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12.03.2010 Comunicazione annuale Registro pile...>>>

News: Registro pile ed accumulatori – proroga iscrizioni nel Registro – 18 settembre 2009


Sulla G.U. del 1 luglio è stato pubblicato il D.L. 01.07.2009, n. 78 ("Provvedimento anticrisi") che tra le varie disposizioni prevede, all'articolo 23 comma 11, che la scadenza per l'iscrizione al Registro debba essere effettuata entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 188/2008 (e non entro i 6 mesi previsti dal D.Lgs 188).
Il nuovo termine per l’iscrizione nel Registro telematico dei produttori di pile ed accumulatori, previsto per il 18 giugno , è quindi stato posticipato al 18 settembre 2009.

Registro Nazionale Produttori di Pile e Accumulatori

Il 20 novembre 2008 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 188 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2008) “Attuazione della Direttiva 2006/66/CE riguardante i produttori di pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la Direttiva 91/157/CEE.
Sono interessati da tale provvedimento i produttori di pile ed accumulatori, ovvero chiunque immette sul mercato nazionale per la prima volta pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli.

Tale decreto prevede la costituzione, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori (art. 14).
L’iscrizione a tale Registro deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 18 giugno 2009 presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell’impresa. All’atto dell’iscrizione dovranno essere comunicati i dati relativi al numero di pile ed accumulatori immessi sul mercato, suddivisi per tipologia. Successivamente tale dato dovrà essere comunicato, annualmente, entro il 31 marzo. L’iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Le modalità di iscrizione sono riportate nell’allegato III del citato Decreto.
Una volta effettuata l’iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio. Entro 30 giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.

 

Informazioni
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Aggiornata al 12.03.2010


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