri esplicano
le loro funzioni secondo criteri di eticità ed imparzialità. 3. Ciascun consigliere deve astenersi dal voto
nei casi di incompatibilità e deve allontanarsi dalla
seduta nei casi in cui ricorra un interesse personale. Articolo
21
Durata 1. Il Consiglio dura in carica cinque anni,
fatte salve diverse circostanze stabilite dalla legge. Articolo
22
Scioglimento del Consiglio 1. Il Consiglio è sciolto con decreto del
Presidente della Giunta regionale nei casi e secondo le procedure previste
dall’art.5 della legge n. 580/93. 2. Il Ministero delle attività produttive può
procedere allo scioglimento del consiglio per gravi motivi di
ordine pubblico, ai della normativa di riferimento vigente. Articolo
23
Natura e ruolo della Giunta 1. Articolo
24
Composizione della Giunta 1. Articolo
25
Elezione della Giunta 1. L’elezione della Giunta avviene a scrutinio
segreto secondo le modalità determinate ai sensi dell’art.14
della legge n.580/93 e della normativa di riferimento
vigente. Articolo
26
Funzioni della Giunta 1. 2. a) predispone per l’approvazione del Consiglio il
programma pluriennale di attività e i relativi aggiornamenti annuali; b) predispone per l’approvazione del Consiglio il bilancio
preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo; c) elabora piani e progetti in attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti dal Consiglio. Stabilisce le direttive
generali per l’azione amministrativa e per la gestione; d) verifica la rispondenza dei risultati dell’attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; e) delibera sulla partecipazione della Camera di
commercio a consorzi, società, associazioni, gestione di aziende e servizi
speciali e sulla costituzione di aziende speciali; f) delibera l’istituzione di sedi distaccate nel Comune
capoluogo e in altri comuni della circoscrizione provinciale; g) nomina o designa i rappresentanti nei vari
organismi esterni. 3. 4. Nell’esercizio delle proprie finalità
istituzionali, per il conseguimento degli scopi, degli obiettivi e dei
programmi e progetti di attività, 5. 6. 7. I componenti della
Giunta esplicano il proprio mandato esclusivamente all’interno dell’organo
collegiale e con l’autonomia di cui all’art.16 dello
statuto. Non è consentita ad essi alcuna delega di
funzioni della Giunta o del Presidente. Articolo
27
Commissioni 1. In relazione all’esercizio delle proprie competenze 2. Le commissioni sono prive di poteri
deliberativi ed hanno carattere consultivo non vincolante. 3. Cessano alla conclusione del mandato loro
affidato. Articolo
28
Durata e modalità di funzionamento della Giunta 1. 2. 3. 4. Le riunioni della Giunta sono valide con la
presenza della maggioranza dei componenti. 5. Le deliberazioni della Giunta sono assunte a
maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti,
prevale quello del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti,
la proposta si intende respinta. 6. Le modalità di funzionamento della Giunta,
per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto, sono disciplinate
da apposito regolamento. Articolo
29
Diritti e doveri dei membri di Giunta 1.
I membri
partecipano alle sedute della Giunta con diritto di voto. 2. I membri della Giunta hanno diritto ad
ottenere dal Segretario generale e dai dirigenti della Camera di commercio, nonché dalle aziende e dalle società dipendenti o collegate,
copie di atti, documenti e informazioni utili all’espletamento del proprio
mandato. 3. A ciascun membro di Giunta è attribuito un
gettone di presenza nella misura fissata dal Consiglio in base ai criteri
determinati in attuazione dell’art.11 lettera e)
della legge n.580/93 e di altra normativa di riferimento
vigente. I membri di Giunta sono tenuti al segreto sui
dati e notizie nei casi specificatamente determinati dalla legge. Articolo
30
Decadenza della Giunta 1. a) per scioglimento del Consiglio; b) per approvazione di una mozione di sfiducia
costruttiva votata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Articolo
31
Mozione di sfiducia costruttiva 1. La mozione di sfiducia costruttiva,
debitamente motivata, può essere presentata da un terzo dei componenti
il Consiglio solo nelle seguenti ipotesi: a) per gravi e persistenti violazioni di legge,
dello statuto e delle delibere del Consiglio; b) qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici
fissati dal Consiglio; c) per atti altamente lesivi del prestigio,
dell’immagine e della dignità della Camera di commercio. 2. La mozione proposta nei confronti dell’intera
Giunta contiene la lista dei candidati a componenti di
Giunta. L’approvazione della mozione comporta la decadenza della Giunta sfiduciata
e l’elezione della Giunta proposta. Articolo
32
Decadenza dalla carica di membro di Giunta 1. Il membro di Giunta decade dalla carica nel
caso di: a) perdita dei requisiti di consigliere di cui
all’articolo 13 della legge n.580/93 e successive
modificazioni; b) un numero di assenze, reiterate e senza
giustificato motivo, alle riunioni dell’organo secondo le modalità previste da
apposito regolamento. Articolo
33
Dimissioni del membro di Giunta 1. Le dimissioni dalla carica di membro di
Giunta sono rimesse nelle mani del Presidente della Camera di
commercio ed hanno carattere irrevocabile. Articolo
34
Sostituzione dei membri di Giunta decaduti o dimissionari 1.
Il membro di Giunta decaduto o dimissionario viene sostituito attraverso una nuova elezione a scrutinio
segreto secondo le modalità determinate ai sensi dell’art.14
della legge n.580/93 e di altra normativa di
riferimento vigente. Articolo
35
Ruolo del Presidente 1. Il Presidente è il legale rappresentante
della Camera di commercio e ne assicura l’unitarietà
d’indirizzo politico-amministrativo. Articolo
36
Elezione del Presidente 1. Il Presidente è eletto secondo le modalità di
cui all’art.16 della legge n.580/93. Articolo
37
Durata in carica e rieleggibilità del Presidente
Articolo
38
Funzioni del Presidente 1. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli
dalla legge e dal presente statuto. In particolare il Presidente: a) esercita la rappresentanza istituzionale della Camera
di commercio; b) convoca, in via ordinaria e straordinaria, e
presiede il Consiglio, disponendone l’ordine del giorno nelle modalità previste
dal regolamento; c) convoca, in via ordinaria e straordinaria, e
presiede d) ogni anno, in occasione del bilancio di
previsione, presenta al Consiglio una relazione generale della Giunta sullo
stato della Camera di commercio e sulla situazione dell’economia provinciale,
sulla base della quale il Consiglio formula il proprio indirizzo
politico-amministrativo, individua gli obiettivi ed i programmi da attuare; e) in occasione della presentazione del conto
consuntivo, presenta al Consiglio la relazione della Giunta sullo stato della
Camera di commercio e sulla situazione dell'economia provinciale; f) controlla e verifica il rispetto dei deliberati del
Consiglio e della Giunta, garantisce la rispondenza dell'attività della Camera
di commercio ai predetti atti e relaziona ai citati organi nelle modalità
previste dal regolamento; g) in caso di urgenza può adottare gli atti di
competenza della Giunta, salvo ratifica. Articolo
39
Diritti del Presidente 1. Il Presidente ha diritto all'indennità di
carica determinata ai sensi dell'art.11 lettera e)
della legge n.580/93 e di altra
normativa di riferimento vigente. Articolo
40
Decadenza del Presidente 1. Il Presidente decade: a) per scioglimento del Consiglio; b) per approvazione di una mozione di sfiducia
secondo le modalità previste dall'art.41 del presente
statuto. Articolo
41
Mozione di sfiducia costruttiva al Presidente 1. Il Presidente decade dalla carica per mozione
di sfiducia costruttiva, debitamente motivata, approvata dal Consiglio con la
maggioranza dei due terzi dei componenti. 2. La mozione di sfiducia può essere presentata
da un terzo dei componenti il Consiglio solo nelle
seguenti ipotesi: a) per gravi e persistenti violazioni di legge,
dello statuto e delle delibere del Consiglio; b) qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici
fissati dal Consiglio; c) per atti altamente lesivi del prestigio,
dell'immagine e della dignità della Camera di commercio. 3. La mozione di sfiducia contiene l'indicazione
del nuovo candidato a Presidente, il quale presenta al Consiglio una relazione
programmatica previsionale. 4. L'approvazione della mozione comporta la
decadenza del Presidente sfiduciato e l'elezione del nuovo Presidente nella
persona del candidato indicato. 5. Il nuovo Presidente così
eletto dura in carica per il restante periodo di durata del Consiglio. Articolo
42
Vincolo di mandato 1. Il Presidente svolge le proprie funzioni
senza alcun vincolo di mandato, salvo quello previsto
dalla legge. CAPO
V – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo
43
Nomina del Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato
dal Consiglio secondo le modalità previste dall'art.17
della legge n.580/93 e da altra normativa di
riferimento vigente. 2. Il Collegio dei revisori
dei conti dura in carica quattro anni dalla data della nomina. 3. I revisori hanno diritto ad una indennità determinata ai sensi dell'art.11 lettera e) della legge n.580/93
e di altra normativa di riferimento vigente. Articolo
44
Compiti del Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti,
nell'ambito dell'autonomia della Camera di commercio, svolge i compiti
stabiliti dall'art.17 della legge n.580/93, nonché i compiti previsti
dalle altre disposizioni vigenti in materia. 2. Il Collegio, in particolare, quale strumento
interno di controllo, garantisce la legittimità e la correttezza dell'attività
camerale attraverso la verifica della regolarità amministrativa e contabile. 3. Per il perseguimento dei suoi compiti si
avvale dell'apporto del Nucleo di controllo. ORDINAMENTO
ED ORGANIZZAZIONE CAPO I – PRINCIPI GENERALI
Articolo
45
Ripartizione di funzioni e competenze 1. 2. Con regolamento sono definiti, sulla base del
principio di cui al comma Articolo
46
Principi organizzativi 1. Nell'ambito dell'ordinamento di cui all'art.45, per l'espletamento dell'attività -
decentramento dei
servizi su tutto il territorio provinciale; -
flessibilità
delle forme organizzative; -
semplificazione
dei procedimenti amministrativi; -
completa
informatizzazione avanzata di tutti gli uffici; -
circolazione
dell'informazione, interna ed esterna, per garantire la più ampia
partecipazione all'attività della Camera di commercio; -
accessibilità ai
documenti ed ai procedimenti amministrativi; -
qualità dei
procedimenti interni ed efficienza e tempestività dei servizi erogati. Articolo
47
Ordinamento della dirigenza 1. Ai sensi dell'art.4 comma 2 del d. lgs. n.165/2001 ai dirigenti spetta
l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione.
Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati. CAPO
II – STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Articolo
48
Il Segretario generale 1. Ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dell'art.20 della legge n.580/93, dell’art.4 comma 2,
dell’art.16 e dell’art.70
comma 7 del d. lgs. n.165/2001
e dell'art.47 del presente statuto il Segretario
generale svolge le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di
commercio, esercita i compiti che gli sono assegnati dalle norme ed assiste gli
organi della Camera di commercio. In particolare: a)
svolge funzioni
di segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio e della Giunta, con
facoltà di parola durante le rispettive sedute e con facoltà di presentare
proposte in merito all'individuazione dei servizi ed uffici camerali; b)
coadiuva il
Presidente nella sua attività e nell'esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio e della Giunta; c)
cura l'attuazione
dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di
governo ed attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di
specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi che i dirigenti devono
perseguire ed attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e
materiali; d)
adotta gli atti
relativi all'organizzazione delle aree in cui è articolata la struttura
giuridica funzionale della Camera di commercio; e)
adotta atti e
provvedimenti amministrativi – anche in forma di determinazioni e di ordinanze
– compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri
di spesa, di acquisizione di entrate, di organizzazione delle risorse
strumentali e di controllo; f)
dirige, coordina
e controlla l’attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e promuove l’adozione nei confronti dei dirigenti delle misure
previste dalla normativa di riferimento vigente; g)
promuove e
resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere nel rispetto dei
criteri definiti da apposito regolamento; h)
svolge attività
di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali
e di lavoro. 2. Il Segretario generale è designato dalla
Giunta camerale ed è nominato dal Ministero delle attività produttive secondo
le modalità previste dall’art.20 della legge n.580/93 e dalla normativa di riferimento vigente. Articolo
49
Funzioni vicarie di Segretario generale 1. 2. Nel caso di assenza
contemporanea del Segretario generale e del dirigente di cui al precedente
comma, le funzioni sono svolte dal dirigente più anziano nella qualifica. Articolo
50
I dirigenti 1. I dirigenti rivestono la qualifica di vice
Segretario generale. 2. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 17 del d. lgs. n.
165/2001, dell’art. 47 del presente statuto i dirigenti esercitano, fra gli
altri, i seguenti compiti e poteri: a)
formulano
proposte ed esprimono pareri al Segretario generale; b)
curano
l’attuazione dei progetti e le gestioni degli incarichi ad essi assegnati dal
Segretario generale, adottando conseguentemente atti e provvedimenti
amministrativi anche in forma di determinazioni o di ordinanze, compresi gli
atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante poteri di spesa e di
acquisizione di entrate; c)
svolgono tutti
gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario generale; d)
nominano i
responsabili dei procedimenti amministrativi nei confronti dei quali esplicano,
in caso di inerzia, poteri sostitutivi; e)
dirigono,
coordinano e controllano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei
responsabili dei procedimenti; f)
provvedono alla
gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai
propri uffici. Articolo
51
Nucleo di controllo e valutazione strategica 1.
Il
Nucleo di controllo e valutazione strategica è organo collegiale, composto da esperti esterni, che opera in posizione di autonomia
all'interno della Camera di commercio per l'ottimizzazione della funzione
amministrativa. 2.
Esso
risponde esclusivamente al Consiglio, alla Giunta ed al Presidente. Collabora
con il Segretario generale per la valutazione dei dirigenti camerali e informa
il Collegio dei revisori in merito a tutte le rilevazioni effettuate. 3.
Il
Nucleo, in particolare, è lo strumento per la valutazione
della dirigenza e dei responsabili di posizione organizzativa, attende
al controllo strategico. 4.
La
composizione, l'esercizio delle funzioni, la durata, i compensi ed ogni altro
aspetto, non normato dalla legge, sono disciplinati
da apposito regolamento. Articolo
52
Il personale 1. La dotazione organica del personale della
Camera di commercio è determinata periodicamente ed almeno a scadenza triennale
dal Consiglio, su proposta della Giunta, previa
programmazione del fabbisogno individuato sulla base di esigenze di
funzionalità e di attribuzione delle risorse per il migliore funzionamento dei
servizi. 2. La determinazione della dotazione organica
del personale viene effettuata in coerenza con gli
strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. 3. Al personale della Camera di commercio si
applicano le norme di legge nonché le disposizioni del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza. Articolo
53
Organizzazione degli uffici 1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi,
sulla base dei principi stabiliti dalla legge, dalle altre norme giuridiche e
dal presente statuto, è disciplinata da apposito
regolamento. TITOLO
IV
ORDINAMENTO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE Articolo
54
Disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria 1. La gestione patrimoniale e finanziaria della
Camera di commercio è disciplinata dal regolamento di cui all’art.
4 comma 3 della legge n. 580/93. TITOLO V
LE AZIENDE SPECIALI
E LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Articolo
55
Aziende speciali 1. Le aziende speciali sono organismi con
rilevanza esterna, dotati di autonomia amministrativa,
contabile e finanziaria e possono essere costituite per la realizzazione di
interventi a favore del sistema delle imprese e dell’economia. In particolare
le aziende speciali possono essere istituite per realizzazione e la gestione di infrastrutture di trasporto e di commercializzazione, per
la formazione imprenditoriale, per l’erogazione di informazione specializzata,
per la gestione di laboratori di analisi chimiche dei prodotti, per la gestione
di centri congressuali e di aree espositive, per l’offerta di servizi relativi
all’innovazione tecnologica, allo sviluppo ed alla promozione del sistema delle
imprese. La gestione delle aziende speciali trova fondamento e disciplina nei
rispettivi statuti, sottoposti all’approvazione della Giunta. 2. Le aziende speciali operano secondo le norme
del codice civile in conformità al regolamento di cui all’art.
4 comma 3 della legge n. 580/93 ed in base al proprio statuto. 3. Le aziende speciali sono costituite con
deliberazione della Giunta la quale, a tal fine, opera una valutazione
preventiva della funzionalità e dell’economicità
dell’attività delle aziende, con particolare riferimento
alla previsione dei costi e all’individuazione delle risorse organizzative,
tecniche e finanziarie. 4. Al fine di garantire il raccordo funzionale
delle aziende con 5. Gli amministratori delle aziende speciali
sono nominati dalla Giunta secondo criteri e modalità stabiliti
nei rispettivi statuti. Articolo
56
Rappresentanti della Camera di commercio in
aziende, società, consorzi ed associazioni 1. I rappresentanti nominati o designati dalla
Camera di commercio presso aziende, società, consorzi ed associazioni devono
redigere annualmente un rapporto informativo sulla gestione di detti organismi
da sottoporre al Consiglio ed alla Giunta. TITOLO
VI
GLI ISTITUTI DI
PARTECIPAZIONE. I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI
RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI, DEI CONSUMATORI E CON GLI ORDINI
PROFESSIONALI
Articolo
57
Istituti di partecipazione 1. TITOLO
VII
NORME FINALI E
TRANSITORIE
Articolo
58
Pubblicazione dello statuto e dei regolamenti 1. Lo statuto ed i regolamenti sono pubblicati
nell’albo della Camera di commercio. Articolo
59
Adozione dei regolamenti 1. I regolamenti previsti nel presente statuto
devono essere adottati entro sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso. 2. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di
cui al precedente articolo continuano ad essere applicate le norme
regolamentari vigenti, purché non in contrasto con la legge e con il presente
statuto. Articolo
60
Entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti 1. Lo statuto ed i regolamenti entrano in vigore
trenta giorni dopo la pubblicazione nell’albo camerale. Articolo
61
Revisione dello statuto 1. Il presente statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta o di un terzo dei
consiglieri. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme
previste dalla legge per l’approvazione del presente statuto. Articolo
62
Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente statuto
si applicano le disposizioni legislative e regolamentari con esso
compatibili. Articolo
63
Composizione del Consiglio camerale 1. Il Consiglio della Camera di commercio di Taranto è composto da n.27 consiglieri, così ripartiti in rappresentanza dei rispettivi settori economici:
2. E’ assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese, ai sensi dell’art.10, comma 5 della legge n.580/93, computata all’interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura.
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Camera
di commercio di Taranto - V.le Virgilio, 152 - 74121 Taranto Cod. Fisc.
80005050739 P.IVA 00413460734 |
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